Premetto che il mio ufficio (in realtà il sottoscritto) si occupa di svariati servizi che vanno dai demografici, passando per il suap, per le attività sportive, addirittura la gestione del ricovero cani... e chi più ne ha più ne metta. Questo rende impossibile avere un'adeguata e approfondita conoscenza di un numero indefinito di norme. Pertanto chiedo aiuto a voi per avere chiarezza su una questione che magari agli esperti potrà suonare come "ovvia".
L'art. 64 della L.r. 6/2010, alla voce "definizioni" dice che si intende:
- [i]per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati [/i]
- [i]per superficie aperta al pubblico l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata[/i]
Il successivo art. 69, al comma 12 dice che:
- [i]l'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati..[/i]
La questione è questa: un pubblico esercizio che decidesse di piazzare alcuni tavolini nella zona all'aperto adiacente i propri locali (area privata di sua proprietà), deve inoltrare nuova Scia per segnalare la cosa?
La mia interpretazione, leggendo le definizioni dell'art. 64 sarebbe quella dell'autorizzazione implicita di poter effettuare la somministrazione anche in "area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione".
L'Asl locale sostiene invece che l'esercente debba inviare una nuova Scia per "ampliare" la superficie di somministrazione.
Come devo comportarmi?
Grazie.
A mio avviso è necessaria nuova SCIA sicuramente ai fini di notifica sanitaria in quanto la nuova area comporta una modifica nell'attività in essere, e potrebbe comportare anche una variazione nella classe di rischio ai fini sanitari (ad esempio se è all'aperto in prossimità di una strada). La ASL locale ti confermo che la chiede e sanziona la mancata presentazione.
Ai fini del Comune invece ci potrebbe essere rilevanza se la maggiore area adibita alla somministrazione impatta sulle NTA urbanistiche (caso classico area a parcheggio in proporzione ad area a somministrazione), nonchè ai fini tributari (ove si applica la tassa parametrizzata ai mq).
Infine l'art. 69 dice che la SCIA [i]ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati[/i], quindi se la SCIA originaria non prevedeva l'area all'aperto...
Grazie per la solita velocità nella risposta e complimenti per la competenza (di tutti i moderatori del forum).
Altra domanda, appurato che vada trasmessa nuova Scia: visto che la somministrazione all'esterno è di fatto "stagionale", dovrà presentare una Scia ad ogni inizio estate segnalandola come attività "temporanea", oppure basterà una prima Scia che segnala come "permanente" la cosa e che avrà validità anche per le estati successive? :-\
Va dichiarata semplicemente "stagionale" con data di avvio (gg/mm) e sospensione (gg/mm).
Va dichiarata semplicemente "stagionale" con data di avvio (gg/mm) e sospensione (gg/mm).
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Ops, nella fretta m'è sfuggita l'opzione "stagionale" che avrebbe evitato di farmi porre la domanda.... sorry.
Grazie ancora..