Buongiorno,
per un preposto ad attività di somministrazione è stata effettuata la verifica del casellario giudiziale dal quale risulta una condanna per somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza ai sensi art. 691 c.p., concesse le attenuanti generiche art. 62 bis c.p. condanna a ammenda di € 500,00. Si chiede gentile conferma se tale reato rientri tra quelli concernenti la prevenzione dell'alcoolismo di cui all’art. 92 T.u.l.p.s. e quindi risulta ostativo per l'esercizio all'attività di somministrazione. Inoltre in caso positivo, avendo l’interessato dichiarato il possesso dei requisiti morali, se sia ancora necessario trasmettere segnalazione alla Procura della Repubblica per falsa dichiarazione.
Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.
Buongiorno,
per un preposto ad attività di somministrazione è stata effettuata la verifica del casellario giudiziale dal quale risulta una condanna per somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza ai sensi art. 691 c.p., concesse le attenuanti generiche art. 62 bis c.p. condanna a ammenda di € 500,00. Si chiede gentile conferma se tale reato rientri tra quelli concernenti la prevenzione dell'alcoolismo di cui all’art. 92 T.u.l.p.s. e quindi risulta ostativo per l'esercizio all'attività di somministrazione. Inoltre in caso positivo, avendo l’interessato dichiarato il possesso dei requisiti morali, se sia ancora necessario trasmettere segnalazione alla Procura della Repubblica per falsa dichiarazione.
Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.
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Sì, la disposizione in commento rientra fra quelle concernenti la prevenzione dell'alcolismo (vedi sotto).
Quindi siamo in presenza di:
1) carenza di requisiti soggettivi
2) falsa dichiarazione in atti
Devi procedere a dichiarare inefficace la scia ed a segnalare alla Procura (direttamente o, come suggerisco, tramite la Polizia Locale) la ipotesi di falsa dichiarazione.
LIBRO TERZO
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO I
Delle contravvenzioni di polizia
Capo I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione III
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
§ 2 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza
Art. 686.
Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione.
Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.
Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.
E' sempre disposta la cessazione dell'attività illecitamente esercitata. Se l'attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 687.
Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita.
Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 51.
Art. 688.
Ubriachezza.
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale.
La pena è aumentata se l'ubriachezza è abituale.
Art. 689.
Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente.
L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. (1)
Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi. (1)
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.
La condanna importa la sospensione dall'esercizio.
(1) Comma inserito dall'art. 7, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con L. 8 novembre 2012, n. 189.
Art. 690.
Determinazione in altri dello stato di ubriachezza.
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 a euro 309.
Art. 691.
Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza.
Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio.