Buongiorno a tutti,
considerato che entro il 28 febbraio u.s. gli operatori ambulanti dovevano provvedere all'inserimento telematico delle carte d'esercizio e delle attestazioni annuali, il nostro ufficio ha provveduto alla verifica del relativo inserimento nell'applicativo MUTA dei propri operatori di commercio su aree pubbliche titolari di autorizzazioni di tipo A e di tipo B.
Dal controllo effettuato è risultato che diversi operatori risultano non aver provveduto all'inserimento telematico, pertanto vorremmo procedere con i relativi avvi di procedimento per la revoca delle autorizzazioni di tipo B e di tipo A e in caso di titolarità di posteggio anche della relativa concessione, così come previsto dall'art. 27, comma 4, della L. R. n. 6/2010.
Chiedo comunque se tale procedimento sia corretto o se debba essere avviato solo in caso di applicazione della sanzione pecuniaria da parte degli organi di vigilanza qualora trovassero gli operatori sprovvisti della carta d'esercizio ed attestazione.
Grazie mille.
Normalmente la mancanza della carta d’esercizio comporta la sanzione pecuniaria di cui all’art.27 comma 7 della L.R. n.6 del 02/02/2010 e smi: [i]L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10, e relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce[/i].
E' pur vero che la l.r. 6/2010, art. 27 comma 4 lettera d) prevede la revoca [i]qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all’articolo 21, comma 4, ovvero non sia stato assolto l’obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell’articolo 21, comma 10[/i]
L'art. 21 comma 4 prevede che [i]salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita. [b]Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi[/b], previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. [b]Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4[/b][/i]
Quindi la mancata presentazione telematica della carta e dell'attestazione ricada nella fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 21, ed in particolare tra gli obblighi amministrativi, emersa da una verifica effettuata d'ufficio ben può portare all'avvio del procedimento (dando congruo tempo per scritti e memorie difensivi) per revoca.
Quindi mi sembra di aver bene interpretato la normativa; il dubbio mi è sorto in quanto alcuni operatori itineranti mi hanno sottolineato il fatto che l'autorizzazione in forma itinerante non la utilizzano abitualmente in quanto gli serve esclusivamente per partecipare magari ad una sola fiera annuale, quale ad esempio la fiera di S. Ambrogio a Milano.
Mi chiedo quindi se a seguito delle verifiche d'ufficio su tali operatori si possa comunque procedere alla revoca dell'autorizzazione di che trattasi.
Grazie sempre per la fattiva collaborazione ed aiuto.