Una ditta individuale, che già esercita attività di commercio al dettaglio, vorrebbe iniziare l'attività di commercio di auto usate (in conto proprio, non agenzia di affari).
Le auto, una/due alla volta, verrebbero esposte in un'area delimitata e non accessibile al pubblico, presso un distributore di carburante di proprietà di terzi, che concederebbero questo spazio dietro contratto di comodato gratuito. L'idea è quella di lasciare un cartello con numero telefonico per contattare il titolare e vedere le macchine su appuntamento.
Che tipo di vendita sarebbe?
Grazie
Sabina
Una ditta individuale, che già esercita attività di commercio al dettaglio, vorrebbe iniziare l'attività di commercio di auto usate (in conto proprio, non agenzia di affari).
Le auto, una/due alla volta, verrebbero esposte in un'area delimitata e non accessibile al pubblico, presso un distributore di carburante di proprietà di terzi, che concederebbero questo spazio dietro contratto di comodato gratuito. L'idea è quella di lasciare un cartello con numero telefonico per contattare il titolare e vedere le macchine su appuntamento.
Che tipo di vendita sarebbe?
Grazie
Sabina
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Non è vendita! E' solo pubblicità.
Quindi il titolare deve fare solo scia per agenzia di affari (senza tariffario nè registro) ai sensi dell'art. 208 del regolamento di attuazione del tulps per ESPOSIZIONE SENZA VENDITA DI PRODOTTI.
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Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
" Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza "
Art. 208
Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della Legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.
CON RIFERIMENTO AL QUESITO, PRECISO CHE LE AUTO USATE POSTE IN ESPOSIZIONE DALL'IMPRESA SONO DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA STESSA CHE HA INTENZIONE DI VENDERLE. L'ART. 208 DEL TULPS DA TE CITATO, SI RIFERISCE A TEMPORANEA ESPOSIZIONE ... SENZA PROCEDERE A VENDITA. IN QUESTO CASO LA VENDITA POTREBBE AVVENIRE IN UN SECONDO MOMENTO. L'INTERESSATO AUTONOMAMENTE PRENDE VISIONE DELL'AUTO, TELEFONA AL PROPRIETARIO (IMPRESA COMMERCIALE CHE ESERCITA PROFESSIOANLMENTE L'ATTIVITA' DI VENDITA AUTO USATE MA AVENTE COME PUNTO VENDITA-ESPOSIZIONE SOLO IL PIAZZALE DEL DISTRIBUTORE) E POI EVENTUALMENTE PROCEDE ALL'ACQUISTO DELL'AUTO (L'IMPRESA RILASCIA FATTURA DI VENDITA PER L'IMPORTO PAGATO).
RITERREI CHE CI SIA ATTIVITA' DI VENDITA PIU' CHE AGENZIA DI AFFARI.
GRAZIE
SABINA
CON RIFERIMENTO AL QUESITO, PRECISO CHE LE AUTO USATE POSTE IN ESPOSIZIONE DALL'IMPRESA SONO DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA STESSA CHE HA INTENZIONE DI VENDERLE. L'ART. 208 DEL TULPS DA TE CITATO, SI RIFERISCE A TEMPORANEA ESPOSIZIONE ... SENZA PROCEDERE A VENDITA. IN QUESTO CASO LA VENDITA POTREBBE AVVENIRE IN UN SECONDO MOMENTO. L'INTERESSATO AUTONOMAMENTE PRENDE VISIONE DELL'AUTO, TELEFONA AL PROPRIETARIO (IMPRESA COMMERCIALE CHE ESERCITA PROFESSIOANLMENTE L'ATTIVITA' DI VENDITA AUTO USATE MA AVENTE COME PUNTO VENDITA-ESPOSIZIONE SOLO IL PIAZZALE DEL DISTRIBUTORE) E POI EVENTUALMENTE PROCEDE ALL'ACQUISTO DELL'AUTO (L'IMPRESA RILASCIA FATTURA DI VENDITA PER L'IMPORTO PAGATO).
RITERREI CHE CI SIA ATTIVITA' DI VENDITA PIU' CHE AGENZIA DI AFFARI.
GRAZIE
SABINA
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Ti confermo invece che la norma del TULPS parla di temporanea esposizione, ovviamente finalizzata anche ad una successiva vendita.
Quindi FORMALMENTE, anche se è adempimento datato e poco utile, deve presentare la scia per agenzia di affari.