Ai sensi degli art. 2 e 3 della L. 84/2006 per esercitare l'attività di tintolavanderia occorre il requisito professionale (titolo di studio o corsi di formazione) che deve possedere il Responsabile Tecnico, però l'art. 6 così recita: "Le imprese del settore sono autorizzate a continuare a svolgere l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della presente legge che prevedono termini e modalità per la designazione del responsabile tecnico di cui all'articolo 2, comma 2". La Regione Toscana ha normato tale aspetto?
Inoltre, per l'esercizio di tale attività, è necessario presentare la SCIA (corredata dal parere ASL per le industrie insalubri e la documentazione VIAC)?
Antonella 8)
Ai sensi degli art. 2 e 3 della L. 84/2006 per esercitare l'attività di tintolavanderia occorre il requisito professionale (titolo di studio o corsi di formazione) che deve possedere il Responsabile Tecnico, però l'art. 6 così recita: "Le imprese del settore sono autorizzate a continuare a svolgere l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della presente legge che prevedono termini e modalità per la designazione del responsabile tecnico di cui all'articolo 2, comma 2". La Regione Toscana ha normato tale aspetto?
Inoltre, per l'esercizio di tale attività, è necessario presentare la SCIA (corredata dal parere ASL per le industrie insalubri e la documentazione VIAC)?
Antonella 8)
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1) la Regione Toscana non ha dato attuazione a tale disposizione
2) il requisito occorre per le nuove attività
3) è confermata la deroga per le esistenti
4) la procedura è in SCIA + scia di industria insalubre (non parere ASL!) + VIAC + eventuali scarichi
Perché alla SCIA industrie insalubri non deve essere allegato il parere ASL?
Grazie,
Anna
Perché alla SCIA industrie insalubri non deve essere allegato il parere ASL?
Grazie,
Anna
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Perchè non è previsto alcun PARERE.
Quando si applica la scia l'interessato autocertifica i requisiti. Tu poi la mandi alla ASL per eventuali controlli ma ASSOLUTAMENTE non deve essere acquisiuto preventivamente alcun parere, MAI!!!!!!
Il nuovo articolo 19 della legge 241/1990 è esplicito!
Testo in vigore dal: 12-8-2012
(agg.13) ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA ELENCO AGGIORNAMENTI ARTICOLO Art. 19
(Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio
di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui
rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a
contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il
rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione
dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti
dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata
dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di
notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali
e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche' , ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle
attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle
dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di
cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate
dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di
competenza dell'amministrazione. (([b][color=red]Nei casi in cui la normativa
vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono
comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni
competenti.[/color][/b])) La segnalazione, corredata delle dichiarazioni,
attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici,
puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto
l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da
parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di
essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti
entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso
di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di
notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di
quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' sempre e
in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al
primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis,
all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del
pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per
l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa
nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di
tutelare comunque tali interessi mediante conformazione
dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle
regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo
unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la
segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e'
punito con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta
giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta
giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma
4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.(19)
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia
e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono
provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati
possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente
l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.
-------------
AGGIORNAMENTO (1a)
Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: (con l'art. 3, comma
1) che il termine di cui al comma 2, del presente articolo decorre
dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.
(con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia o la domanda del
privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne da'
comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause
di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi, il termine di
cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda
regolari". (con l'art. 3, comma 4) che "Nel caso in cui
l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3,
il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della
denuncia o della domanda."
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 5, comma 2,
lettera c)) che "Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si
applicano alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia
disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n.380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in
base alla normativa statale o regionale, siano alternative o
sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano
altresi' nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle
leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei
casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta,
comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale."