Data: 2013-06-24 10:23:42

attività di tintolavanderia

Ai sensi degli art. 2 e 3 della L. 84/2006 per esercitare l'attività di tintolavanderia occorre il requisito professionale (titolo di studio o corsi di formazione) che deve possedere il Responsabile Tecnico, però l'art. 6 così recita: "Le imprese del settore sono autorizzate a continuare a svolgere l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della presente legge che prevedono termini e modalità per la designazione del responsabile tecnico di cui all'articolo 2, comma 2". La Regione Toscana ha normato tale aspetto?
Inoltre, per l'esercizio di tale attività, è necessario presentare la SCIA (corredata dal parere ASL per le industrie insalubri e la documentazione VIAC)?
Antonella  8)

riferimento id:14009

Data: 2013-06-24 12:04:07

Re:attività di tintolavanderia


Ai sensi degli art. 2 e 3 della L. 84/2006 per esercitare l'attività di tintolavanderia occorre il requisito professionale (titolo di studio o corsi di formazione) che deve possedere il Responsabile Tecnico, però l'art. 6 così recita: "Le imprese del settore sono autorizzate a continuare a svolgere l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della presente legge che prevedono termini e modalità per la designazione del responsabile tecnico di cui all'articolo 2, comma 2". La Regione Toscana ha normato tale aspetto?
Inoltre, per l'esercizio di tale attività, è necessario presentare la SCIA (corredata dal parere ASL per le industrie insalubri e la documentazione VIAC)?
Antonella  8)
[/quote]

1) la Regione Toscana non ha dato attuazione a tale disposizione
2) il requisito occorre per le nuove attività
3) è confermata la deroga per le esistenti
4) la procedura è in SCIA + scia di industria insalubre (non parere ASL!) + VIAC + eventuali scarichi

riferimento id:14009

Data: 2013-08-22 08:52:05

Re:attività di tintolavanderia

Perché alla SCIA industrie insalubri non deve essere allegato il parere ASL?
Grazie,
Anna

riferimento id:14009

Data: 2013-08-22 09:18:19

Re:attività di tintolavanderia


Perché alla SCIA industrie insalubri non deve essere allegato il parere ASL?
Grazie,
Anna
[/quote]

Perchè non è previsto alcun PARERE.
Quando si applica la scia l'interessato autocertifica i requisiti. Tu poi la mandi alla ASL per eventuali controlli ma ASSOLUTAMENTE non deve essere acquisiuto preventivamente alcun parere, MAI!!!!!!

Il nuovo articolo 19 della legge 241/1990 è esplicito!


Testo in vigore dal: 12-8-2012
(agg.13) ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA  ELENCO AGGIORNAMENTI ARTICOLO                                Art. 19
        (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia)
  1.  Ogni  atto  di  autorizzazione,  licenza,  concessione  non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,  comprese  le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste  per  l'esercizio
di  attivita'  imprenditoriale,  commerciale  o  artigianale  il  cui
rilascio dipenda  esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
presupposti  richiesti  dalla  legge  o  da  atti  amministrativi  a
contenuto generale, e non sia previsto  alcun  limite  o  contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il
rilascio  degli  atti  stessi,  e'  sostituito  da  una  segnalazione
dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in  cui  sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale,  alla  pubblica
sicurezza,  all'immigrazione,    all'asilo,    alla    cittadinanza,
all'amministrazione  della  giustizia,  all'amministrazione  delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le  reti  di  acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche'  di  quelli  previsti
dalla normativa per le costruzioni  in  zone  sismiche  e  di  quelli
imposti dalla normativa comunitaria.  La  segnalazione  e'  corredata
dalle dichiarazioni sostitutive  di  certificazioni  e  dell'atto  di
notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali
e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
nonche' , ove espressamente previsto dalla normativa  vigente,  dalle
attestazioni e  asseverazioni  di  tecnici  abilitati,  ovvero  dalle
dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle  imprese  di
cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al primo periodo; tali attestazioni e  asseverazioni  sono  corredate
dagli elaborati tecnici necessari  per  consentire  le  verifiche  di
competenza dell'amministrazione.  (([b][color=red]Nei  casi  in  cui  la  normativa
vigente prevede l'acquisizione di atti o  pareri  di  organi  o  enti
appositi, ovvero l'esecuzione  di  verifiche  preventive,  essi  sono
comunque  sostituiti  dalle  autocertificazioni,  attestazioni  e
asseverazioni o certificazioni di cui al  presente  comma,  salve  le
verifiche  successive  degli  organi  e  delle  amministrazioni
competenti.[/color][/b]))  La  segnalazione,  corredata  delle  dichiarazioni,
attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati  tecnici,
puo' essere presentata mediante  posta  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, ad  eccezione  dei  procedimenti  per  cui  e'  previsto
l'utilizzo esclusivo della  modalita'  telematica;  in  tal  caso  la
segnalazione si considera presentata al momento  della  ricezione  da
parte dell'amministrazione.
  2. L'attivita' oggetto  della  segnalazione  puo'  essere  iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente.
  3. L'amministrazione competente, in caso di accertata  carenza  dei
requisiti e dei presupposti  di  cui  al  comma  1,  nel  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di
essa, salvo che, ove cio' sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i  suoi  effetti
entro un termine  fissato  dall'amministrazione,  in  ogni  caso  non
inferiore  a  trenta  giorni.  E'  fatto  comunque  salvo  il  potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via  di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso
di  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  dell'atto  di
notorieta'  false  o  mendaci,  l'amministrazione,  ferma  restando
l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma  6,  nonche'  di
quelle di cui al capo VI del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo'  sempre  e
in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
  4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti  di  cui  al
primo  periodo  del  comma  3  ovvero  di  cui  al  comma  6-bis,
all'amministrazione e' consentito intervenire solo  in  presenza  del
pericolo di un danno per il patrimonio  artistico  e  culturale,  per
l'ambiente, per la salute, per la  sicurezza  pubblica  o  la  difesa
nazionale  e  previo  motivato  accertamento  dell'impossibilita'  di
tutelare  comunque    tali    interessi    mediante    conformazione
dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
  4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica  alle  attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario,  ivi  comprese  quelle
regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal  testo
unico in materia di intermediazione finanziaria  di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
  6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,  chiunque,  nelle
dichiarazioni  o  attestazioni  o  asseverazioni  che  corredano  la
segnalazione di  inizio  attivita',  dichiara  o  attesta  falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di  cui  al  comma  1  e'
punito con la reclusione da uno a tre anni.
  6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta
giorni di cui al primo periodo  del  comma  3  e'  ridotto  a  trenta
giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma
4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative  alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica  6
giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.(19)
  6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia
e  la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non  costituiscono
provvedimenti  taciti  direttamente  impugnabili.  Gli  interessati
possono  sollecitare  l'esercizio  delle    verifiche    spettanti
all'amministrazione e, in caso di  inerzia,  esperire  esclusivamente
l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.
-------------
AGGIORNAMENTO (1a)
  Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: (con l'art. 3,  comma
1) che il termine di cui al comma 2, del  presente  articolo  decorre
dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.
(con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia  o  la  domanda  del
privato non siano  regolari  o  complete,  l'amministrazione  ne  da'
comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando  le  cause
di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi,  il  termine  di
cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda
regolari".  (con  l'art.  3,  comma  4)  che  "Nel  caso  in  cui
l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma  3,
il termine del procedimento decorre comunque  dal  ricevimento  della
denuncia o della domanda."
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106,  ha  disposto  (con  l'art.  5,  comma  2,
lettera c)) che "Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 si  interpretano  nel  senso  che  le  stesse  si
applicano alle  denunce  di  inizio  attivita'  in  materia  edilizia
disciplinate dal decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n.380, con esclusione dei casi in cui  le  denunce  stesse,  in
base  alla  normativa  statale  o  regionale,  siano  alternative  o
sostitutive  del  permesso  di  costruire.  Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,  n.  241  si  interpretano
altresi' nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle
leggi regionali che, in attuazione dell'articolo  22,  comma  4,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
abbiano ampliato  l'ambito  applicativo  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso  che,  nei
casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
la Scia non sostituisce gli atti  di  autorizzazione  o  nulla  osta,
comunque  denominati,  delle  amministrazioni  preposte  alla  tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale."

riferimento id:14009
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