Data: 2013-06-24 07:39:59

Somministrazione in campeggio

E’ possibile che un esercizio di somministrazione ubicato all’interno di un villaggio turistico (il cui accesso dovrebbe quindi essere riservato ai soli clienti) sia aperto anche a clientela esterna?
Gli esercizi commerciali (negozi, bar, ristoranti, ecc.) all’interno di campeggi e villaggi turistici non dovrebbero essere riservati ai clienti della struttura ricettiva?
:o ::) ??? :-\

riferimento id:14008

Data: 2013-06-24 22:18:52

Re:Somministrazione in campeggio

Ciao Mirta, ti do un mio parere.

Al di là delle puntigliose definizioni della legge regionale 42/2000, è chiaro che alberghi, “villaggi alberghi”, “villaggi turistici” ecc. è chiaro che le strutture ricettive possono avere al suo interno esercizi di somministrazione di varia natura.
La legge regionale sul commercio 28/2005, dispone espressamente che le sue disposizioni non si applicano (vedi art. 11, comma 2, lett. e) limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
Fuori da questa condizione, la somministrazione di cui parli dovrebbe ricadere nell’ambito di applicazione della legge sul commercio e quindi, al di là della necessità dei requisiti professionali, SCIA ecc. (che comunque non sarebbero un problema), la cosa più ostativa appare quella della mancanza della destinazione d’uso commerciale.
E’ comunque difficile tracciare un confine netto fra chi può usufruire della somministrazione e chi no, la cosa certa è che un albergo, in quanto tale, non può pubblicizzarsi come ristorante
La conferma di questo la ritrovi indirettamente anche nell’art. 48 della stessa legge regionale 28/05. In quell’articolo sono elencate le attività di somministrazione non soggette comunali (che restano attività fruibili dalla generalità che può accedere presso l’attività principale) ma non c’è traccia dell’attività di somministrazione effettuata in ambito ricettivo.

Per le botteghe la vedo diversamente. A parere mio, sotto certe condizioni, possono essere considerate servizi accessori secondari e come tali esercitabili liberamente, ma mettere su delle vere e proprie boutiques in sede fissa, dato che la fattispecie non è esclusa dalla legge sul commercio, comporta la destinazione d’uso commerciale in ogni caso (con SCIA per esercizio di vicinato), eccetto le deroghe di cui all’art. 59 della LR 1/2005.
Che la legge 28/05 considerasse anche queste botteghe ricadenti nel suo campo di applicazione, lo si capiva, indirettamente, dal art. 86, comma 5 (le disposizioni sugli orari non più applicabili) che disponeva un’esclusione limitata alle sole norme in materia di orario:
[i]Le disposizioni del presente capo non si applicano altresì agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, agli esercizi di vendita posti all’interno delle stazioni di servizio autostradali o delle sale cinematografiche.[/i]

Tieni conto, infine, che il codice statale del turismo (d.lgs. n. 79/2001) aveva cercato di mettere mano su queste cose ma gli articoli relativi sono stati dichiarati non legittimi da un punto di vista costituzionale

riferimento id:14008

Data: 2013-07-02 09:24:03

Re:Somministrazione in campeggio

Allego risposta data da Ancitel allo stesso quesito a voi posto.
E' una risposta interessante che evidenzia un aspetto rilevante.
[i]"Si ritiene che anche nel caso in questione trovi applicazione la normativa in materia di tutela della concorrenza di cui all’art. 3 del D.L. n. 223/2006 che elimina i limiti all’esercizio di attività commerciali e della somministrazione.
Pertanto anche le autorizzazioni di uso pubblico attualmente previste sulle aree in concessione potrebbero non risultare più conformi ai principi di cui al citato art. 3.
Una valutazione più precisa in ordine al numero di autorizzazioni rilasciabili potrebbe ricavarsi dall’esame dell’atto di concessione, qualora in questo sia previsto un determinato procedimento in materia, benché è da ritenere che la normativa sopravvenuta abbia la prevalenza sui provvedimenti amministrativi difformi.
Peraltro, le attività di cui è richiesto l’esercizio, attività che si svolgono all’interno di determinati ambiti, sono escluse dai limiti numerici indicati dall’art. 3 della legge n. 287/1991.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è ora rimessa alla competenza dei comuni che la esercitano sulla base delle direttive regionali.
La legge della Regione Toscana n. 28/2005 e successive modifiche, all’art. 41 e seguenti, fornisce gli indirizzi per i requisiti degli esercizi di somministrazione, lasciando liberi i comuni di decidere una propria funzione di programmazione, come si può ricavare dall’abrogazione degli artt. 46 e 47 in materia di indirizzi programmatori.
Da rilevare che in caso di mancata individuazione dei requisiti degli esercizi gli eventuali richiedenti potrebbero vantare un diritto all’esercizio dell’attività sulla base del principio della libertà economica, di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci".[/i]

riferimento id:14008

Data: 2013-07-02 16:40:46

Re:Somministrazione in campeggio


Allego risposta data da Ancitel allo stesso quesito a voi posto.
E' una risposta interessante che evidenzia un aspetto rilevante.
[i]"Si ritiene che anche nel caso in questione trovi applicazione la normativa in materia di tutela della concorrenza di cui all’art. 3 del D.L. n. 223/2006 che elimina i limiti all’esercizio di attività commerciali e della somministrazione.
Pertanto anche le autorizzazioni di uso pubblico attualmente previste sulle aree in concessione potrebbero non risultare più conformi ai principi di cui al citato art. 3.
Una valutazione più precisa in ordine al numero di autorizzazioni rilasciabili potrebbe ricavarsi dall’esame dell’atto di concessione, qualora in questo sia previsto un determinato procedimento in materia, benché è da ritenere che la normativa sopravvenuta abbia la prevalenza sui provvedimenti amministrativi difformi.
Peraltro, le attività di cui è richiesto l’esercizio, attività che si svolgono all’interno di determinati ambiti, sono escluse dai limiti numerici indicati dall’art. 3 della legge n. 287/1991.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è ora rimessa alla competenza dei comuni che la esercitano sulla base delle direttive regionali.
La legge della Regione Toscana n. 28/2005 e successive modifiche, all’art. 41 e seguenti, fornisce gli indirizzi per i requisiti degli esercizi di somministrazione, lasciando liberi i comuni di decidere una propria funzione di programmazione, come si può ricavare dall’abrogazione degli artt. 46 e 47 in materia di indirizzi programmatori.
Da rilevare che in caso di mancata individuazione dei requisiti degli esercizi gli eventuali richiedenti potrebbero vantare un diritto all’esercizio dell’attività sulla base del principio della libertà economica, di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci".[/i]
[/quote]

Risposta interessante, un po' piena di condizionali, ma comunque in linea con quanto sosteniamo da anni su questi schermi!

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