Data: 2013-06-24 07:18:26

NCC E SCUDETTO

Il titolare di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di NCC mediante autovettura riferisce che, durante un controllo al porto di _____ , l'organo accertatore ha rilevato la mancanza dello scudetto.
Lo deve rilasciare il Comune? in base a quale norma?

riferimento id:14006

Data: 2013-06-24 11:48:19

Re:NCC E SCUDETTO


Il titolare di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di NCC mediante autovettura riferisce che, durante un controllo al porto di _____ , l'organo accertatore ha rilevato la mancanza dello scudetto.
Lo deve rilasciare il Comune? in base a quale norma?
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CODICE DELLA STRADA e [color=red]regolamento di attuazione[/color]

CODICE: Art. 67.

Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte

1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonchè della larghezza dei cerchioni.

2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.

3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal primo comma. Il modello delle targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che l'interessato corrisponderà al comune è stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro del comune di residenza del proprietario.

5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.

6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della targa non rispondente ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



[color=red]Art. 222. Regolamento di Attuazione

Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte

1. La targa di riconoscimento dei veicoli a trazione animale e delle slitte è costituita da un lamierino di alluminio di forma rettangolare dello spessore di 7/10 di mm e delle dimensioni di 68 mm x 190 mm. Detta targa, che agli angoli deve essere provvista di fori per il fissaggio nella parte anteriore destra del veicolo, deve avere il fondo: rosso lacca, se destinata a veicoli per trasporto di persone, verde, se destinata ai veicoli per trasporto di cose, azzurro, se destinata ai carri agricoli. La vernice di fondo deve essere data a fuoco.

2. La targa deve contenere le seguenti indicazioni:

a) in alto, a sinistra: la destinazione del veicolo (veicolo per trasporto di persone, veicolo per trasporto di cose, carro agricolo);
b) in alto, al centro: numero di matricola del veicolo;
c) nel mezzo: l'indicazione della provincia e del comune;
d) nella parte immediatamente inferiore: il cognome e nome del proprietario del veicolo o la denominazione della ditta;
e) in basso, a destra: il contrassegno circolare dello Stato recante il simbolo della Repubblica italiana.

3. Le targhe dei veicoli destinati al trasporto di cose e dei carri agricoli devono contenere nel mezzo, a destra, anche la indicazione della massa complessiva a pieno carico consentita, della tara e della larghezza dei cerchioni. Per i veicoli destinati al trasporto di persone deve essere indicato altresì il numero massimo di persone trasportabili compresi il o i conducenti.

4. Le caratteristiche e le indicazioni delle targhe risultano dalle figure III.l/a, III.l/b, III.l/c, cui devono conformarsi le targhe apposte sui veicoli.

5. L'incisione sulla targa delle indicazioni di cui al comma 2 deve essere eseguita chimicamente, salvo il nominativo del proprietario o della ditta ed il numero di matricola che devono essere incisi con pantografo o con punzone. Analogamente con pantografo o con punzone devono essere incisi la massa complessiva a pieno carico, la tara, la larghezza dei cerchioni e il numero di persone trasportabili.

6. Le indicazioni della targa di riconoscimento di ciascun veicolo a trazione animale devono essere desunte dal registro matricolare per i veicoli a trazione animale tenuto dal comune. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione delle targhe di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale, si applica l'articolo 102 del Codice.

7. Il prezzo di fornitura delle targhe di riconoscimento fissato con il decreto di cui all'articolo 67, comma 3, del Codice, può essere aggiornato con cadenza biennale con decreto del ministro dei Lavori pubblici.[/color]

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