Data: 2011-06-06 14:21:31

DIA PER ATTIVITA' DI NOLEGGIO MEZZI

SI RICHIEDE SE IL NOLEGGIO ATTREZZATURE DA CANTIERE E MEZZI SU STRADA (CAMION E FURGONE) RIENTRANO NELLA DISCIPLINA DEL NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE ED IN PARTICOLARE SE IL MAGAZZINO DI DEPOSITO DEI MEZZI PUO' ESSERE UBICATO IN ALTRA PROVINCIA RISPETTO ALLA SEDE LEGALE DELL'AZIENZA

GEOM BERNARDINI MARCELLO
SUAP GARFAGNANA

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Data: 2011-06-06 17:39:03

Re: DIA PER ATTIVITA' DI NOLEGGIO MEZZI

Se il noleggio non è finalizzato al trasporto di persone ma all'utilizzo in cantieri e comunque fuori dalla viabilità pubblica NON SI RICADE nella disciplina del noleggio senza conducente.

Altrimenti vi si ricade.
Se siamo nella disciplina del noleggio senza conducente ricordo che la normativa (DPR 481/2001) che, ricordo, NON PREVEDE la necessità di un rimessaggio o deposito, che pertanto può non esservi, essere in altra provincia o in altro Stato.

La SCIA la si presenta sia nel Comune dove è la sede legale che nel Comune dove vi è l'articolazione commerciale (dove si firmano i contratti), a prescindere dal luogo di deposito dei mezzi.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2001, n.481
in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 Febbraio 2002
Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di noleggio di
veicoli senza conducente.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'allegato A, n. 32, della legge 24 novembre 2000, n.
340; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il
relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2000: "Analisi
tecnico-normativa e analisi d'impatto della regolamentazione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23
maggio 2000, come integrata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001:
"Direttiva sulla sperimentazione dell'analisi d'impatto della regolamentazione sui cittadini, sulle imprese e sulle
pubbliche amministrazioni" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001; Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001; Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001; Acquisito il
parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati, IX commissione, e del Senato della Repubblica, 1a
commissione, approvato, rispettivamente, nelle sedute del 20 novembre 2001 e del 14 novembre 2001; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001; Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'esercizio dell'attivita' di noleggio di veicoli senza conducente e' sottoposto a denuncia di inizio attivita' da
presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio e' la sede legale
dell'impresa e al comune nel cui territorio e' presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per
il cui esercizio si presenta la denuncia.
Art. 2.
1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attivita' al prefetto. Il prefetto, entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' sospendere o vietare l'esercizio dell'attivita' nei casi
previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per motivate esigenze di pubblica
sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
2. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attivita' di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine
di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, e' tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per
i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprieta' dei
soggetti nei cui confronti e' stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.
Art. 3.
1. E' abrogato l'articolo 158 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 2. La disposizione di cui al comma 5,
dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intende riferita alla denuncia di inizio attivita' di cui
al presente regolamento anziche' alla licenza.

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