In caso di procedimenti riguardanti un ampio numero di soggetti interessati, l’Amministrazione può porre in essere forme di pubblicità alternative rispetto alla comunicazione individuale di avvio del procedimento, purché queste forme siano idonee a consentire la possibilità della partecipazione degli interessati medesimi al procedimento.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 24.5.2013, n. 2851)
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