Cass. Sez. III n. 21138 del 16 maggio 2013 (Ud 2 apr. 2013)
Pres. Squassoni Est. Amoresano Ric. Bruzzi ed altro
Aria. Articolo 674 codice penale e limiti di tollerabilità delle emissioni
La necessità di accertare il superamento del limiti di tollerabilità delle emissioni ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art.674 cod. pen. si pone soltanto per le attività autorizzate in quanto le emissioni di fumo gas o vapori siano una conseguenza diretta dell‘attività; diversamente, nel caso di attività non autorizzata ovvero di emissioni autorizzate, ma che non siano conseguenza naturale dell'attività, in quanto imputabili a deficienze dell'impianto o a negligenza del gestore, ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la semplice idoneità a recare molestia alle persone.
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