Ciao Simone, tanto per cambiare grossi problemi per l'ufficio commercio.
Nel 2010 un soggetto presenta una DIA per esercizio di commercio autoveicoli nuovi e usati, dichiarando di utilizzare un'area scoperta recintata per l'esposizione delle autovetture e di utilizzare un box tipo basso fabbricato adibito a ufficio, per una superficie di mq 15 che il soggetto dichiara essere superficie effettiva di vendita.
Trasmessa la DIA all'ufficio tecnico , lo stesso comunica che in base al PRGC , nell'area di riferimento è consentito il commercio al dettaglio e il terziario in genere, e in modo generico afferma che non è individuabile l'immobile in cui si svolge l'attività commerciale . Nel frattempo i soggetti aprono l'attività. Ora dopo tre anni scopro che: il box adibito a ufficio è abusivo, inoltre in base alle norme di piano l'impresa deve fare una convenzione per reperire i parcheggi pubblici. Il soggetto, più volte contattato dall'ufficio tecnico, non sembra intenzionato a mettersi in regola dal punto di vista edilizio.
Premesso che la gestione delle irregolarità edilizie è di competenza dell'ufficio tecnico, chiedo se l'ufficio commercio abbia delle responsabilità individuabili nel non avere a suo tempo emesso ordinanza di divieto di prosecuzione di attività, essendo la stessa svolta in carenza dei presupposti, dato che nella DIA il soggetto dichiarava il rispetto dei regolamenti edilizi e urbanistici.
Come risolvere questo intrigo?
Inoltre, è possibile considerare un box prefabbricato di 15 mq "esercizio di vicinato"? Aiuto ! :(
Ciao Simone, tanto per cambiare grossi problemi per l'ufficio commercio.
Nel 2010 un soggetto presenta una DIA per esercizio di commercio autoveicoli nuovi e usati, dichiarando di utilizzare un'area scoperta recintata per l'esposizione delle autovetture e di utilizzare un box tipo basso fabbricato adibito a ufficio, per una superficie di mq 15 che il soggetto dichiara essere superficie effettiva di vendita.
Trasmessa la DIA all'ufficio tecnico , lo stesso comunica che in base al PRGC , nell'area di riferimento è consentito il commercio al dettaglio e il terziario in genere, e in modo generico afferma che non è individuabile l'immobile in cui si svolge l'attività commerciale . Nel frattempo i soggetti aprono l'attività. Ora dopo tre anni scopro che: il box adibito a ufficio è abusivo, inoltre in base alle norme di piano l'impresa deve fare una convenzione per reperire i parcheggi pubblici. Il soggetto, più volte contattato dall'ufficio tecnico, non sembra intenzionato a mettersi in regola dal punto di vista edilizio.
Premesso che la gestione delle irregolarità edilizie è di competenza dell'ufficio tecnico, chiedo se l'ufficio commercio abbia delle responsabilità individuabili nel non avere a suo tempo emesso ordinanza di divieto di prosecuzione di attività, essendo la stessa svolta in carenza dei presupposti, dato che nella DIA il soggetto dichiarava il rispetto dei regolamenti edilizi e urbanistici.
Come risolvere questo intrigo?
Inoltre, è possibile considerare un box prefabbricato di 15 mq "esercizio di vicinato"? Aiuto ! :(
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Ciao,
occorre in primo luogo analizzare i rapporti fra soggetto e Comune.
A distanza di 3 anni dall'avvio dell'attività appare DIFFICILE intervenire con provvedimenti interdittivi (chiusura o sospensione) in carenza di accertati problemi di sicurezza.
Quindi direi che sotto questo profilo l'ufficio tecnico procederà con le procedure relative all'abusivismo edilizio e se del vaso interverrà con gli strumenti previsti dalla normativa di settore.
Tu come SUAP non devi fare niente.
Ovviamente si potrebbe porre il problema: perchè non si è intervenuti in tempo?
Questo è un classico e ti dico però che, a meno che non vi siano vicini rompiscatole o eventi speciali (incendio, furto ecc...) per cui si aprono indagini collaterali .... nessuno ti farà questa domanda.
preciso: non necessariamente vi è una responsabilità di un ufficio o un altro.
RICORDO INFATTI che il DPR 445/2000 ESONERA da responsabilità civile, penale e amministrativa il dipendente pubblico che si fida dell'autocertificazione del cittadino anche se questa risulta falsa. Quindi il problema NON si pone almeno fino al momento in cui non avevate cognizione del fatto illecito.
Da quando è stato scoperto .... invece ..... ma .....