Data: 2011-06-04 07:29:08

stabilimento balneare e affitto ombrelloni

Ciao Simone,
Una ditta è titolare di un’area privata  di mq. 1.500 circoscritta in muretti in pietra a secco, sulla quale gestisce un esercizio di Bar-Trattoria.
Detta area risulta situata a ridosso di una scogliera demaniale pianeggiante sulla quale molta gente sosta per prendere il sole e fare il bagno.
Su detta area privata, oltre ai normali servizi igienici destinati all’attività di bar-trattoria, l’interessato ha installato, in uno spazio esterno (sempre privato),  n. 4 docce, 4 W.C. e 4 lavabi (mancano le cabine), quali servizi da offrire  ai bagnanti,  unitamente a quello di affitto ombrelloni e sdraio ed eventualmente ristoro.
Pare, per quanto dichiaratoci, che gli utenti provvederebbero da soli al posizionamento degli ombrelloni sul tratto di scogliera libera antistante la predetta area.
Sulla base di quanto sopra, è possibile rilasciare un licenza di stabilimento balneare, vista la definizione che ne dà l’art. 48, comma 2, della l.r. puglia 11/99?
Diversamente come posso inquadrare dette attività complementari?
Car saluti.

riferimento id:1393

Data: 2011-06-04 19:01:48

Re: stabilimento balneare e affitto ombrelloni

Non può essere uno stabilimento balneare.

Se non vi è assistenza nel posizionamento delle attrezzature a mio avviso si tratta di servizi liberamente esercitabili dall'interessato senza necessità di un titolo particolare.

Consiglia di segnalare che non vi sono servizi di assistenza e neanche si assistenza ai bagnanti.


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Puglia

L.R. 11-2-1999 n. 11
Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.
Pubblicata nel B.U. Puglia 19 febbraio 1999, n. 18.
TITOLO VI

Strutture ad uso pubblico gestite in regime di concessione

Art. 48
Definizione.

1. Sono definiti strutture a uso pubblico in regime di concessione:

a) gli stabilimenti balneari;

b) le spiagge attrezzate;

c) le darsene e approdi turistici.

2. Sono stabilimenti balneari le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree demaniali, recintate, per la sosta di turisti, in allestimenti minimi costituiti da unità fisse, semifisse, mobili anche prefabbricate.

3. Sono spiagge attrezzate le aree demaniali recintate e sprovviste di allestimenti fissi o semifissi, dotate di attrezzature minime igienico-sanitarie, gestite unitariamente e prevalentemente asservite ai complessi turistici per il soggiorno della propria utenza.

4. Sono darsene e approdi turistici le strutture attrezzate per la nautica da diporto in supporto alla ricettività alberghiera ed extralberghiera, e di tutte le altre attività di interesse turistico.

riferimento id:1393

Data: 2011-06-06 08:47:03

Re: stabilimento balneare e affitto ombrelloni

Scusa Simone, sono costretto a ritornare sull’argomento in quanto, dall’ultima documentazione prodotta su mia richiesta, risulta una situazione un po’ diversa da quella che mi è stata dichiarata e che ti ho descritto in quanto  gli ombrelloni, con relative sdraio (circa 15), sono installati sull’area privata e  lo stesso proprietario dell’area  provvede al loro posizionamento. La documentazione prodotta riguarda  il “Permesso di costruire” per la Realizzazione di uno stabilimento balneare con annesse attrezzature.
Per quanto sopra e per quanto stabilito da una sentenza del TAR Puglia, che ti riporto qui di seguito, è possibile rilasciare una licenza per stabilimento balneare sull’area privata descritta? E Se Si, devono  essere rispettati i requisiti e gli standards minimi previsti dalla l.r. 11/99 nonché gli obblighi di cui al paragrafo “CONCLUSIONI" della sotto riportata sentenza?
Sentenza TAR Puglia 1132/2008:
Uno stabilimento balneare può svolgere la propria attività anche se l'area su cui insiste non ricade sul demanio marittimo. È quanto ha stabilito il Tar Puglia-Lecce nella sentenza 1132/2008, invocando il principio della libera iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Carta costituzionale e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 «Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico», in base al quale gli stabilimenti balneari sono pubblici esercizi posti di norma su area in concessione demaniale.
- IL CONTENZIOSO
La vicenda processuale è insorta a seguito del mancato rilascio, da parte del Comune di Brindisi, dell'autorizzazione all'esercizio di uno stabilimento balneare su un'area di proprietà privata, dinanzi alla quale è frapposta un'area demaniale, a diretto contatto con il mare. Due sono le questioni affrontate dal giudice amministrativo: la possibilità che tale attività possa essere esercitata su un'area privata; in caso affermativo, se in presenza di un'area antistante di natura demaniale, frapposta tra l'area privata e lo specchio acqueo, il titolare dello stabilimento sia tenuto a chiedere in concessione anche l'area pubblica.
-LA SENTENZA DEL TAR
Dopo aver stabilito che l'inciso «di norma» inserito nelle disposizioni attuative del predetto Dpcm (allegato 1, articolo 1) non esclude la possibilità che gli stabilimenti balneari possano essere allocati anche su aree in proprietà o in locazione, il Collegio leccese ha evidenziato che:
•la giurisprudenza (di recente, il Tar Veneto, nella sentenza 26 maggio 2006, n. 1470 e, prima ancora, la Corte di legittimità, nella sentenza 11 novembre 1998 n. 11357) ha ammesso la possibilità di dare in locazione, in luogo della concessione, tratti di spiaggia da destinare a stabilimenti balneari rientranti nel patrimonio «disponibile» (e non demaniale) dei Comuni. Ne consegue che, rientrando i beni del patrimonio disponibile tra quelli di proprietà dell'ente locale e non tra quelli pubblici, alla stessa stregua, «si deve riconoscere tale qualità ai beni appartenenti ai singoli privati, ossia di poter costituire area di esercizio di siffatte attività turistiche»;
•-Per il giudice
fermo restando il rispetto dei vincoli urbanistici imposti nelle cosiddette zone balneari di previsione (ridottissima capacità edificatoria), nel caso in cui a un soggetto si impedisse di esercitare l'attività di stabilimento balneare in tali zone «ci si troverebbe dinanzi vincoli ablativi e non conformativi della proprietà il cui contenuto risulterebbe automaticamente privo di consistenza».
In secondo luogo, con riferimento alla conformazione orografico-catastale dell'area privata in questione, il giudice amministrativo ha stabilito che il proprietario della stessa è tenuto a chiedere in concessione l'antistante fascia demaniale. Obbligo, quest'ultimo, che si evince dalla seguente normativa:
a) a livello statale, dal Dpcm 13 settembre 2002, nella parte in cui dispone che gli stabilimenti devono essere attrezzati per la balneazione e rispettare le normative volte a tutelare la sicurezza del cliente, lasciando chiaramente intendere che la collocazione dei relativi apprestamenti deve avvenire in una zona della spiaggia immediatamente adiacente al mare o in mare;
b) a livello regionale:
dall' articolo 11 della legge Regione Puglia 17/2006 «Disciplina della tutela e dell'uso della costa», che individua gli oneri dei concessionari degli stabilimenti balneari;
omissis…..
CONCLUSIONI
In definitiva, i principi enunciati dal Collegio possono riassumersi come segue:
•sul suolo privato è possibile esercitare l'attività di stabilimento balneare, a prescindere dall'esistenza, a livello regionale, di un titolo specificatamente previsto allo scopo;
•quale che sia l'area occupata dallo stabilimento balneare (pubblica o privata), il gestore ha l'obbligo di garantire ai bagnanti una fruizione diretta e immediata, in condizioni di massima sicurezza, dello specchio acqueo antistante;
•affinché tale obbligo sia assolto è necessario disporre di strutture e/o servizi che devono essere collocate in un tratto di spiaggia immediatamente prossimo allo specchio acqueo;
•per perseguire tale scopo, il titolare dello stabilimento deve avere la piena disponibilità dell'area;
•qualora, come nella fattispecie, l'area in questione appartenga al demanio, il gestore dello stabilimento balneare dovrà chiedere in concessione la parte residua di spiaggia.
Mille ringraziamenti e saluti cari.

riferimento id:1393

Data: 2011-06-06 13:44:04

Re: stabilimento balneare e affitto ombrelloni

La sentenza citata non ha altri precedenti nè ho trovato orientamenti che la consolidino. Tuttavia essendo della tua stessa Regione va presa in considerazione.
Quindi l'interessato dovrà avviare uno stabilimento balneare conformemente alla normativa ma per farlo dovrà avere la disponibilità (mediante concessione demaniale) dell'area compresa fra lo stabilimento e la battigia.
Quindi fai attivare per prima la procedura di concessione a cui seguirà la SCIA di avvio attività con dichiarazione dei requisiti (TUTTI!!!!) della legge regionale.

riferimento id:1393
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