Data: 2013-06-20 11:13:33

centro benessere

una società vorrebbe aprire un centro benessere in locali appositamente strutturati con regolare agibilità , dove confluiranno non stabilmente varie figure professionali qualificate con titolo adeguato (estetiste, nutrizioniste  e massaggiatori olistici) autonome che fattureranno per intero le loro prestazioni .
Che scia devo presentere e è necessaria la figura del direttore tecnico ?
Grazie

riferimento id:13923

Data: 2013-06-20 15:24:40

Re:centro benessere


una società vorrebbe aprire un centro benessere in locali appositamente strutturati con regolare agibilità , dove confluiranno non stabilmente varie figure professionali qualificate con titolo adeguato (estetiste, nutrizioniste  e massaggiatori olistici) autonome che fattureranno per intero le loro prestazioni .
Che scia devo presentere e è necessaria la figura del direttore tecnico ?
Grazie
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La presenza, ancorchè occasionale, di estetisti obbliga:
1) alla scia per estetisti
2) la direttore tecnico
Non serve la presenza di direttore tecnico per l'esercizio delle altre attività diverse da quella estetica

riferimento id:13923

Data: 2015-11-06 07:28:41

Re:centro benessere

DISCIPLINE BIONATURALI - illegittima la L.R. Umbria - competenza statale

[color=red][b]CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza  217/2015[/b][/color]

Con ricorso spedito per la notifica il 9 gennaio 2015, ricevuto dalla resistente il successivo 13 gennaio, e depositato nella cancelleria il 19 gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, là dove riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie «professioni» e «tutela della salute», questione principale di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali).

.... LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali) e, di conseguenza, delle restanti disposizioni della medesima legge regionale.

http://buff.ly/1OsyRBa

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