Nella "nuova" normativa sugli agriturismi (L.R.T. 30/2003 come modificata nel 2010) è stato eliminato il limite dei n. 30 posti letto, nello svolgimento dell'attività agrituristica? Il limite è fissato esclusivamente dalla principalità dell'attività agricola?
riferimento id:13912Articolo 12 - Ospitalità in camere e unità abitative indipendenti
1. L’attività di ospitalità è svolta negli immobili di cui all’articolo 17 in camere o in unità abitative o utilizzando entrambe le soluzioni, nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell’attività agricola e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
Si, la risposta è affermativa ad entrambe le sue domande.
per una consulenza più approfondita non esiti acontattarmi.
Dott. Isacco Barazzuoli
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