Data: 2013-06-18 03:59:46

BRUCIARE RIFIUTI ALL'ARIA APERTA E' REATO!!

BRUCIARE RIFIUTI ALL'ARIA APERTA E' REATO!!
http://www.ptpl.altervista.org/note_circolari_comunicati/ministero_ambiente_nota_18032011_prot_8890.pdf
Approfondimenti:
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 04.04.2013 n. 15641
http://www.ptpl.altervista.org/giurisprudenza/2013/corte_cassazione_04042013_15641.pdf
Oggetto: Art. 185 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, così come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 03.12.2010 n. 205 - Comunicazioni (Regione Sicilia, Assessorato Territorio e Ambiente, Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, Servizio Ispettorato Rip.le delle Foreste di Messina
http://www.ptpl.altervista.org/note_circolari_comunicati/2011/regione_sicilia_corpo_forestale_18062011_7570_prot.pdf
Tratto da www3.corpoforestale.it:
E' possibile effettuare l'abbruciamento in campo di residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale?
Una pratica particolarmente diffusa in campo agricolo, a seguito delle recenti modiche introdotte dall'art. 13 del D.Lgs. 205/2010, (che ha modificato l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006), non può essere più realizzata. Infatti, la norma ha stabilito che "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l′ambiente o mettono in pericolo la salute umana devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati.
La combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura, quindi, come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente oltre che amministrativamente, ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006.
Si riporta per maggior completezza il testo del sopra menzionato articolo (attività di gestione di rifiuti non autorizzata):
"Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. [...]".
Mentre in precedenza, quindi, i regolamenti dei fuochi controllati in agricoltura prevedevano il divieto di accendere fuochi solamente durante il periodo compreso tra il 15 giugno e 15 ottobre di ogni anno e, per i trasgressori stabilivano una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 51,00 ed € 258,00, adesso il divieto di bruciare sterpaglie, ramaglie e vegetazione secca in genere è valido sempre ed è diventato reato penale oltre a prevedere una sanzione amministrativa minima di € 2.600,00.
Le tre attuali possibilità consentite dalla legge per potere pulire i terreni e "smaltire i rifiuti" senza incorrere in sanzioni sono:
1 - Depositarli nei contenitori, se in piccole quantità;
2 - Conferirli nelle discariche pubbliche;
3 - Acquistare un trituratore degli scarti vegetali e spargerli poi sul terreno rendendoli così un composto organico concimante.
Le amministrazioni comunali sono tenute a mettere in atto, attraverso i vari canali a disposizione (incontri pubblici, manifesti, programmi radiofonici, siti telematici, etc.), un'opera di informazione sulle nuove disposizioni di legge e, soprattutto, a creare le isole ecologiche comunali dove conferire e raccogliere i residui vegetali per il successivo corretto e legale smaltimento
Documentazione tratta da http://www.ptpl.altervista.org/

riferimento id:13848

Data: 2014-10-17 05:36:25

Re:BRUCIARE RIFIUTI ALL'ARIA APERTA E' REATO!!

Abbruciamento in terra di scarti vegetali - Cassazione 39203/2014

Cass. Sez. III n. 39203 del 24 settembre 2014 (Cc 9 lug 2014)
Pres. Fiale Est. Graziosi Ric. PM in proc. Urciuoli
Rifiuti. Abbruciamento in terra di scarti vegetali

[color=red]L'articolo 14, comma 8, lettera b), d.I.24 giugno 2014 n.91 ha inserito nell'articolo 256 bis del Codice dell'ambiente il comma 6 bis. La suddetta norma, dovendosi interpretare nel suo complesso, senza isolare artificialmente il primo periodo dai seguenti, alla luce degli ordinari canoni ermeneutici, non depenalizza tout court l'abbruciamento in terra di scarti vegetali come rifiuti, bensì prevede ("...è consentita la combustione ecc.") un margine di irrilevanza della condotta ai fini del reato di cui all'articolo 256 specificamente determinato a livello quantitativo e temporale, anche a mezzo dell'individuazione amministrativa di parte di tali modalità scriminanti mediante appunto una ordinanza sindacale ad hoc, e fatto salvo il limite imposto dalle regioni per tutelare dal rischio degli incendi boschivi.[/color]

http://lexambiente.it/rifiuti/155-cassazione-penale155/10965-rifiuti-abbruciamento-in-terra-di-scarti-vegetali.html

riferimento id:13848

Data: 2014-10-24 07:25:08

Abbruciamento di scarti vegetali, inquinamento da leggi e cassazione

Abbruciamento di scarti vegetali, inquinamento da leggi e cassazione
http://lexambiente.it/rifiuti/155-cassazione-penale155/11015-rifiutiabbruciamento-di-scarti-vegetali-inquinamento-da-leggi-e-cassazione.html

riferimento id:13848

Data: 2014-10-24 07:31:40

Polizia Giudiziaria. Disposizioni operative in tema di combustione di rifiuti

Polizia Giudiziaria. Disposizioni operative in tema di combustione di rifiuti

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=22275.0

riferimento id:13848

Data: 2016-02-22 07:16:06

Re:BRUCIARE RIFIUTI ALL'ARIA APERTA E' REATO!!

Attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali

Cassazione sentenza 12 gennaio 2016

http://buff.ly/218pk95

riferimento id:13848
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it