Nell'accertamento della c.d. doppia conformità l'Autorità amministrativa non è chiamata a compiere scelte discrezionali ma deve solo accertare la c.d. doppia conformità dell'intervento realizzato alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti (generali e di attuazione), oltre che la sua non contrarietà rispetto a previsioni rivenienti da strumenti urbanistici solo adottati
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 11.6.2013, n. 3220)
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