La L.R.T. n. 28/2005 e s.m.i. prevede l'attività stagionale e temporanea per la somministrazione di alimenti e bevande ma non specifica niente per gli esercizi di vicinato. E' possibile consentire la vendita temporanea in esercizio di vicinato ed eventalmente quali sono i riferimenti normativi?
grazie
La L.R.T. n. 28/2005 e s.m.i. prevede l'attività stagionale e temporanea per la somministrazione di alimenti e bevande ma non specifica niente per gli esercizi di vicinato. E' possibile consentire la vendita temporanea in esercizio di vicinato ed eventalmente quali sono i riferimenti normativi?
grazie
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La legge NON deve autorizzare, ma vietare.
Niente vieta ad un esercizio di vicinato di svolgere attività stagionale (cioè per un periodo ridotto dell'anno ripetuto nel corso degli anni) o temporanea.
La norma che indirettamente lo consente è quella sulla decadenza per cui l'impresa decade dal titolo se chiude per più di un anno.
Quindi se il soggetto apre per tot giorni l'anno non incorre mai in decadenza. Lo stesso se fa un temporary shop (negozio temporaneo).