Una signora con laurea in lingue conseguita in Brasile, residente in Italia, mi chiede se il suo titolo di studio sia sufficiente al fine di iniziare l'attività di accompagnatore turistico. Mi dice che la laurea "brasiliana" è stata riconosciuta come valida nel Regno Unito al fine della frequenza di un corso post-universitario per il conseguimento di un master (Le ho chiesto di portarmi la documentazione).
In tal caso è possibile accettarlo come requisito per l'esercizio dell'attività?
Lorenzo
I titoli di studio conseguiti all'estero ai fini della validità quale requisito professionale DEVONO essere riconosciuti in Italia con particolare procedura ministeriale.
Vedi un esempio: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=1720.msg3969#msg3969
Trovi nel decreto i riferimenti normativi
Ulteriori info:
http://www.informagiovanionline.it/emiliaromagna/studiare/universita/studenti-stranieri/il-riconoscimento-dei-titoli-di-studio
http://www.vr.camcom.it/attach/content/GENERICO/XRI/pdf/Guida%20vr%20riconoscimento%20titoli%20esteri.pdf
Riprendo il post perchè l'approfondimento della questione mi ha portato ad una situazione "ingarbugliata"!!
Da quanto ho verificato, il riconoscimento in Italia di titoli esteri per l'esercizio di professioni viene effettuato per quanto riguarda le [u]qualifiche professionali[/u] specifiche (nel caso dell'accompagnatore turistico. dalla Presidenza del Consiglio) come risulta evidente anche dall'apposito modello: http://www.governo.it/Presidenza/DSCT/professioni_turistiche_all/Accom_extra.rtf
Nel mio caso la signora è in possesso del solo titolo di studio (laurea in lingue), potenzialmente idoneo secono la LR Toscana all'esercizio dell'attività. Non esiste - a quanto ho verificato - un riconoscimento del titolo di studio "generico" ai fini dell'esercizio della professione, ma esiste la possibilità di farsi riconoscere l'equipollenza del titolo dal una Università italiana (in genere, per il proseguimento degli studi, vedi http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0359Il_ric/0361Docume/1482Equipo_cf2.htm)
E' questa opzione che devo suggerire alla signora?? Qualcuno del forum ha eserienze simili?
Grazie
Lorenzo
Riprendo il post perchè l'approfondimento della questione mi ha portato ad una situazione "ingarbugliata"!!
Da quanto ho verificato, il riconoscimento in Italia di titoli esteri per l'esercizio di professioni viene effettuato per quanto riguarda le [u]qualifiche professionali[/u] specifiche (nel caso dell'accompagnatore turistico. dalla Presidenza del Consiglio) come risulta evidente anche dall'apposito modello: http://www.governo.it/Presidenza/DSCT/professioni_turistiche_all/Accom_extra.rtf
Nel mio caso la signora è in possesso del solo titolo di studio (laurea in lingue), potenzialmente idoneo secono la LR Toscana all'esercizio dell'attività. Non esiste - a quanto ho verificato - un riconoscimento del titolo di studio "generico" ai fini dell'esercizio della professione, ma esiste la possibilità di farsi riconoscere l'equipollenza del titolo dal una Università italiana (in genere, per il proseguimento degli studi, vedi http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0359Il_ric/0361Docume/1482Equipo_cf2.htm)
E' questa opzione che devo suggerire alla signora?? Qualcuno del forum ha eserienze simili?
Grazie
Lorenzo
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Occorre distinguere 2 casi:
1) il riconoscimento diretto del TITOLO (di studio o professionale) per il quale è indispensabile la procedura ministeriale
2) l'accertamento in Italia di un requisito maturato all'estero. Se la nostra normativa prevede un determinato requisito senza precisare altro ... esso potrà essere maturato sia in Italia che all'estero (vedi ad esempio l'esperienza come dipendente qualificato per la somministrazione). In questo caso NON SERVE un preventivo riconoscimento, ma occorre soltanto l'autocertificazione dell'interessato a cui seguirà la (complessa) procedura di controllo da parte del SUAP.
Nel caso indicato l'interessato ha conseguito un titolo di studio all'estero e come tale il titolo NON è vantabile direttamente in Italia (la legislazione regionale fa evidente riferimento ai soli titoli italiani), e quindi deve essere "riconosciuto" attraverso una procedura di riconoscimento/equipollenza
I titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia (art.170 del R.D. n.1592/1933). Gli artt. 170 e 332 dello stesso decreto prevedono, per i detentori di titoli accademici stranieri la possibilità di richiederne l’equivalenza con i corrispondenti titoli italiani
Purtroppo qui sta l'inghippo.
Il riconoscimento è utilizzabile solo a determinati fini (es. iscrizione all'università italiana) e quindi è regolato dai regolamenti di ateneo.
Manca una procedura di riconoscimento ad altri fini.
Cerco altro materiale e semmai intervengo nuovamente nel FORUM.