Data: 2013-06-13 05:34:27

apposizioni sigilli esercizio vicinato

Esercizio di vicinato in assenza di scia, dopo la sanzione da parte della polizia locale il dirigente preposto emette ordinanza di chiusura perché l’attività è esercita in difetto di comunicazione, due settimane dopo la dovuta notifica del provvedimento, la polizia locale eleva ennesimo verbale in quanto il titolare non ha proceduto alla regolarizzazione, a seguito di tale infrazione il dirigente di cui sopra, emette provvedimento di sequestro???? dei beni costituenti l’attività attraverso l’apposizione dei sigilli all’ingresso dei locali, la procedura è giusta?????  qualcuno riesce a postarmi un modello di apposizione sigilli

grazie

riferimento id:13780

Data: 2013-06-13 12:20:20

Re:apposizioni sigilli esercizio vicinato

L'apposizione dei sigilli è prevista in caso di inottemperanza a un'ordinanza di sospensione/cessazione, purchè sia stata fatta diffida ai sensi dell'art. 21ter della l. 241/1990.

Purtroppo non ho un modello, e nemmeno ne ho trovato in rete.

In linea di principio dovrebbe andar bene un'ordinanza con cui il Dirigente ordina [i]al Comandante della Polizia Municipale, con facoltà di sub delega, di provvedere con mezzi e Personale a Sua disposizione al sequestro del locale in parola mediante apposizione dei sigilli, nominandone custodi gli stessi proprietari.[/i]

riferimento id:13780

Data: 2013-06-14 04:55:18

Re:apposizioni sigilli esercizio vicinato


L'apposizione dei sigilli è prevista in caso di inottemperanza a un'ordinanza di sospensione/cessazione, purchè sia stata fatta diffida ai sensi dell'art. 21ter della l. 241/1990.

Purtroppo non ho un modello, e nemmeno ne ho trovato in rete.

In linea di principio dovrebbe andar bene un'ordinanza con cui il Dirigente ordina [i]al Comandante della Polizia Municipale, con facoltà di sub delega, di provvedere con mezzi e Personale a Sua disposizione al sequestro del locale in parola mediante apposizione dei sigilli, nominandone custodi gli stessi proprietari.[/i]
[/quote]

L'apposizione dei sigilli attiene al tema della ESECUTORIETA'.
L'apposizione dei sigilli è ammessa solo "Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge". Quindi se manca (COME NEL CASO DI SPECIE) una norma che ne preveda la possibilità è ILLEGITTIMA l'apposizione dei sigilli anche in caso di reiterata violazione delle norme o di persistente esercizio senza titolo dell'attività.
Si faccia un verbale al giorno, si facciano le ordinanze ingiunzioni e si proceda alla riscossione coattiva arrivando magari a vendere all'asta l'immobile!!! Ma non si mettano i sigilli.

Approfondimenti:
http://www.astrid-online.it/La-giustiz/Dossier--i1/Studi--ric/Mattarella_convegno-Varenna_sett.07.pdf



*********************

Articolo 21-ter. (Esecutorietà)

1. [color=red]Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge[/color], le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

riferimento id:13780

Data: 2013-08-14 10:05:03

Re:apposizioni sigilli esercizio vicinato

Il Ministero delle Attività Produttive, con la circolare 512174 del 4 Ottobre 2002 scrive che:
"[i]la fattispecie di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 114/98 costituisce, nel sistema delineato dal T.U. degli enti locali, una tipizzazione della generale fattispecie di tutela sancita dall’art. 50 del predetto testo unico, di talché il carattere esecutivo di quest’ultima - ricorrendo le medesime finalità di tutela - opera anche rispetto ai provvedimenti di cui all'art. 22".
In conclusione, "pur riconoscendo l’assenza di una norma che espressamente disciplini la questione, l’opinione testé formulata realizza un’apprezzabile sintassi degli interessi coinvolti, vale a dire quello di tutela della salute pubblica e di legittimità nell'esercizio dei poteri di intervento ad ogni modo attribuiti a pubbliche autorità".[/i]

Premesso che condivido che la strada migliore sia di applicare nuovamente (e più volte) la sanzione amministrativa, a tuo avviso e alla luce della citata circolare (che mi insegni non è fonte di diritto, lo so) non è possibile come estrema soluzione procedere alla chiusura coattiva con i sigilli, previa ordinanza di diffida?

Purtroppo ho solo una fotocopia abbastanza illeggibile se scansionata della citata circolare.

riferimento id:13780
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