salve, vorremmo un chiarimento in merito ai campeggi temporanei:
1) deve esistere atto con la determinazione dei criteri per il rilascio dell'autorizzazione (presupposto vincolante);
2) SCIA o Autorizzazione??
3) se il campeggio è proposto ai sensi della 84, serve sempre la determinazione dei criteri ? E poi SCIA o Autorizzazione? Nel forum ho trovato due interpretazioni diverse
1) deve esistere atto con la determinazione dei criteri per il rilascio dell'autorizzazione (presupposto vincolante);
[color=red]Sì, anche se si ritiene che non sia un presupposto vincolante a pena di illegittimità qualora la disciplina si ricavi ALIUNDE (cioè in altro atto comunale come il regolamento edilizio ecc...)
[/color]
2) SCIA o Autorizzazione??
[color=red]Autorizzazione A MENO CHE non vi sia una chiara ed univoca e specifica regolamentazione comunale che dettagli tutti i requisiti (CASO DI SCUOLA).
Quindi normalmente è autorizzazione[/color]
3) se il campeggio è proposto ai sensi della 84, serve sempre la determinazione dei criteri ? E poi SCIA o Autorizzazione? Nel forum ho trovato due interpretazioni diverse
[color=red]Come dicevo la materia è dubbia ma a mio avviso la predeterminazione dei criteri da parte del Comune non inficia l'autorizzazione al campeggio temporaneo in particolare laddove svolto ai sensi della disciplina speciale della lr 84/2009.
Ma non ci sono nè chiarimenti nè giurisprudenza in materia[/color]
****************
Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42
Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.
Art. 38
- Autorizzazione per campeggi temporanei
1. Il Comune può consentire, in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell’ambiente, campeggi della durata massima di sessanta giorni:
a) per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario;
b) per le finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni ed organismi senza scopo di lucro.
2. Il Comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.
2 bis. I campeggi temporanei non sono tenuti alla comunicazione dei prezzi.
*************
Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 84
Disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi in Toscana.
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2009-12-28;84&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0