Data: 2013-06-12 09:52:16

STAZIONE RADIO BASE

Una ditta ditta licenziataria del servizio pubblico di comunicazioni CHIEDE, con istanza indirizzata al Comune e all'ARPAT, ai sensi e per gli effetti della  normativa di settore, che la Pubblica Amministrazione competente provveda al rilascio della autorizzazione necessaria alla installazione dell'impianto di seguito descritto, entro i termini di legge, dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36.
La Stazione Radio Base in esame è costituita da un traliccio metallico alla cui sommità è collocato un ballatoio a base ottagonale.
Si intende procedere alla modifica del collegamento in Ponte Radio consistente nello spostamento di alcune parabole e nell'apposizione di una nuova (descrizione dettagliata degli interventi).
La pratica è SUAP ed io avrei inteso trattare il procedimento come SCIA, con eventuale trasmissione del parere ARPAT nel caso avesse delle prescrizioni da impartire.
La locale ARPAT ritiene invece che avendo l'interessato proposto ISTANZA il SUAP debba rilasciare un atto unico contenente il parere ARPAT e le eventuali prescrizioni in esso contenute.
Qual'è la procedura da seguire?
Inoltre vorrei sapere quale servizio dell'Assetto del Territorio è interessato da questa procedura.  E' corretto interessare sia l'Edilizia Privata che l'Ambiente?
Grazie

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Data: 2013-06-13 08:21:44

Re:STAZIONE RADIO BASE

Detta così sembra anche a me una SCIA ai sensi dell’art. 87-bis. Puoi benissimo dichiarare che la documentazione presentata è da intendersi come procedura di SCIA ai sensi dell’art. 87-bis e come tale si applica il regime dei controlli di cui al combinato disposto dell’art. 87-bis citato e dell’art. 19 della legge  241/1990 (30gg come per le SCIA edilzie). La giurisprudenza insegna che il parere ARPAT è necessario ai fini dell’avvio effettivo dell’impianto e può esulare dalla procedura amministrativa abilitativa.
vedi, ad esempio, il Consiglio di Stato nella sentenza 98/2011 e 7228/2010:

[i]Al riguardo il Collegio ritiene che la questione debba essere risolta facendo puntuale applicazione
del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la previsione ci cui all’art. 87, d.lgs. 259 del 2003 postula che il parere dell’ARPA sia richiesto solo ed esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell’impianto, non sussistendo un onere per il richiedente di allegare il parere in questione in sede di presentazione dell’istanza (ovvero della D.I.A.), né un puntuale obbligo di far pervenire il parere medesimo all’Ente procedente entro il termine di novanta giorni di cui al comma 9 dell’art. 87, cit. Si è condivisibilmente osservato al riguardo che l'accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36 debba seguire, e non già precedere, la produzione dell'istanza; che al privato richiedente non possa essere ascritto alcun altro onere diverso dalla presentazione dell'istanza.
Oltretutto, non operando in materia alcuna ipotesi di silenzio-rifiuto (si veda, in contrario, il comma 9 del predetto articolo 87), dalla mancata ricezione del parere non possano discendere conseguenze reiettive (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 2436 del 2010, cit.).
Con la medesima pronuncia si è altresì confermata la validità dell’orientamento giurisprudenziale affermatosi nell’ambito della giurisprudenza di primo grado, secondo cui in tema di autorizzazione per la costruzione di una stazione radio-base il termine per la formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 87, comma 9 del DLgs n. 259/03 decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto, e non dalla ricezione, da parte del Comune, del parere dell'Arpa, in quanto ai sensi dell'art. 87, comma 4 del citato DLgs n. 259, il deposito del parere preventivo favorevole dell'A.R.P.A. non è prescritto per la formazione del titolo edilizio ovvero per l'inizio dei lavori, ma solo per l'attivazione dell'impianto.[/i]

Naturalmente il titolo edilizio è implicito nel procedimento ex d.lgs. n. 259/2003. In ogni caso, quindi, puoi benissimo concludere l’iter abilitativo. E’ corretto interpellare tutti gli altri servizi dato che il procedimento ex d.lgs. n. 259/2003 assorbe anche le valenze edilizie / urbanistiche. Resta inteso che se c’è bisogno di un procedimento paesaggistico (art. 21 o 146 del d.lgs. n. 42/2004) allora quello viaggia a sé stante e deve concludersi espressamente.

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