In allegato segnalo una nota operativa della CCIAA di Brescia trasmessa a tutti i Comuni della Provincia.
riferimento id:13766Scusa Donato, la nota operativa della CCIAA di Brescia indica, quali requisiti per l'esercizio di attività rientranti nelle discipline bio-naturali, la qualifica professionale di estetista in aggiunta all'attestato della specifica disciplina.
Ma la L.R. 27 febbraio 2012, n. 3 non esclude tali discipline dalle attività di estetica?
A noi è successo il seguente caso: appena entrata in vigore la L.R. 3/2012, la titolare di un'attività di estetica, non in possesso del requisito professionale ma con un responsabile tecnico abilitato, ha presentato SCIA di cessazione attività di estetica e SCIA per l'avvio di nuova attività rientrante nelle discipline bio-naturali, con allegato un attestato professionale per l'attività di "Tuina". Ai sensi della L.R. non ho contestato la mancata qualifica di estetista, anche se per sicurezza ho inviato alla Regione copia dell'attestato chiedendo se per l'esercizio di tale attività fossero necessari ulteriori adempimenti, ma non ho mai ricevuto risposta.
Puoi darmi il tuo parere in merito.
Grazie mille.
Parte della l.r. 3/2012 è stata dichiarata anticostituzionale dalla recente sentenza n. 98 del 20.05.2013 in quanto
[i]..l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; e che tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali..[/i]
La CCIAA non fa altro che ricordare che i percorsi professionali per le discipline bio naturali si aggiungono e non sostituiscono il titolo abilitante di estetista mentre tante attività esistenti hanno interpretato la sentenza come un fattore liberalizzante. Giusto ieri, in un incontro presso la CCIAA di BS, il Conservatore ha ribadito che l' Albo delle Imprese Artigiane non iscriverà aziende prive del requisito di estetista. Purtroppo il problema sta a monte ovvero tutto si risolverà solo con la rivisitazione della legge 1/90 perchè, a mio avviso, a distanza di 23 anni l'attività di estetica non è più quella tradizionale che abbiamo conosciuto per cui è necessario qualificare diversamente discipline che tra loro non hanno nulla in comune e magari risolvere situazioni non ancora chiarite, una per tutte le grotte di sale. Infine, siccome dietro determinate discipline bio naturali si celano dubbie attività, è auspicabile una disciplina che stabilisca meno vincoli e che intensifichi i controlli. L'ho fatta lunga ed in attesa di altri autorevoli pareri aggiungo anche che il consumatore deve imparare a riconoscere il bene dal male.
Grazie Donato per il chiarimento.
Un ultimo consiglio. Alla luce della sentenza n. 98 del 20.05.2013, è opportuno oggi richiedere, al titolare che ha avviato l'attività in discipline bio-naturali nel mese di novembre 2012, la nomina di un responsabile in possesso della qualifica professionale di estetista?
In caso affermativo, come è meglio operare. Diamo un termine (30 gg.) per adeguarsi e in mancanza dichiariamo la SCIA inefficace?
Grazie ancora per il tuo prezioso aiuto.
Considerato che dalla presentazione della SCIA sono trascorsi 8 mesi e che attorno all'argomento è stato detto di tutto e l'opposto di tutto, a questo punto procederei con una comunicazione di avvio del procedimento finalizzata alla richiesta di regolarizzazione dell'attività svolta in difetto di requisito professionale. E' importante nelle motivazioni richiamare le leggi regionali 2/2005 e 3/2012 e per ultimo la sentenza della Corte Costituzionale. Vero è che la SCIA o è ricevibile o non lo è, anche se sono trascorsi i 30 giorni da una richiesta di integrazioni o eventuale rigetto, però date le circostanze sia il Comune che il cittadino si danno una chances per chiudere il procedimento.
riferimento id:13766Scusa Donato,vorrei indicazioni su come risolverere una mia situazione ed a cosa potrei andare incontro-
In data 13/08/12 ho trasmesso comunicazione al comune di vigevano per avvio attività di operatore in discipline bionaturali,con allegato attestato di operatore discipline bionaturali con certificatodi iscrizione nei registri nazionali di operatore,certificato con codice ateco di P.IVA,pianta del locale e documento-In data 5/11/12 ricevo comunicazione dal comune in cui dice che <l'ASL di Pavia ha richiesto che l'attività venga segnalata attraverso presentazione SCIA relativa a servizi alla persona-completa degli allegati previsti e versamento a favore ASL-alla quale non ho dato seguito in quanto non veniva citato alcun riferimento leggislativo.In data 18/07/13 si sono presentati due dipendenti ASL chiedendo la SCIA o lettera di comunicazione trasmessa al Comune.La destinazione del locale è stato rilasciato come uffici e non come negozio. Come comportarci in questo caso????? Attendo risposta
In attesa di Donato provo a rispondermi io.
La comunicazione che hai presentato a suo tempo, se equiparabile per informazioni e allegati alla SCIA a mio avviso é titolo sufficiente per l'esercizio dell'attività. Che ci sia scritto SCIA o comunicazione poco cambia.
Per il versamento puoi provvedere ora, per la trasmissione alla ASL non é tuo compito, ma del SUAP che ha ricevuto la tua comunicazione e che, i par di capire, non ha dichiarato irricevibile. Suggerisci al SUAP di trasmettere ora la documentazione.
Per la destinazione d'uso dipende dalle norme del PGT.
Condivido per il fatto che una pratica è irricevibile non tanto perchè lo richiede l'ASL ma perchè il SUAP la ritiene tale con tanto di motivazione (esempio: trasmissione telematica con canali diversi dal portale SUAP, se istituito, mancanza o non pertinente sottoscrizione digitale); Infatti dal quesito rilevo che l'ASL ha ricevuto la comunicazione da parte del SUAP (13/8/2012) e lo stesso ha comunque risposto risposto oltre i termini (5/11/2012) senza un riscontro a quest'ultima da parte tua fino alla data di sopralluogo (18/7/2013). Direi che forse è il caso di rispondere ora integrando quanto dovuto oltre ad autocertificare la conformità dei locali ai requisiti (urbanistico edilizi ed igienico sanitari), previo verifica.
riferimento id:13766Buondì,condivido la risposta dell'ing.Alberto Valenti a Donato che suggerisce di farlo adesso, se si riferisce alla SCIA ,la presentazione della SCIA richiede la nomina di un direttore tecnico estetista,che porterebbe un aggravio economico all'attività insostenibile. In data 7/8/13 la polizia municipale ha eseguito verbale con motivazione la mancata presentazione di scia come richiesto dall'ASL con riferimento alla normativa LR 4/1/90art.12 n.1 ,con l'ammenda di £344,00-Penso di fare ricorso,da valutare a chi se sindaco o prefetto o regione -Attendo indicazioni su come procedere.
riferimento id:13766MASSAGGI "TUINA" non rientrano nella disciplina dell'estetista - CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 26 luglio 2016 n. 3378
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Ecco alcuni passaggi:
Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico».
La corretta lettura della disposizione porta a concludere che indistintamente tutti i trattamenti ivi descritti siano immediatamente diretti all’unitario scopo di eliminare o ridurre gli inestetismi presenti sul corpo umano; cioè che grazie alla praticata attività, l’aspetto estetico sia modificato «attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti». Ma questa essenziale finalità appare estranea alle manipolazioni rientranti tra quelle proprie del massaggi Tuina, che non perseguono quell’obiettivo.
Si è dunque, per quelli, estranei al rilievo legale della professione di estetista e alla relativa regolamentazione ai sensi della rammentata legge n. 1 del 1990.
LINK: http://buff.ly/2aG85IU