Data: 2013-06-12 06:18:57

arte ausiliaria delle professioni sanitarie e di massaggiatore e capo bagnino

Perviene una Dia (già irricevibile per il solo fatto di essere cartacea) con cui la Sig.ra X, titolare di ditta individuale, dichiara l'esercizio della propria attività professionale (attività terapeutica) di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista - idroterapista).
La stessa afferma di svolgere attività su prescrizione medica ai sensi del R.D. 31.05.1928 n. 1334 e della Circolare del Ministero dell'Interno 20400/3 del 5 luglio 1928. Allega copia dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie conseguito presso gli Istituti Superiori Italiani s.r.l.
A parte dichiarare irricevibile il tutto in quanto cartaceo, mi chiedo se l'avvio di questa attività (che non rientra nell'attività estetica) sia soggetto a Scia da presentare telematicamente al Suap.... In caso affermativo reintrerebbe in quale casistica della scia?

Che ne dite? Qualcuno riesce a trovare la Circolare del Ministero dell'Interno 20400/3 del 5 luglio 1928?

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Data: 2013-06-12 06:51:41

Re:arte ausiliaria delle professioni sanitarie e di massaggiatore e capo bagnino

Gli stabilimenti idroterapici sono strutture sanitarie che esercitano sotto la responsabilità di un direttore sanitario.
Ne consegue che il massaggiatore/capo bagnino che presta la propria attività in questa struttura non deve presentare la SCIA perchè non esercita autonamente in un proprio studio.

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Data: 2013-06-17 07:51:52

Re:arte ausiliaria delle professioni sanitarie e di massaggiatore e capo bagnino

L'interessata dichiara l'esercizio dell'attività presso uno studio professionale....

riferimento id:13762

Data: 2013-06-17 08:16:20

Re:arte ausiliaria delle professioni sanitarie e di massaggiatore e capo bagnino

Lo stabilimento idroterapico non è uno studio professionale per cui l'attività dichiarata non è competenza del SUAP.

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