Come si valuta la "riabilitazione" rispetto all'art. 71 Dlgs n. 59/2010 e agli artt. 11 e 92 del TULPS?
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Come si valuta la "riabilitazione" rispetto all'art. 71 Dlgs n. 59/2010 e agli artt. 11 e 92 del TULPS?
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La riabilitazione penale, nell'ordinamento giuridico italiano, indica l'attività che consente alla persona condannata, che ha manifestato sicuri segni di ravvedimento, di ottenere l’estinzione degli effetti penali della condanna, e delle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici), salvo tuttavia che la legge disponga diversamente: la persona riacquista così le capacità eventualmente perdute.
L'art. 178 del codice penale italiano statuisce infatti che:
« La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti »
La riabilitazione è annotata sul certificato penale a cura della cancelleria del Giudice che l'ha emessa
Ciò premesso occorre distinguere:
COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE
La riabilitazione fa riacquisire con effetto IMMEDIATO senza dover attendere il decorso del quinquennio, i requisiti morali
"3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenz[color=red]a, salvo riabilitazione[/color]"
TULPS (11 e 92)
Anche in questo caso, sebbene con formula meno efficace, l'art. 11 prevede l'effetto "liberatorio" della riabilitazione "[color=red]e non ha ottenuto la riabilitazione[/color]" e quindi anche in questo caso si riacquisiscono immediatamente i requisiti venuti meno.