E' applicabile anche al titolare di un posteggio riservato portatori handicap lìart. 39, comma 1 l.r. 28/2005?
Mi spiego meglio: nel nostro mercato abbiamo un posteggio riservato H al momento vuoto (il precedente titolare ha cessato l'attività) che viene assegnato alla spunta.
Nella graduatoria spuntisti c'è un solo portatore di handicap certificato per cui viene assegnato sempre a lui però non vi svolge lui direttamente l'attività ma la moglie (anche lei ambulante ma non portatrice di handicap).
Spesso succede che la moglie registra la presenza tra gli spuntisti del settore non alimentare ed il marito la registra per i portatori H e poi solo la moglie lavora sul posteggio H.
Secondo me non è regolare, stante la particolarità del posteggio.
:o ??? ::) :-\
E' applicabile anche al titolare di un posteggio riservato portatori handicap lìart. 39, comma 1 l.r. 28/2005?
Mi spiego meglio: nel nostro mercato abbiamo un posteggio riservato H al momento vuoto (il precedente titolare ha cessato l'attività) che viene assegnato alla spunta.
Nella graduatoria spuntisti c'è un solo portatore di handicap certificato per cui viene assegnato sempre a lui però non vi svolge lui direttamente l'attività ma la moglie (anche lei ambulante ma non portatrice di handicap).
Spesso succede che la moglie registra la presenza tra gli spuntisti del settore non alimentare ed il marito la registra per i portatori H e poi solo la moglie lavora sul posteggio H.
Secondo me non è regolare, stante la particolarità del posteggio.
:o ??? ::) :-\
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Certo che il portatore di Handicap può avvalersi della facoltà dell'art. 39 comma 1 nè (sarebbe discriminatorio a bestia altrimenti!!!!!!!!!) è tenuto ad assumere dipendenti e collaboratori esclusivamente portatori di handicap.
Quindi il dipendente, collaboratore (anche familiare) ben può sostituirlo nel posteggio.
Se poi il collaboratore partecipa anche alla spunta ad altro titolo NESSUN PROBLEMA .... può farlo!!!
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Art. 39
- Esercizio dell'attività in assenza del titolare(24)
1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e collaboratori.
2. Il rapporto con l’impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune dell’attività di vigilanza e controllo.
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-07;28&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
Effettiva fruizione del posto riservato all’autovettura di un invalido
https://buff.ly/2KChyy9
Il Comune ha l'obbligo di fare di più, anche con dissuasori di sosta