Data: 2013-06-11 11:17:09

REQUISITO PROFESSIONALE IN SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI - BAR.

Buongiorno, ho un quesito da sottoporVi.

Un cittadino nel 1991 possedeva il REC e gestiva un bar. Vorrei sapere se il titolo posseduto all'epoca è ancora valido/idoneo quale requisito professionale per aprire un nuovo bar.

Grazie, buona giornata.

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Data: 2013-06-11 12:15:21

Re:REQUISITO PROFESSIONALE IN SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI - BAR.

Il MISE con circolare 61559 del 31.05.2010 ha riconosciuto la validità del requisito.

Risoluzione n. 61559 – 31.05.2010
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 - Quesito in materia di requisiti professionali per
il commercio di prodotti del settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e
bevande.
Codesto Comune nel far riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di
recepimento della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, in relazione
all’articolo 71 che elenca i requisiti professionali per l’accesso alle attività di commercio nel settore
alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, chiede se si intende escluso il requisito
dell’attività esercitata “in proprio” non essendo riportato nella formulazione del citato articolo 71,
comma 6.
Chiede, altresì, se il corso professionale, la pratica professionale ed il diploma o la
laurea, di cui rispettivamente alle lettere a),b) e c) del citato comma 6, che abbiano oggetto il solo
commercio di prodotti alimentari, diano diritto ad accedere anche all’attività di somministrazione di
alimenti e bevande e viceversa.
Al riguardo si fa presente quanto segue:
Con riferimento al primo quesito si allega la nota n. 53422 del 18 maggio 2010, nella
quale, al punto 2), la scrivente Direzione generale si è già espressa sulla questione e ha precisato
che, è da intendersi requisito professionale valido ai fini dell’avvio, in qualsiasi forma, di una
attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di una attività di
somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, anche l’esercizio in proprio
dell’attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.
Il soggetto che ha esercitato legittimamente l’attività nel periodo prescritto, infatti, non
poteva non essere in possesso del requisito e non riconoscerlo non risponderebbe a criteri di equità,
considerato il contenuto della disposizione di cui al citato articolo 71, comma 6, che riconosce
quale requisito valido l’avere esercitato in qualità di dipendente qualificato o familiare coadiutore.
Con riferimento al secondo quesito, si precisa che l’articolo 71, comma 6, lettere a),
b) e c), individua i requisiti professionali per l’avvio delle attività di commercio relativo al settore
merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei
confronti di una cerchia determinata di persone. Detti requisiti, quindi, consentono di dimostrare il
possesso della qualificazione sia per l’attività di vendita che di somministrazione.
Di conseguenza, il corso professionale, la pratica professionale ed il diploma o la
laurea, di cui rispettivamente alle lettere a), b) e c) del citato comma 6, che abbiano come oggetto il
solo commercio di prodotti alimentari, danno diritto ad accedere anche all’attività di
somministrazione di alimenti e bevande e viceversa.
La finalità della disposizione, infatti, è quella di rendere assimilabili ai fini del
riconoscimento della qualificazione per ambedue le attività (vendita e somministrazione) i titoli, i
percorsi formativi e le pratiche professionali anche se acquisite in uno solo dei due settori.
Non solo, ad avviso della scrivente, può ritenersi requisito valido, ai fini del
riconoscimento della qualificazione professionale per ambedue i settori, anche il possesso
dell’iscrizione al Registro esercenti del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n.426 ottenuta
per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 2 del
decreto ministeriale 4 agosto 1988, n.375.
Quanto sopra in conseguenza dell’abrogazione dell’articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ad opera dell’articolo 71, comma 3, del citato decreto n.59:
l’abrogazione del predetto comma 5, infatti, consente di superare il limite temporale di validità
dell’iscrizione al REC (ossia il quinquennio successivo alla data del 24 aprile 1999) determinato
dal richiamo nella lettera c) del comma 5 al quinquennio precedente e alla soppressione del REC
a far data dal 24 aprile 1999 (cfr. punto 2.7 della circolare 28 maggio 1999, n.3467, che si allega).
IL DIRETTORE GENERALE

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