Buongiorno,
durante una festa locale con somministrazione temporanea a/b, gli organizzatori hanno intenzione durante la serata di somministrazione anche cocktail a base di alcolici.
Domande: è necessaria una autorizzazione specifica o avendo presentato la scia di attività temporanea di somministrazione sono a posto? La somministrazione di alcolici dopo la mezzanotte necessita di apposita autorizzazione?
Grazie e saluti.
Un volta presentata la SCIA per la sommnistrazione temporanea ai sensi dell’art. 45 della legge regionale n. 28/2005 e dell’art. 41 del DL 5/2012, questa abilita anche alla somministrazione di alcolici.
Detto questo, all’esercizio di somministrazione tempoaranea si applicano, a parere mio, le stesse disposizioni che si applicherebbero per la normale somministrazione nei locali.
Infatti, andando a vedere l’art. 14-bis della legge n. 125/2001, si vede che le sagre, le feste ecc. sono escluse dal generale divieto di vendita e somministrazione di alcolici dopo le ore 24,00 e vengono equiparate ,di fatto, alla normale somministrazione effettuata nei consueti pubblici esercizi.
Ai sensi dell’art 6 del decreto-legge n. 117/2007, in ogni caso la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche è interrotta dalle ore 3 alle 6.
Se la festa va avanti dopo le ore 24,00, a parere mio, sarebbe il caso di mettere a disposizione delle persone un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, ai sensi ancora dell’art. 6 del decreto-legge 117/2007.
Ai sensi dell’art. 14-ter della legge 125/2001, chiunque vende (con circolare ministeriale del 30/01/2013 si è chiarito che «vende» vuol dire «vendere e somministrare», sul punto comunque c’è dibattito) bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.