Buon pomeriggio,
la presente per avere info riguardo il noleggio senza conducente.
Abbiamo un officina meccanica e vorremmo noleggiare a nostri clienti un veicolo sostitutivo (a pagamento per alcuni interventi e gratuito per altri).
Vorremmo acquistare un auto usata da adibire al noleggio.
Avrei alcune domande in merito:
1) L’ auto da acquistare deve avere riportato sul libretto di circolazione delle specifiche particolari? (può bastare ad uso privato oppure deve essere necessariamente a noleggio)
2) Per poter noleggiare il veicolo ai ns clienti, dobbiamo ottenere una licenza?
3) A livello assicurativo, basta una normale assicurazione che copra non un mono utilizzatore ma chiunque guidi il veicolo? (oppure in caso di specifico noleggio serve un assicurazione dedicata?
4) All’ atto del noleggio e del rientro del mezzo, ci sono dei contratti/verbali specifici da far sottoscrivere al cliente per avere garanzia di rivalsa in caso di danni contestati o multe?
Vi ringrazio anticipatamente per le Vs risposte.
Buona serata
1) L’ auto da acquistare deve avere riportato sul libretto di circolazione delle specifiche particolari? (può bastare ad uso privato oppure deve essere necessariamente a noleggio)
[color=red]Deve essere immatricolata per noleggio (art. 84 del Codice della Strada)[/color]
2) Per poter noleggiare il veicolo ai ns clienti, dobbiamo ottenere una licenza?
[color=red]E' una scia autocertificata ad efficacia immediata (puoi iniziare il giorno stesso della presentazione)[/color]
3) A livello assicurativo, basta una normale assicurazione che copra non un mono utilizzatore ma chiunque guidi il veicolo? (oppure in caso di specifico noleggio serve un assicurazione dedicata?
[color=red]Normalmente occorre una assicurazione specifica non essendo sufficiente quella del mezzo rilasciata per uso privato[/color]
4) All’ atto del noleggio e del rientro del mezzo, ci sono dei contratti/verbali specifici da far sottoscrivere al cliente per avere garanzia di rivalsa in caso di danni contestati o multe?
[color=red]Certo, esistono dei contratti standard che ti consiglio di utilizzare (magari prendendo a riferimento quelli delle grandi compagnie). Fai un salto a HERTZ, MAGGIORE ecc...
Spunti:
http://cogenoleggi.it/pdf/facsimile_contratto.pdf
http://www.robbymotoeng.com/ita/document/Contratto.pdf
http://www.autonoleggiosanvito.it/terms-it.pdf
http://www.rentmoto.it/documents/RENTMOTO-ModuloCONTRATTO.pdf
[/color]
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Codice della Strada
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 18 maggio 1992, n. 114
Nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285
Titolo 3 - Dei veicoli Capo 3 - Veicoli a motore e loro rimorchi Sezione 2 - Destinazione ed uso dei veicoli
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
2. E' ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.
6. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398,00 a euro 1.596,00 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 39,00 a euro 159,00 se trattasi di altri veicoli. (2)
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (1)
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(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 38, D.Lgs. 10.10. 1993, n. 360.
(2) La misura degli importi della sanzione contenuta nel presente comma è stata così sostituita:
- dall'allegato 1, D.M. 22.12.2004 (G.U. 30.12.2004, n. 305);
- dall'allegato 1, D.M. 29.12.2006 (G.U. 30.12.2006, n. 302);
- dall'allegato 1, D.M. 17.12.2008 (G.U. 30.12.2008, n. 303) con decorrenza dal 1° gennaio 2009;
- dalla tabella I allegata al D.M. 22.12.2010 (G.U. 31.12.2010, n. 305) con decorrenza dal 1° gennaio 2011. Si riporta di seguito il testo previgente:
"7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 38,00 a euro 155,00 se trattasi di altri veicoli.".