il titolare di attività di commercio ambulante con posteggio fisso c/o il mercato può vendere l'attività e partecipare alla stesso mercato come spuntista??qual'è la normativa che eventualmente lo vieta?grazie
riferimento id:13748
il titolare di attività di commercio ambulante con posteggio fisso c/o il mercato può vendere l'attività e partecipare alla stesso mercato come spuntista??qual'è la normativa che eventualmente lo vieta?grazie
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Certo che può vendere l'azienda e partecipare poi come nuovo spuntista partendo da ZERO PRESENZE
cerca cerca nel C.C. troviamo l'art. 2577..divieto di concorrenza..in questo caso non vale?
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cerca cerca nel C.C. troviamo l'art. 2577..divieto di concorrenza..in questo caso non vale?
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Intendevi il 2557 che è senz'altro valido ed applicabile ma riguarda solo i profili civilistici e commerciali MA NON AMMINISTRATIVI nel senso che non spetta al Comune eccepire alcuna incompaatibilità nella partecipazione alla spunta dell'operatore che ha ceduto l'azienda.
E d'altronde NON è detto che l'operatore spuntista incorra nel citato divieto di concorrenza in quanto non è detto che ricorrano tutti i presupposti (ben potendo esercitare con tempi, luoghi e contenuti tali da evitare ogni forma di conflitto).
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Art. 2557
Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.
Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.
Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.
Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.
Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse , quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.
si scusami art. 2557...relativamente ai presupposti mi sembra ricorrano, xkè vende la stessa merce che aveva nell'azienda ceduta e partecipa allo stesso mercato..quindi eventualmente non spetta al Comune vigilare su tale ipotesi?Grazie comunque per la consulenza
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si scusami art. 2557...relativamente ai presupposti mi sembra ricorrano, xkè vende la stessa merce che aveva nell'azienda ceduta e partecipa allo stesso mercato..quindi eventualmente non spetta al Comune vigilare su tale ipotesi?Grazie comunque per la consulenza
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Non spetta al Comune. Spetta al giudice civile se azionato al concorrente leso.