Data: 2013-06-09 10:36:48

Somministrazione al domicilio del consumatore senza laboratorio

Gentile Staff Omniavis,

abuso nuovamente della vostra consulenza per la seguente ipotesi imprenditoriale:

una società titolare di un'attività di bar intende avviare un'attività di catering. Tuttavia dispone di un laboratorio molto piccolo, che non può essere utilizzato per l'attività che intende esercitare, per la carenza dei requisiti igienico sanitari. Avendo la disponibilità di un mezzo di trasporto coibentato, intende comunque esercitare l'attività acquistando le pietanze/piatti/prodotti o gli ingredienti direttamente presso ditte fornitrici autorizzate e trasportandole, in appositi contenitori ad uso alimentare, con il mezzo proprio nel luogo richiesto dal consumatore (ex definizione di cui all'art. 41d LRT 28/05).

il Comune di sede legale dubita ritenendo "necessario disporre di un locale laboratorio", da comunicare ai sensi dell'art. 6 con tanto di allegati planimetrici. Ho eccepito al Comune che l'art. 48.1.f esclude la necessità del possesso dei requisiti di cui al 42bis per questa tipologia di attività.

Le mie domande sono:
1) è possibile (secondo me sì ed è anche una fattispecie abbastanza classica), la configurazione siffatta (ovvero senza laboratorio) di un servizio di catering/banqueting?
2) nel caso dell'acquisto dei soli ingredienti, successivamente manipolati/preparati al domicilio del consumatore, si tratta invece di "cuoco a domicilio"? Quali adempimenti amministrativi SUAP sono eventualmente necessari per questa seconda ipotesi.
3) l'impresa è tenuta a delle comunicazioni per eventi al di fuori del Comune / Distretto ASL di sede legale?

grazie e saluti

riferimento id:13737

Data: 2013-06-09 11:17:04

Re:Somministrazione al domicilio del consumatore senza laboratorio

le mie domande sono:
1) è possibile (secondo me sì ed è anche una fattispecie abbastanza classica), la configurazione siffatta (ovvero senza laboratorio) di un servizio di catering/banqueting?
[color=red]Ma certo che è possibile. Nessuna norma obbliga ad utilizzare un deposito se il ciclo lavorativo prevede l'acquisto da terzi autorizzati, il trasporto, utilizzo e distruzione del residuo senza deposito.[/color]

2) nel caso dell'acquisto dei soli ingredienti, successivamente manipolati/preparati al domicilio del consumatore, si tratta invece di "cuoco a domicilio"?
[color=red]No, è sempre catering se svolto da impresa. Solo se svolto a titolo professionale dal SINGOLO si configura come cuoco a domicilio[/color]
Quali adempimenti amministrativi SUAP sono eventualmente necessari per questa seconda ipotesi.
[color=red]Nel caso di cuoco a domicilio non vi è nessun adempimento[/color]

3) l'impresa è tenuta a delle comunicazioni per eventi al di fuori del Comune / Distretto ASL di sede legale?
[color=red]NO[/color]

riferimento id:13737

Data: 2014-06-24 12:18:41

Re:Somministrazione al domicilio del consumatore senza laboratorio

Buongiorno, mi permetto di aggiungere un paio di domande riguardanti il "cuoco a domicilio".

Mi pare di capire che un'attività si configura tale se esercitata da un singolo. in questo caso è necessaria l'iscrizione alla camera di commercio?

Nel caso in cui sia un'associazione, di un qualunque genere a richiedere il servizio professionale, sempre come singolo, che adempimenti ci sono?


grazie mille per la disponibilità.

Stefano e Virginia

riferimento id:13737

Data: 2014-06-24 13:09:13

Re:Somministrazione al domicilio del consumatore senza laboratorio

Il CUOCO A DOMICILIO potrà operare come imprenditore (ditta individuale) o libero professionista (più probabile).
Quindi nel primo caso si iscriverà in cciaa, nel secondo no ma avrà partita iva

Quanto al caso dell'associazione che convoca il cuoco per un evento vale quanto detto, NON vi sono adempimenti nè a carico del cuoco nè per l'associazione A MENO CHE questa non organizzi una festa aperta al pubblico per la quale avrà necessità degli adempimenti di pubblico spettacolo.

riferimento id:13737
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it