Buonasera,
avevo bisogno di conoscere i riferimenti normativi vigenti a livello regionale per le attività di panificazione, in particolare se è in vigore, ed eventualmente con qualche ultima formulazione, la LRT 18/2011.
saluti
Buonasera,
avevo bisogno di conoscere i riferimenti normativi vigenti a livello regionale per le attività di panificazione, in particolare se è in vigore, ed eventualmente con qualche ultima formulazione, la LRT 18/2011.
saluti
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La Regione Toscana ha attivato un ottimo servizio di "NORME REGIONALI VIGENTI" attraverso il quale si visualizza la normativa in vigore ed i vari aggiornamenti.
Ecco la LR 18/2011 nel testo vigente:
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2011-05-06;18&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
Il servizio è su:
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/
Grazie, metto nei preferiti ;). Quindi, questo era il mio dubbio di origine, è obbligatoria la nomina di un responsabile secondo quanto previsto dell'art. 3 della norma?
riferimento id:13725
Grazie, metto nei preferiti ;). Quindi, questo era il mio dubbio di origine, è obbligatoria la nomina di un responsabile secondo quanto previsto dell'art. 3 della norma?
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Sì, l'obbligo sussiste in base all'art. 2 della legge regionale che è stata riconosciuta come COSTITUZIONALE dalla Consulta (http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=5092.0)
[color=red]Art. 2
- Esercizio dell’attività di panificazione
1. L’apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). La SCIA è corredata anche dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva.
2. Qualora per ogni panificio sussistano più unità operative in cui avviene la panificazione, per ognuna di esse è indicato il responsabile dell’attività produttiva.
3. L’indicazione del responsabile dell’attività produttiva è comunicata dal SUAP alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio, ai fini dell’annotazione nel registro delle imprese.
4. L’attività di panificazione è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. L’intero ciclo produttivo dell’attività di panificazione si svolge nella stessa azienda.[/color]