Data: 2013-06-07 11:05:42

ACCONCIATORI_L.R. 29/2013

Salve a tutti.
Ho letto approfonditamente la Legge in oggetto, e avrei da chiedere due chiarimenti.
1) l'art.4, rubricato "Luogo di svolgimento dell'attività" prevede, al comma 3, che "[i]3. Le imprese titolate all'esercizio dell’attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l’attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali[/i]". Ora, la L.174/2005, prevede, invece, all'art.2, comma 3, che "[i]L'attività di acconciatore può essere  svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali[/i]". Dal combinato disposto delle due norme, si deduce che l'attività di acconciatore a domicilio possa essere esercitata solo nel caso in cui il cliente sia malato, impedito, ecc...e solamente da acconciatori che già abbiano presentato SCIA per lo svolgimento dell'attività in sede fissa (così interpreto l'inciso, all'inizio dell'art4, comma 3, della L.R. 29/2013 "[i]Le imprese titolate all'esercizio dell’attività di acconciatore in sede fissa[/i] [...]"). Ne deduco che non sia possibile presentare SCIA per lo svolgimento dell'attività di acconciatore SOLO al domicilio del cliente. Corretto?
2) l'art.10, comma 3, prevede che "[i]Le imprese che all’entrata in vigore della presente legge già svolgono l’attività di acconciatore comunicano al SUAP, entro novanta giorni, il nominativo del responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale, come previsto dall’articolo 5[/i]". Che senso ha questa disposizione, visto che comunque le imprese che fino ad oggi svolgono l'attività di acconciatorehanno dovuto già comunicare, in sede di SCIA, il nominativo del Responsabile Tecnico?

riferimento id:13724

Data: 2013-06-09 07:35:49

Re:ACCONCIATORI_L.R. 29/2013

1) l'art.4, rubricato "Luogo di svolgimento dell'attività" prevede, al comma 3, che "3. Le imprese titolate all'esercizio dell’attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l’attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali". Ora, la L.174/2005, prevede, invece, all'art.2, comma 3, che "L'attività di acconciatore può essere  svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali". Dal combinato disposto delle due norme, si deduce che l'attività di acconciatore a domicilio possa essere esercitata solo nel caso in cui il cliente sia malato, impedito, ecc...e solamente da acconciatori che già abbiano presentato SCIA per lo svolgimento dell'attività in sede fissa (così interpreto l'inciso, all'inizio dell'art4, comma 3, della L.R. 29/2013 "Le imprese titolate all'esercizio dell’attività di acconciatore in sede fissa [...]"). Ne deduco che non sia possibile presentare SCIA per lo svolgimento dell'attività di acconciatore SOLO al domicilio del cliente. Corretto?
[color=red]Corretto con queste precisazioni:
1) la norma vale per le nuove attività (non essendo previsto un adeguamento per le attività esistenti alla data di entrata in vigore che ben potevano esercitare anche senza sede)
2) la norma vale solo per le nuove imprese operanti in Toscana mentre non vale per imprese abilitate ad esercitare in base ad una diversa disciplina normativa regionale (che per esempio ammette l'esercizio senza sede) o sulla base della normativa nazionale o per imprese comunitarie abilitate in altri Paesi. Quindi un soggetto che presenti SCIA in Liguria per esercitare senza sede e venga poi in Toscana potrà farlo senza dover trovare una sede fissa.
Da ciò i dubbi di legittimità costituzionale della citata normativa (vediamo se il Governo la impugnerà)
[/color]


2) l'art.10, comma 3, prevede che "Le imprese che all’entrata in vigore della presente legge già svolgono l’attività di acconciatore comunicano al SUAP, entro novanta giorni, il nominativo del responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale, come previsto dall’articolo 5". Che senso ha questa disposizione, visto che comunque le imprese che fino ad oggi svolgono l'attività di acconciatorehanno dovuto già comunicare, in sede di SCIA, il nominativo del Responsabile Tecnico?
[color=red]Non è sempre così.
E comunque la norma è anche una sorta di SANATORIA per coloro che non l'avessero fatto.
Quindi fra 90 giorni si applicheranno le sanzioni. Fino ad allora adeguamento[/color]

riferimento id:13724

Data: 2013-06-09 13:32:16

Re:ACCONCIATORI_L.R. 29/2013

Grazie!
Preziosissimo come sempre!

riferimento id:13724

Data: 2013-06-12 10:19:52

Re:ACCONCIATORI_L.R. 29/2013

Domanda su questa legge. Ma non potrebbe configurarsi come un'inutile aggravio di burocrazia la comunicazione del responsabile tecnico visto che i comuni potrebbero già avere i dati tramite le camere di commercio, se necessario? A questo proposito la comunicazione dovrà avvenire solo in "forma digitale protetta" ovvero tramite Pec o firma digitale o sarà possibile anche il cartaceo? Ho poi il timore che qualche comune potrà richiedere anche il pagamento della pratica, pur trattandosi di una mera comunicazione. Oppure no?
Altra (ultima domanda). Ma è legittimo bloccare di fatto le nuove attività per chi non aveva chiesto il riconoscimento del requisito entro il 12 settembre. prima che la legge sia completa in ogni sua parte (contenuti dei corsi, modalità di esame etc...) e questa parte è legittima in generale visto che con i medesimi requisiti una persona potrebbe aprire in altre regioni ma non in Toscana?
Scusate le troppe domande.

riferimento id:13724

Data: 2013-06-13 04:38:25

Re:ACCONCIATORI_L.R. 29/2013


Domanda su questa legge. Ma non potrebbe configurarsi come un'inutile aggravio di burocrazia la comunicazione del responsabile tecnico visto che i comuni potrebbero già avere i dati tramite le camere di commercio, se necessario? A questo proposito la comunicazione dovrà avvenire solo in "forma digitale protetta" ovvero tramite Pec o firma digitale o sarà possibile anche il cartaceo? Ho poi il timore che qualche comune potrà richiedere anche il pagamento della pratica, pur trattandosi di una mera comunicazione. Oppure no?
Altra (ultima domanda). Ma è legittimo bloccare di fatto le nuove attività per chi non aveva chiesto il riconoscimento del requisito entro il 12 settembre. prima che la legge sia completa in ogni sua parte (contenuti dei corsi, modalità di esame etc...) e questa parte è legittima in generale visto che con i medesimi requisiti una persona potrebbe aprire in altre regioni ma non in Toscana?
Scusate le troppe domande.
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Un po' di risposte:
1) DURA LEX SED LEX. Di una legge non si può discutere in termini di "inutile burocrazia" in senso tecnico. Se non dichiarata incostituzionale VA APPLICATA anche se sostanzialmente la si ritiene peggiorativa
2) la comunicazione va presentata SOLO IN MODALITA' TELEMATICA
3) il Comune potrebbe richiedere i diritti di segreteria se previsti anche per la comunicazioni (di regola no)
4) la legge è in vigore anche in assenza delle disposizioni di attuazione inerenti i corsi
5) a breve sapremo se la legge sarà impgunata dal Governo e per quali motivi: http://www.affariregionali.it/banche-dati/leggi-impugnate/

riferimento id:13724

Data: 2013-07-11 11:54:58

Re:ACCONCIATORI_L.R. 29/2013

Riprendo questo vecchio post.
Volendo ([i]rectius[/i], dovendo...) dare applicazione all'art.10 comma 3 della L.R., è possibile avere un modello di comunicazione del nominativo del R.T. da mettere a disposizione di quelle imprese di acconciatore che non avessero, ad oggi, ancora provveduto a tale nomina espressa?
Grazie!

riferimento id:13724

Data: 2013-07-11 17:35:02

Re:ACCONCIATORI_L.R. 29/2013


Riprendo questo vecchio post.
Volendo ([i]rectius[/i], dovendo...) dare applicazione all'art.10 comma 3 della L.R., è possibile avere un modello di comunicazione del nominativo del R.T. da mettere a disposizione di quelle imprese di acconciatore che non avessero, ad oggi, ancora provveduto a tale nomina espressa?
Grazie!
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La nostra modulistica è su: http://www.omniavis.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3743&Itemid=648

Modello SER 01 01 usando la sezione ADEMPIMENTI VARI

Se puoi lo puoi personalizzare (per questo abbiamo messo in word) e ripubblicare a disposizione di tutti.

[color=red]OMNIAVIS SELF SERVICE[/color]

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