Cass. Sez. III n. 20383 del 13 maggio 2013 (Ud. 22 gen. 2013)
Pres. Lombardi Est. Fiale Ric. Coi ed altro
Urbanistica. Responsabilità del muratore o operaio per l'abuso edilizio
L'esecutore dei lavori, anche se muratore od operaio, ben può rispondere - in applicazione degli ordinari criteri del concorso di persona ex art. 110 cod. pen. ed anche a titolo di colpa quanto alla consapevolezza dell'abusività dei lavori, delle contravvenzioni di cui all'art. 44, lett. b) e c), del T.U. n. 380/2001, qualora sia accertata la sua materiale collaborazione alla realizzazione. Per la sussistenza dell’elemento soggettivo è sufficiente, quindi, che il comportamento illecito sia derivato da imperizia, imprudenza o negligenza.
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