Data: 2013-06-06 18:26:38

Richieste integrazioni documentali

Salve, seguo da un po' di tempo il portale Omniavis che trovo molto utile sopratutto per la competenza dei moderatori nel forum e perché anche a me piace spulciare le norme e non lavorare per il "sentito dire"... però stavolta non trovo un riferimento normativo ad hoc per cui pongo il quesito a voi e lo pongo nella sezione sarda del forum perché si tratta nel particolare di norme urbanistiche anche se credo che si possa trattare più in generale per tutti gli aspetti dell'amministrazione pubblica.
In sostanza vorrei capire quali poteri ha il Responsabile dell'Area tecnica di un comune nel richiedere documenti integrativi o elaborati che le norme (compresi i regolamenti edilizi del comune) non contemplano.
Mi spiego meglio, poniamo il caso in cui un privato voglia effettuare opere interne. In base alla Legge Regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 15, comma 3, egli deve "presentare al sindaco una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico - sanitarie vigenti e delle prescrizioni di cui al comma precedente", per cui se presenta tale relazione, con un tecnico che  assevera che:
[i]verranno rispettate le norme di sicurezza e le norme igienico-sanitarie vigenti;
non è in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti;
non comporta modifiche della sagome ne' aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari;
non modifica la destinazione d’uso della costruzione;
non reca pregiudizio alla statica dell’immobile;
non riguarda un immobile compreso nelle zone territoriali omogenee classificate "A" dal decreto assessoriale di cui all’articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17 o vincolato a norma del D.Lgs. n. 42/2004 come bene storico, culturale o architettonico;
le opere sono conformi alle norme sul superamento delle barriere architettoniche previste dalla L. 13/89.[/i]
dovrebbe essere a posto poiché il tecnico assume a se la responsabilità di verificare che quell'intervento possa essere fatto e "rilascia" il titolo abilitativo (come chiarito anche dalla "Nota informativa sulle modalità applicative del TESTO UNICO delle disposizioni Legislative e regolamentari in materia EDILIZIA nella Regione Sardegna", a firma dell'Assessore regionale Biancareddu quando era a capo dell'Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia).
A questo punto se il Responsabile dell'Area tecnica inizia a chiedere integrazioni documentali, per esempio planimetrie, piante, ulteriori dichiarazioni sul fatto che i lavori siano eseguiti in economia o meno, sul fatto che sia necessario un coordinamento della sicurezza e quant'altro, credo che vada un po' oltre quelli che sono i compiti a lui attribuiti, perché anche se è suo compito quello di vigilare sull'attività edificatoria, non credo possa inventarsi i documenti che il cittadino (con i conseguenti costi) deve produrre per poter eseguire un intervento, visto che neppure il R.E. del suo comune li prevede.
Per questo mi domando, e vi domando, se c'è una norma che chiarisca quando possono essere richieste integrazioni e se il cittadino possa non rispondere ad esse, o se decada il titolo abilitativo in caso in cui non si ottemperi a questa richiesta di integrazioni.

riferimento id:13680

Data: 2013-06-07 08:24:15

Re:Richieste integrazioni documentali

Il fatto che la norma non preveda espressamente la necessità di un documento o di uno specifico elaborato non esclude che l'Amministrazione comunque possa richiederlo, se esso è necessario per le verifiche. Questi aspetti di dettaglio sono infatti rimessi alla regolamentazione locale.
Tieni presente però che l'art. 6 del DL 70/2011 prevede che:
[i]1. Le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza; In caso di mancato adempimento la pubblica amministrazione non può respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di cui al periodo precedente è nullo.
3. Il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1), nei procedimenti di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attività dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. In tal caso l'amministrazione non può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del numero 2".
[/i]

riferimento id:13680

Data: 2013-06-07 10:13:48

Re:Richieste integrazioni documentali

Ok... però non ci si ritrova anche con un "aggravio del processo amministrativo"? Come lei stesso dice, l'Amministrazione può richiederlo se esso è necessario per le verifiche. Ma la norma prevede che sia il tecnico asseverante a procedere alle verifiche nel caso specifico.
Grazie comunque per la cortese attenzione...

riferimento id:13680

Data: 2013-07-12 11:35:54

Re:Richieste integrazioni documentali

Giusto per dovere di cronaca in caso qualcun'altro legga e si ritrovi nella stessa situazione:

la lettera b) del comma 1 dell'art. 6 del DL 70/2011 è stato abrogato dal DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 che però all'art. 35 prevede cose simili, seppure (cosa che per me era importante) manca l'affermazione che specificava che "altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari".

riferimento id:13680

Data: 2013-07-16 11:58:20

Re:Richieste integrazioni documentali

Non confondere il fatto che il tecnico di parte verifichi in prima battuta la conformità alla norma (e la debba quindi asseverare, sostituendo il parere o comunque l'atto di assenso della PA), con le verifiche sull'asseverazione, che la PA comunque è tenuta ad effettuare.
Il tecnico non si sostituisce in toto alla PA, e non esonera l'Ente dal fare la verifica, solo che la verifica non è più ex ante ma ex post

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