mi giunge sulla scrivania una scia per subingresso in esercizio di somministrazione.
tizio, originario proprietario del fondo e titolare della licenza, ha affittato la stessa a Caio.
Caio è moroso... non paga l'affitto da diverse mensilità.... allora tizio, dopo aver intentato causa per recuperare le mensilità arretrare, presenta la scia per riappropriarsi della licenza..... non c'è sentenza nè altro tipo di provvedimento del tribunale in merito e, a quanto risulta, non è scaduto il contratto di affitto d'azienda...
la scia è valida? io ritengo che tizio non abbia titolo per rientrare in possesso della "licenza" ma chiedo lumi in merito...
grazie :(
mi giunge sulla scrivania una scia per subingresso in esercizio di somministrazione.
tizio, originario proprietario del fondo e titolare della licenza, ha affittato la stessa a Caio.
Caio è moroso... non paga l'affitto da diverse mensilità.... allora tizio, dopo aver intentato causa per recuperare le mensilità arretrare, presenta la scia per riappropriarsi della licenza..... non c'è sentenza nè altro tipo di provvedimento del tribunale in merito e, a quanto risulta, non è scaduto il contratto di affitto d'azienda...
la scia è valida? io ritengo che tizio non abbia titolo per rientrare in possesso della "licenza" ma chiedo lumi in merito...
grazie :(
[/quote]
A mio avviso se l'interessato presenta copia dell'atto di citazione o ricevuta della raccomandata di disdetta allora ha un TITOLO ASTRATTAMENTE IDONEO e quindi la scia che presenta è valida e ricevibile.
Ciò detto sarà il GIUDICE CIVILE a stabilire chi deve stare nell'esercizio.
Tu avrai CONTEMPORANEAMENTE due SCIA valide e astrattamente idonee. Ma al momento sarà Caio ad esercitare fintanto che il giudice non avrà adottato diversa sentenza e l'ufficiale giudiziario non avrà liberato i locali.
Mi domando, anche se non è la mia materia,
ma requisito per presentare una simile scia non è o dovrebbe essere avere la piena disponibilità dei locali?
Ebbene a mio avviso in questo momento Tizio non ha la disponibilità dei locali avendoli ceduti in affitto a Caio.
Pertanto finchè Tizio non ne rientra legittimamente in possesso o Caio cessi volontariamente l'attività o la P.A. adotti provvedimenti inibitori per altri motivi a carico di Caio, mancherebbe tale requisito e quindi Tizio non può esercitare l'attività nè, credo, la P.A. può in questa fase entrare nel merito della vertenza civile pendente tra le parti.
Che senso avrebbe far figurare come giuridcamente esistente una scia - inizio attività solo ipotetica ?
Mi domando, anche se non è la mia materia,
ma requisito per presentare una simile scia non è o dovrebbe essere avere la piena disponibilità dei locali?
Ebbene a mio avviso in questo momento Tizio non ha la disponibilità dei locali avendoli ceduti in affitto a Caio.
Pertanto finchè Tizio non ne rientra legittimamente in possesso o Caio cessi volontariamente l'attività o la P.A. adotti provvedimenti inibitori per altri motivi a carico di Caio, mancherebbe tale requisito e quindi Tizio non può esercitare l'attività nè, credo, la P.A. può in questa fase entrare nel merito della vertenza civile pendente tra le parti.
Che senso avrebbe far figurare come giuridcamente esistente una scia - inizio attività solo ipotetica ?
[/quote]
NESSUNA DISPOSIZIONE prevede che si debba avere la disponibilità effettiva e materiale dell'immobile (che fra l'altro si potrebbe avere anche in assenza di un titolo valido di legittimazione).
Ciò che si deve verificare è la sussistenza di un titolo astrattamente idoneo. in presenza di questo la pratica è ricevibile a prescindere dalla possibilità o meno per il titolare di esercitare l'attività.
Non spetta a noi sindacare i motivi per cui l'interessato possa voler attivare una scia "non utilizzabile di fatto"..
Alcune ragioni sono evidente: CHIEDERE I DANNI in caso di vittoria nel contenzioso civilistico. altre variano (motivi fiscali, motivi "psicologici", "falsi motivi" - cioè motivi che gli sono stati suggeriti da un professionista ma che non corrispondono a reali utilità della scia).
Come ho sempre detto in questo forum a mio avviso occorre verificare l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo e questo porta alla conclusione che, in determinate circostanze, potrebbero esservi più titolari astrattamente idonei.
La piena disponibilità di locali idonei credo sia in re ipsa per poter svolgere, legittimamente, qualsiasi attività, di p.e. e/o commerciale.
Quindi il Comune non avrebbe nulla da eccepire neanche davanti ad una occupazione abusiva ( o persino "manu militari"....) di un immobile da parte di chicchessia e che ivi volesse svolgere un'attività del genere, così contribuendo - sua malgrado - a consentire e/o perpetuare un illecito (civile, penale o di altro tipo)?
Se poi si parla di una attività di somm.ne, ancorchè rilasciata sotto Legge Regionale ma comunque riconducibile ex art.152 reg. esec. TULPS alle "autorizzazioni" ex art.86 TULPS, come la mettiamo con i controlli ex art.16 TULPS e con il rispetto del DM 564/1992 e s.m.i. ?
IN quel caso chi è responsabile tra i due litiganti ?
La piena disponibilità di locali idonei credo sia in re ipsa per poter svolgere, legittimamente, qualsiasi attività, di p.e. e/o commerciale.
Quindi il Comune non avrebbe nulla da eccepire neanche davanti ad una occupazione abusiva ( o persino "manu militari"....) di un immobile da parte di chicchessia e che ivi volesse svolgere un'attività del genere, così contribuendo - sua malgrado - a consentire e/o perpetuare un illecito (civile, penale o di altro tipo)?
Se poi si parla di una attività di somm.ne, ancorchè rilasciata sotto Legge Regionale ma comunque riconducibile ex art.152 reg. esec. TULPS alle "autorizzazioni" ex art.86 TULPS, come la mettiamo con i controlli ex art.16 TULPS e con il rispetto del DM 564/1992 e s.m.i. ?
IN quel caso chi è responsabile tra i due litiganti ?
[/quote]
Comprendo le osservazioni e provo a rispondere.
Ovviamente risponde ai sensi del TULPS ma, di piuù, della legge 689/1981, del codice penale ecc.... CHI COMPIE IL FATTO (illeciti commissivi).
Più problematico il problema della responsabilità per gli illeciti omissivi.
Ma anche in questo caso il soggetto titolato ad intervenire non va individuato nella "licenza amministrativa", dovendosi invece analizzare il rapporto contrattuale fra le parti (in questo caso sì che il Comune ha titolo a farlo).
Spesso non sarà semplice .... in quanto potrebbe esserci necessità di un intervento del giudice (cautelare o definitivo) .... e può anche accadere che il Comune si trovi nell'impossibilità di intervenire o debba intervenire nei confronti di entrambi i soggetti.
Così è. E' una incongruenza normativa che ci portiamo avanti da quando è nato il diritto amministrativo. Volenti o nolenti.
mi giunge sulla scrivania una scia per subingresso in esercizio di somministrazione.
tizio, originario proprietario del fondo e titolare della licenza, ha affittato la stessa a Caio.
Caio è moroso... non paga l'affitto da diverse mensilità.... allora tizio, dopo aver intentato causa per recuperare le mensilità arretrare, presenta la scia per riappropriarsi della licenza..... non c'è sentenza nè altro tipo di provvedimento del tribunale in merito e, a quanto risulta, non è scaduto il contratto di affitto d'azienda...
la scia è valida? io ritengo che tizio non abbia titolo per rientrare in possesso della "licenza" ma chiedo lumi in merito...
grazie :(
[/quote]
------
Sempre con la premessa che la normativa sul commercio regionale non è la mia materia, rileggendo bene il testo del quesito posto direi che il Comune, ricevendo la scia di "subingresso" da parte di Tizio (a proposito, cosa ha dichiarato nella scia come motivo del subingresso?), sapendo che in quegli stessi locali - almeno sino a quel momento - è "autorizzata" analoga attività a nome di altra persona (Caio), come minimo credo dovrebbe informare Caio, come soggetto controinteressato ex art.7 L. 241/90, dell'avvenuta presentazione della scia da parte di Tizio, dandogli così la facoltà di intervenire nel procedimento ex art.8-10 stessa legge.
Sempre con la premessa che la normativa sul commercio regionale non è la mia materia, rileggendo bene il testo del quesito posto direi che il Comune, ricevendo la scia di "subingresso" da parte di Tizio (a proposito, cosa ha dichiarato nella scia come motivo del subingresso?), sapendo che in quegli stessi locali - almeno sino a quel momento - è "autorizzata" analoga attività a nome di altra persona (Caio), come minimo credo dovrebbe informare Caio, come soggetto controinteressato ex art.7 L. 241/90, dell'avvenuta presentazione della scia da parte di Tizio, dandogli così la facoltà di intervenire nel procedimento ex art.8-10 stessa legge.
[color=red]No, non ha siffatto obbligo in quanto la SCIA non è un procedimento amministrativo in senso tecnico e quindi non rende applicabili le disposizioni sulla comunicazione di avvio del procedimento.
Non solo. Sottolineo che il SUAP che riceve la SCIA non necessariamente ha cognizione del fatto che due imprese eserciteranno alternativamente nello stesso locale ben potendosi presentare una di queste ipotesi:
1) A esercita in una superficie e B in un'altra superficie. Quindi B ha comprato un ramo di azienda ma ad A residua altro ramo di azienda (caso raro)
2) A ha affidato un reparto a B e come nel caso di sopra entrambe esercitano (casi meno raro)
3) A e B esercitano in tempi diversi. Niente vieta che i due si dividano il locale "orizzontalmente" (A lo tiene dalle 8 alle 18 e B dalle 18 alle 8) o "verticalmente" (A lo tiene da gennaio a giugno e B da luglio a dicembre) o "misto" (un mix dei due)
4) A sospenda senza cessare. B eserciti per alcune settimane e poi A riprenda ad esercitare.
Insomma TEORICAMENTE e ASTRATTAMENTE sono varie le possibilità.
Ricordo inoltre che la scia è valida anche con la mera individuazione del locale tramite numero civico. Ciò non consente al Comune di identificare necessariamente le unità immobiliari specificamente utilizzate (manca un sistema di identificazione univoca se non si usa, ma anche si si dovrebbe aprire un bel discorso, il catasto).
Insomma ...... Se A e B si contendano il locale sarà un giudice e non la PA a stabilire a chi spetta.
La PA potrebbe essere costretta a prendere atto che, FORMALMENTE, esistono 2 licenze.
Poi controllerà quanti registratori di cassa sono attivi e se uno sta fermo per più di 1 anno lo dichiara decaduto.
[/color]
Sempre con la premessa che la normativa sul commercio regionale non è la mia materia, rileggendo bene il testo del quesito posto direi che il Comune, ricevendo la scia di "subingresso" da parte di Tizio (a proposito, cosa ha dichiarato nella scia come motivo del subingresso?), sapendo che in quegli stessi locali - almeno sino a quel momento - è "autorizzata" analoga attività a nome di altra persona (Caio), come minimo credo dovrebbe informare Caio, come soggetto controinteressato ex art.7 L. 241/90, dell'avvenuta presentazione della scia da parte di Tizio, dandogli così la facoltà di intervenire nel procedimento ex art.8-10 stessa legge.
[color=red]No, non ha siffatto obbligo in quanto la SCIA non è un procedimento amministrativo in senso tecnico e quindi non rende applicabili le disposizioni sulla comunicazione di avvio del procedimento.
-----
A mio modesto parere la SCIA, a prescindere dal fatto che consenta l'avvio immediato dell'attività e non costituisca "[glow=red,2,300]provvedimento [/glow] tacito direttamente impugnabile", da comunque l'avvio ad un [glow=red,2,300]procedimento [/glow] amministrativo d'ufficio (anche solo virtuale di cui il richiedente di norma - se va tutto bene - non riceve comunicazione alcuna) durante il quale l'Amministrazione ricevente effettua le verifiche del caso (su autocertificazioni, idoneità locali etc. etc.) e se c'è qualcosa che non va, adotta i provvedimenti ex art.19 c.3 L. 241/90 e fermo restando le ulteriori ipotesi in autotutela.
Per adottare tali provvedimenti ritenfo che necessariamente debba regolarsi secondo quanto prevede la suddetta legge con relativi obblighi informativi.
Nel caso di specie credo che il soggetto Caio abbia quindi diritto ad essere informato dell'esistenza di una simile scia di subingresso per poter sollecitare delle verifiche spettanti alla P.A. e quindi, anche in caso di inerzia, esercitare i propri diritti.
Poichè non mi pare che nel caso di specie siamo in ipotesi di affido di reparto o cessioni di ramo d'azienda, trovo dubbio che possa coesistere due "titolari" per lo stesso locale, anche se uno in teoria solo virtuale e l'altro effettivo.
A meno che il subentrante vada lì con la forza e (commettendo reato) pretenda di esercitare l'attività anche contro il volere dell'altro.
Che poi la P.A. non sia in grado di distinguire i locali, beh, si attrasse di conseguenza e modificasse come minimo i propri modelli per far dichiarare esattamente quale locale o porzione di esso (per es. evidenziando le parti nelle piantine plan,) ha preso in gestione etc.