Data: 2013-06-03 06:02:48

risoluzione affitto posteggio mercato

Buongiorno,
come gestire questa situazione?
A ha affittato posteggio a B
Oggi A e B risolvono anticipatamente il contratto di affitto con atto notarile;
B chiede la reintestazione della concessione di posteggio;
A è in regola con il durc, B non è in regola.

Grazie dell'aiuto.

riferimento id:13630

Data: 2013-06-04 06:34:39

Re:risoluzione affitto posteggio mercato

La situazione non mi è molto chiara.
Se A ha affittato a B allora è A il proprietario dell'azienda? E' lui che si reintesta l'attività?
Forse nella premessa iniziale era B che ha affittato ad A.

Comunque, al di là di questo, in via generale posso dirti che la reintestazione puoi NON considerarla un subingresso e quindi un’ipotesi non soggetta a verifica DURC. Anche un dirigente regionale lo ha affermato in una circolare rivolta ad un comune. Tecnicamente si ha un subingresso quando Tizio vende o affitta ad Caio. L’ipotesi della risoluzione del contratto e la contestuale prosecuzione dell’attività dell’originario cedente (Tizio) non è rappresenta un subingresso.

Detto questo, nelle altre ipotesi di subingresso occorrerà procedere alla sospensione dell'attività quando uno dei due commercianti non è in regola.

riferimento id:13630

Data: 2013-06-04 07:38:29

Re:risoluzione affitto posteggio mercato

In realtà mi sono annodata.
Hai ben interpretato la situazione: A è il proprietario dell'azienda ed è lui che chiede la reintestazione.

Grazie della consulenza.

riferimento id:13630

Data: 2013-06-04 16:15:39

Re:risoluzione affitto posteggio mercato

Ok, posso aggiungere che le ipotesi di sospensione prevsite dalla legge (come tutte le ipotesi sanzionatorie) deveo essere interpretate in modo tassativo senza estendere, per relazione, a casi simili.
La legge dispone:
[i]Entro sessanta giorni dalla comunicazione di subingresso di cui all’articolo 74, il comune provvede alla verifica della regolarità contributiva del cedente e del subentrante. Per quanto concerne i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 63/2011, nel caso di subingresso per scadenza del contratto di affitto o per risoluzione o rescissione del contratto, la verifica da parte del comune è limitata al solo subentrante[/i].

La citata rispsota regionale afferma:
[i]Venendo alla questione in oggetto è da ritenersi che nei casi di scadenza del periodo di affitto o di risoluzione e rescissione del contratto la reintestazione del titolo abilitativo al titolare non sembra configurabile come ipotesi di subingresso. L’articolo 74, comma 1 della l.r. 28/2005 definisce difatti il subingresso come “il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo di azienda….” e tale fattispecie sembra verificarsi solo in occasione della cessione dell’azienda (a titolo definitivo o per un periodo di tempo limitato) e  non al termine del rapporto quando il titolo viene reintestato al titolare.
Pertanto il caso di reintestazione del titolo abilitativo per risoluzione del contratto di affitto non sarebbe da ritenersi subingresso e conseguentemente il Comune non dovrebbe procedere all’effettuazione della verifica di regolarità contributiva.[/i]

A parere mio, il reintestatrio sarà sottoposto alla verifica DURC annualmente ma non al momento del re-avvio dell'attività e comunque quando riaffitta o vende l'attività ad altro soggetto. In ogni caso passerà dal vaglio della verifica.

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