Buonasera Dottore sono ancora qui a disturbarLa, oggi, in sede di istruzione settimanale si discuteva in regime di i.v.a.; cerco di spiegarmi meglio:
"un venditore di elettrodomestici, quali stufe a legna o pellets, caminetti a legna o pellets ecc. emette regolarmente fattura per la vendita effettuata, quale aliquota di i.v.a. applica al momento della cessione del bene? al 10%, - 11%, oppure al 21%? a prescindere se l'acquirente se fa o meno domanda per la detrazione del 55% fino al 65-75% come approvato oggi stesso il governo per la proroga della detrazione fino al 31 dicembre c.a.".
Restando in attesa
Distinti saluti
Carmine De Luca
Buonasera Dottore sono ancora qui a disturbarLa, oggi, in sede di istruzione settimanale si discuteva in regime di i.v.a.; cerco di spiegarmi meglio:
"un venditore di elettrodomestici, quali stufe a legna o pellets, caminetti a legna o pellets ecc. emette regolarmente fattura per la vendita effettuata, quale aliquota di i.v.a. applica al momento della cessione del bene? al 10%, - 11%, oppure al 21%? a prescindere se l'acquirente se fa o meno domanda per la detrazione del 55% fino al 65-75% come approvato oggi stesso il governo per la proroga della detrazione fino al 31 dicembre c.a.".
Restando in attesa
Distinti saluti
Carmine De Luca
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Salve, pur non essendo il mio settore di specializzazione segnalo questi approfondimenti:
In base al principio richiamato dal Ministero delle Finanze, possono essere
considerati a tutti gli effetti “beni finiti”
del Settore Idrotermosanitario, con conseguente applicabilità delle aliquote IVA
ridotte:
Stufe (integranti impianti di riscaldamento, che non si caratterizzino
come semplici elettrodomestici)
Fonte: http://www.fidra.it/public/IVA_Ridotta_2013.pdf
A livello Iva le stufe a pellet beneficiano dell’aliquota agevolata del 10% solo entro la concorrenza del valore della manodopera utilizzata per eseguire l’installazione – la parte restante invece deve essere tassata con l’aliquota standard del 21%. Le stufe a pellet infatti rientrano fra i beni significativi. Nella fattura deve essere chiara ed evidente la divisione fra la parte con Iva al 10% (l’installazione) e la parte con Iva al 21% (la stufa).
http://www.portedilo.it/stufa-a-pellet-vale-la-detrazione-del-50-e-liva-e-al-10/3031/s/edilizia/