Data: 2011-05-30 10:44:37

ARTT. 68-69 E 80 TULPS

Un paio di chiarimenti:
1) in caso di Sagre, Feste PD ecc., insomma manifestazioni con trattenimenti in luoghi e spazi all'aperto, si deve rilasciare solo licenza ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS e non agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS, a meno che non vi siano strutture come palchi al di sopra degli 80 cm, o spazi delimitati da transenne o altro, vero?
2) in caso di locale di pubblico spettacolo, nella fattispecie "parco giochi" al coperto, una volta ottenuto il parere della CCVLPS, si dovrà provvedere a rilasciare licenze ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS e agibilità ai sensi dell'art. 80? Trattandosi di un'istanza di avvio attività presentata al SUAP, le licenze di cui sopra, possono essere sostituite da un'Autorizzazione Unica SUAP?
GRAZIE!

riferimento id:1354

Data: 2011-05-30 13:02:40

Re: ARTT. 68-69 E 80 TULPS

Un paio di chiarimenti:
1) in caso di Sagre, Feste PD ecc., insomma manifestazioni con trattenimenti in luoghi e spazi all'aperto, si deve rilasciare solo licenza ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS e non agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS, a meno che non vi siano strutture come palchi al di sopra degli 80 cm, o spazi delimitati da transenne o altro, vero?
[color=red]CONFERMO[/color]

2) in caso di locale di pubblico spettacolo, nella fattispecie "parco giochi" al coperto, una volta ottenuto il parere della CCVLPS, si dovrà provvedere a rilasciare licenze ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS e agibilità ai sensi dell'art. 80?
[color=red]SIIIIIIIII[/color]

Trattandosi di un'istanza di avvio attività presentata al SUAP, le licenze di cui sopra, possono essere sostituite da un'Autorizzazione Unica SUAP?
[color=red]PER LE SAGRE NORMALMENTE NON E' UNA PRATICA SUAP IN QUANTO ATTIVITA' NON IMPRENDITORIALI.
PER I LOCALI DI P.S. A MIO AVVISO SI APPLICA LA SCIA SE SOTTO LE 200 PERSONE DI CAPIENZA. SOPRA RIMANE AUTORIZZAZIONE UNICA PREVIO PARERE DELLA COMMISSIONE.[/color]

GRAZIE!

riferimento id:1354

Data: 2011-06-01 07:43:04

Re: ARTT. 68-69 E 80 TULPS

Innanzi tutto, grazie!
Per le sagre e feste varie, ovviamente NO SUAP, mi riferivo invece al parco giochi...dunque: Autorizzazione Unica SUAP previo parere CCVLPS, con capienza superiore alle 200 persone, SCIA al di sotto delle 200, con autocertificazione del tecnico, ma sempre con verifica agibilità della CCVLPS, vero? Insomma il parere va acquisito lo stesso? Da alcune letture (anche sul forum) avrei dedotto ciò...

riferimento id:1354

Data: 2011-06-01 11:48:18

Re: ARTT. 68-69 E 80 TULPS


Innanzi tutto, grazie!
Per le sagre e feste varie, ovviamente NO SUAP, mi riferivo invece al parco giochi...dunque: Autorizzazione Unica SUAP previo parere CCVLPS, con capienza superiore alle 200 persone, SCIA al di sotto delle 200, con autocertificazione del tecnico, ma sempre con verifica agibilità della CCVLPS, vero? Insomma il parere va acquisito lo stesso? Da alcune letture (anche sul forum) avrei dedotto ciò...
[/quote]

Come avrai letto A MIO AVVISO sotto le 200 persone NON SI CONVOCA MAI la Commissione, nemmeno per il progetto.
L'asseverazione del tecnico sostituisce il parere della Commissione.

Oggi questa tesi è rafforzata dalla previsione dell'art. 19 della 241/1990 in cui si prevede che la SCIA sostituisca tutti i pareri di enti ed organismi ......
Quindi la SCIA art. 68 sotto le 200 persone ha allegata la relazione asseverata del tecnico ed ha efficacia immediata senza parere della Commissione (niente vieta che tu invii la SCIA alla commissione per eventuale vigilanza)

riferimento id:1354

Data: 2012-07-18 09:15:00

Re:ARTT. 68-69 E 80 TULPS

buongiorno, grazie intanto per il contributo che date.
ho bisogno di approfondire la questione relativa ad una piccola manifestazione (musica leggera) in assenza di palco, con semplice console e microfono, in una pubblica piazza, sotto le 200 persone.
Ho trovato l'art. 19 della 241/90 che prevede che la SCIA sostituisca tutti i pareri di enti ed organismi ......
ma vorrei trovare il testo di legge che mi aiuti a comprendere la possibilità di presentare la scia al di sotto delle 200 persone. grazie
un aiuto per favore.

riferimento id:1354

Data: 2012-07-18 09:18:10

Re:ARTT. 68-69 E 80 TULPS

in pratica l'art 68 del tulps non da segnali di sorta, cioè non menziona le 200 persone e quindi SCIA, infatti è molto chiaro
"Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione."
ho bisogno di questo chiarimento

riferimento id:1354

Data: 2012-07-18 18:24:12

Re:ARTT. 68-69 E 80 TULPS


buongiorno, grazie intanto per il contributo che date.
ho bisogno di approfondire la questione relativa ad una piccola manifestazione (musica leggera) in assenza di palco, con semplice console e microfono, in una pubblica piazza, sotto le 200 persone.
Ho trovato l'art. 19 della 241/90 che prevede che la SCIA sostituisca tutti i pareri di enti ed organismi ......
ma vorrei trovare il testo di legge che mi aiuti a comprendere la possibilità di presentare la scia al di sotto delle 200 persone. grazie
un aiuto per favore.
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La norma sotto riportata, introdotta dal DPR 311/2001 prevede, sotto le 200 persone, l'autocerficazione da parte di tecnici incaricati. Tale procedura, nel 2001, presupponeva comunque il rilascio di una autorizzazione che diveniva di fatto una presa d'atto.
Da qualche anno molti Comuni ritengono applicabile l'art. 19 della legge 241/1990 a questa fattispecie che già prevedeva una procedura semplificata.
A mio avviso non vi sono dubbi sull'applicabilità della SCIA.



*************************
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635

" Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza "


Art. 141

Per l'applicazione dell'articolo 80 della Legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidita', di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformita' alle disposizioni vigenti e la visibilita' delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumita' pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorita' competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia gia' concesso l'agibilita' in data non anteriore a due anni.

Art. 141-bis

Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza e' comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La commissione comunale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed e' composta:

a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;

b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;

c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;

d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;

e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici e' comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o piu' supplenti.

Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che puo' parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo

delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Art. 142

Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non e' istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

La commissione provinciale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal Prefetto ed e' composta:

a) dal Prefetto o dal Vice Prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;

b) dal Questore o dal vice Questore con funzioni vicarie;

c) dal Sindaco del Comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;

d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo

stesso delegato;

e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;

f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

g) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o piu' supplenti, commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facolta' di avvalersi di supplenti, il Questore puo' delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile puo' essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Il parere della commissione o della sezione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale puo' delegare il Sindaco o altro rappresentante del Comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.

Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo e' sempre prescritta:

a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della sanita'.

riferimento id:1354

Data: 2012-08-14 06:57:07

Re:ARTT. 68-69 E 80 TULPS

scusatemi ritorno sulla prima prima domanda: "1) in caso di Sagre, Feste PD ecc., insomma manifestazioni con trattenimenti in luoghi e spazi all'aperto, si deve rilasciare solo licenza ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS e non agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS, a meno che non vi siano strutture come palchi al di sopra degli 80 cm, o spazi delimitati da transenne o altro, vero?"
L’altezza del palco (nel caso specifico oltre gli 80 cm) obbliga esclusivamente al rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi previste dalla regola tecnica contenute nel DM 18/08/1996. L’intervento o meno della Commissione, pertanto, sarà valutato da altri elementi.
Riporto il testo dell'art. 1, 2° comma lett. a):
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto (DM 18/08/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" ndr):
a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;

riferimento id:1354

Data: 2012-08-14 16:34:06

Re:ARTT. 68-69 E 80 TULPS

scusatemi ritorno sulla prima prima domanda: "1) in caso di Sagre, Feste PD ecc., insomma manifestazioni con trattenimenti in luoghi e spazi all'aperto, si deve rilasciare solo licenza ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS e non agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS, a meno che non vi siano strutture come palchi al di sopra degli 80 cm, o spazi delimitati da transenne o altro, vero?"
[color=red]VERO, ed a mio avviso sotto le 200 persone si fa SCIA e non autorizzazione[/color]

L’altezza del palco (nel caso specifico oltre gli 80 cm) obbliga esclusivamente al rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi previste dalla regola tecnica contenute nel DM 18/08/1996. L’intervento o meno della Commissione, pertanto, sarà valutato da altri elementi.
[color=red]Certo[/color]

Riporto il testo dell'art. 1, 2° comma lett. a):
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto (DM 18/08/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" ndr):
a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;
[color=red]Confermo[/color]

riferimento id:1354
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