Buonasera,
nel farVi i complimenti per l'utilissimo sito sono a chiederVi qualche chiarimento in relazione a quanto in oggetto.
Preciso che trattasi di locali autorizzati da AAMS per l'attività di gioco lecito (accettazione scommesse ippiche e sportive) e la somministrazione di alimenti e bevande avviene tramite distributori automatici.
Ricostruita, quanto alla Regione Lombardia, la normativa applicabile (l.r. 6 del 2 febbraio 2010 e per suo tramite art. 17 bis, 1 t.u.l.p.s., che prevede una sanzione pecuniaria fino a 3000 € c.ca) - di cui chiedo cortese conferma - avrei bisogno, in particolare, dei riferimenti normativi per la soluzione dell'identica questione circa le regioni Lazio, Umbria, Sicilia ed Emilia Romagna.
Ringrazio sin d'ora per quanto vorrete fare e porgo i più
cordiali saluti
Per la Lombardia confermo che si applica l'art. 80 della l.r. 6/2010.
Per il Lazio Lazio si applica l'art. 20 della L.R. 29-11-2006 n. 21 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3 mila euro a 10 mila euro).
Per l'Umbria si applica la normativa nazionale Legge 25/08/1991, n. 287.
Per la Sicilia la l.r. 14/2003, Art. 19 (sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 1, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).
Consiglio di attendere il riscontro di Chiarelli sulle regioni diverse dalla Lombardia.