Nell'anno 2010 viene rilasciato Permesso per costruzione fabbricato ad uso commerciale.
L'altezza del fabbricato è al limite di quella massima prevista nella zona (11 metri).
Nel 2013 viene presentata una variante in c.o. per la sopraelevazione del predetto fabbricato.
L'altezza massima arriva a 14,50 metri.
Il progettista chiede l'applicazione dell'art. 9, comma 1, della legge 122/89 destinando il piano seminterrato a parcheggi.
In questo modo, asserisce, l'intervento è in deroga agli strumenti e quindi l'altezza del seminterrato non deve essere considerata ai fini dell'altezza massima.
L'UTC sostiene, però, che la norma sia applicabile solo ai fabbricati ultimati alla data dell'entrata in vigore della legge 122/89.
Diversamente il concetto dell'altezza massima potrebbe essere superato in ogni momento, tanto vale dire che l'altezza massima in quell'area come in tutte le altre non è di 11,00 metri ma di 14,50, visto che in corso d'opera può essere invocata la legislazione speciale.
Nell'anno 2010 viene rilasciato Permesso per costruzione fabbricato ad uso commerciale.
L'altezza del fabbricato è al limite di quella massima prevista nella zona (11 metri).
Nel 2013 viene presentata una variante in c.o. per la sopraelevazione del predetto fabbricato.
L'altezza massima arriva a 14,50 metri.
Il progettista chiede l'applicazione dell'art. 9, comma 1, della legge 122/89 destinando il piano seminterrato a parcheggi.
In questo modo, asserisce, l'intervento è in deroga agli strumenti e quindi l'altezza del seminterrato non deve essere considerata ai fini dell'altezza massima.
L'UTC sostiene, però, che la norma sia applicabile solo ai fabbricati ultimati alla data dell'entrata in vigore della legge 122/89.
Diversamente il concetto dell'altezza massima potrebbe essere superato in ogni momento, tanto vale dire che l'altezza massima in quell'area come in tutte le altre non è di 11,00 metri ma di 14,50, visto che in corso d'opera può essere invocata la legislazione speciale.
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Non ho trovato giurisprudenza specifica ma vi sono sentenze relative al fatto che la realizzazione dei parcheggi NON può comportare opere edilizie volte a modificare il piano e taler giurisprudenza a mio avviso vale anche per le altezze.
Cioè NON si può usare la "scusa" della realizzazione di un parcheggio per modificare gli indici ed i vincoli dello strumento urbanistico.
La norma in questione, avendo carattere eccezionale, va inoltre interpretata in senso restrittivo.
Ecco alcune sentenze
Cons. Stato Sez. IV, 13-07-2011, n. 4234
Ro.Bo. c. Comune di Villarbasse e altri
EDILIZIA E URBANISTICA
Concessione per nuove costruzioni
in genere
Edilizia e urbanistica, in genere
La realizzazione di autorimesse e parcheggi, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, della L. n. 122/1989 è condizionata dal fatto che questi siano realizzati nel sottosuolo per l'intera altezza, opera cioè solo nel caso in cui, i parcheggi da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari, siano totalmente al di sotto dell'originario piano naturale di campagna. Qualora invece non si rispetti tale condizione, la realizzazione di un'autorimessa non può dirsi realizzata nel sottosuolo, per cui in tali casi si applica la disciplina urbanistica dettata per le ordinarie nuove costruzioni fuori terra dal P.R.G., anche per quanto concerne il pagamento dei contributi concessori.
T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 06-09-2012, n. 3760
An.Ve. e altri c. Comune di Vico Equense e altri
EDILIZIA E URBANISTICA
Edilizia e urbanistica, in genere
EDILIZIA E URBANISTICA - Concessione edilizia - Pertinenza urbanistica
L'art. 9 della L. 24 marzo 1989, n. 122, non è applicabile nel caso di realizzazione di un garage che non è interrato e che al fine del suo interramento comunque richiede una operazione di sistemazione del soprassuolo per rendere in definitiva interrato ciò che non lo sarebbe mantenendo l'originario andamento del suolo, atteso che la realizzazione di strutture de quibus resta pacificamente ammessa solo in assenza di alterazioni visibili del territorio, argomento valido anche per le autorimesse pertinenziali se ed in quanto sotterranee.
T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 19-04-2011, n. 208
EDILIZIA E URBANISTICA
Edilizia e urbanistica, in genere
L'art. 9, legge 24 marzo 1989, n. 122, nella parte in cui consente ai proprietari di immobili la realizzazione, nel sottosuolo degli stessi, di parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, non è applicabile nel caso di garage seminterrato che, al fine del suo interramento, richiede anche un'operazione di sistemazione del soprassuolo per rendere interrato ciò che, ove fosse conservato l'originario andamento del suolo, non lo sarebbe.
Cons. Stato Sez. V, 14-09-2010, n. 6671
F.P. c. Comune di Firenze
EDILIZIA E URBANISTICA
Distanze in genere
Edilizia e urbanistica, in genere
Anche il parcheggio interrato, da realizzare ai sensi dell'art. 9 della L. n. 122/1989, in quanto struttura servente all'uso abitativo e, comunque, posta nell'ambito della fascia di rispetto cimiteriale, rientra tra le costruzioni edilizie del tutto vietate dalla disposizione di cui all'art. 338 del R.D. n. 1265/1934.
Cass. pen. Sez. III Sent., 09-07-2008, n. 28840 (rv. 240836)
D.E.
EDILIZIA E URBANISTICA
Concessione per nuove costruzioni
in genere
Reati edilizi
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Realizzazione di opere accessorie a garage interrato - Applicabilità della disciplina derogatoria prevista dall'art. 9, comma secondo, L. n. 122 del 1989 - Esclusione - Ragioni.
In tema di reati edilizi, la realizzazione, unitamente ad un garage interrato, di un insieme ulteriore di opere ad esso accessorie non è soggetta a denuncia di inizio attività, ma necessita di permesso di costruire, in quanto la previsione derogatoria che consente la realizzazione di parcheggi in base a semplice d.i.a. (art. 9, comma secondo, L. 24 marzo 1989, n. 122), attesa la natura "speciale", è riferibile ai soli tipi di opere espressamente considerate ed è insuscettibile di estensione analogica. (Rigetta, App. Roma, 16 Novembre 2007)