Decorsi 180 giorni dalla presentazione di una scia per l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante ho effettuato la verifica della regolarità contributiva che ha dato esito negativo. L'art. 40 quinquies della L.R. 28/2005 in tal caso, comma 3, prevede la revoca del titolo abilitativo e della concessione di posteggio. Tale disposizione si può applicare anche alla scia itinerante ovviamente solo per quanto riguarda il titolo abilitativo? In questo caso non è possibile applicare la sospensione di 180 giorni prevista dal comma 1? Ho letto le risposte a quesiti analoghi ma ho ancora dubbi. Grazie.
riferimento id:13492Come ha già visto da altre risposte la legge in questo caso prevede la revoca diretta ai sensi dell’art. art. 40-
quinquies, comma 3, lett. b).
Credo che la ratio della legge sia questa: siccome in sede di avvio attività l’autorizzazione e la concessione non vengono rilasciati ai commercianti non regolari allora lo stesso deve avvenire per la verifica differita sempre in sede di inizio attività.