MI domandavo se è opportuno, alla luce delle modifiche normative intervenute, -e soprattutto nei Comuni come il mio, in cui non si è inteso adottare un provvedimento di programmazione delle attività di somministrazione nelle zone da sottoporre a tutela,- di continuare a fare una distinzione delle tipologie di esercizi di cui all'art. 5 della L. 287/1991 e, se si, quale valenza potrebbe avere oggi?!?!?!
GRAZIE
MI domandavo se è opportuno, alla luce delle modifiche normative intervenute, -e soprattutto nei Comuni come il mio, in cui non si è inteso adottare un provvedimento di programmazione delle attività di somministrazione nelle zone da sottoporre a tutela,- di continuare a fare una distinzione delle tipologie di esercizi di cui all'art. 5 della L. 287/1991 e, se si, quale valenza potrebbe avere oggi?!?!?!
GRAZIE
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Il problema non è di opportunità da di legittimità.
In Puglia vige ancora la legge 287/1991 e quindi DEVONO essere distinte le licenze A dalle B dalle D.
Ciò non ha grande rilievo ai fini amministrativi se non relativamente a:
1) installazione giochi leciti (parametri numerici da applicare)
2) eventuale doppia licenza.
Spiego il punto 2.
Un esercizio può liberamente aprire una A o una B ma non può intestarsi contemporaneamente due licenze per lo stesso locale. Quindi devi mantenere distinte le tipologie anche al fine di verificare che non vi sia una doppia licenza (intestata alla stessa impresa) nel medesimo locale.
ok, grazie Simone!!
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