Data: 2013-05-31 05:02:55

Toscana - modifiche al Codice Turismo - LR 21/2013

Toscana - modifiche al Codice Turismo - LR 21/2013
LEGGE REGIONALE 7 maggio 2013, n. 21
Modifi che alla legge regionale 23 marzo 2000, n.
42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) e o), dello Sta tu to;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo defi nitivo del Codice della Navigazione);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento
per l’esecuzione del Codice della Navigazione);
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, (Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modifi cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e,
in particolare, l’articolo 34 quater che modifi ca l’articolo
11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010);
Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo);
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n.18/R
(Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo l.r. 23 marzo 2000, n.42);
Considerato quanto segue
1. Si rende necessario procedere alla determinazione
delle caratteristiche tecniche per l’individuazione delle
opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali
marittime oggetto di concessione per attività turisticoricreative, al fi ne di consentire ai comuni di esercitare le
relative funzioni amministrative in modo omogenea sul
territorio;
2. Si rende necessario dare attuazione alla disposizione dell’articolo 11, comma 6, della l. 217/2011,
che attribuisce alle regioni la competenza a dettare gli
indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli
stabilimenti balneari;
Approva la presente legge
Art. 1
Modifi che all’articolo 69 della l.r. 42/2000
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 69 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo), è aggiunto il seguente:
“3 bis. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del
presente comma, con il regolamento di cui all’articolo
158, sono stabiliti:
a) le caratteristiche tecniche per l’individuazione delle
opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali
marittime oggetto di concessione per fi nalità turistico
ricettiva;
b) gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari ai sensi dell’articolo
11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217
(Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee -
Legge comunitaria 2010)”.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Uffi ciale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di os servarla e farla osservare come legge della Regione To scana.
ROSSI
Firenze, 7 maggio 2013
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24.04.2013
http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a6030000000c0000000bdd0000bd1b5940000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf



Il testo coordinato del Codice del Turismo della Toscana
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2000-03-23;42&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

riferimento id:13487

Data: 2013-05-31 05:03:16

Re:Toscana - modifiche al Codice Turismo - LR 21/2013

CONSIGLIO REGIONALE
- Risoluzioni
RISOLUZIONE 24 aprile 2013, n. 186
Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio
regionale collegata alla legge regionale 7 maggio 2013,
n. 21 (Modifi che alla legge regionale 23 marzo 2000,
n. 42 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo”). In merito agli stabilimenti balneari.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Consapevole dell’importanza del sistema delle imprese che gestiscono gli stabilimenti balneari rispetto
all’esigenza di garantire all’offerta turistica toscana della
costa adeguati livelli di competitività, nel rispetto degli
obiettivi di sviluppo sostenibile;
Tenuto conto, con l’approssimarsi dell’inizio della
stagione estiva, dell’importanza di dare rapida attuazione
alle modifi che approvate all’articolo 69 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo), al fi ne di fornire:
a) criteri per l’individuazione delle opere di facile
rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto
di concessione per fi nalità turistico ricreative;
b) indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie
degli stabilimenti balneari.
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
Ad approvare, sentite le rappresentanze dei comuni
costieri toscani e delle imprese del settore, le necessarie
integrazioni al regolamento emanato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 18 aprile 2001, n. 18/R
(Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo “LR 23 marzo 2000, n.
42”), tenendo conto delle considerazioni che seguono:
- Rispetto ai criteri per l’individuazione delle opere di
facile rimozione, della necessità:
1. che i comuni, attraverso lo strumento urbanistico,
possano individuare le aree del demanio marittimo
sulle quali le attività turistico-ricreative possono essere
esercitate esclusivamente con strutture di facile rimozione
e sgombero al fi ne di garantire la tutela dell’ambiente,
delle identità territoriali e del paesaggio, e di assicurare,
contemporaneamente, adeguati livelli qualitativi dell’offerta di servizi per la balneazione;
2. di considerare di facile rimozione e sgombero, le
opere che possono essere facilmente e completamente
rimosse, utilizzando le normali modalità offerte dalla
tecnica con conseguente rimessa in pristino dei luoghi,
nello stato originario;
3. che, nelle aree demaniali marittime perimetrate dal
comune in cui è possibile esclusivamente la realizzazione
di strutture di facile rimozione, le costruzioni e le
strutture esistenti utilizzate ai fi ni dell’esercizio di attività
turistico-ricreative, indipendentemente dai materiali edili
utilizzati, sia sopra, sia sotto il suolo, purché regolarmente
autorizzate/concessionate dal comune alla data di entrata
in vigore delle integrazioni al regolamento sopracitato,
siano, su dichiarazione del concessionario e sulla base
di adeguata documentazione tecnica, classifi cate come di
facile rimozione e sgombero.
- Rispetto agli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, della necessità:
1. di considerare, come attività accessorie degli stabilimenti balneari, quelle già previste dall’articolo 69,
comma 2, della l.r. 42/2000, da svolgersi nel rispetto
delle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica e
delle prescrizioni ed autorizzazioni per la tutela igienicosanitaria previste per il loro esercizio;
2. che le attività accessorie siano comunque effettuate
nel rispetto delle normative vigenti fi nalizzate alla tutela
dell’ambiente, anche urbano, dell’incolumità pubblica,
dell’ordine e della sicurezza pubblica ed alla tutela dall’inquinamento acustico;
3. che le attività accessorie siano esercitate entro gli
orari stabiliti dal comune per le attività cui sono “funzionalmente e logisticamente collegate”, nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza per la clientela;
4. che sia lasciata al comune la facoltà, relativamente
agli orari di attività di intrattenimento congiunto alla
somministrazione di alimenti e bevande, di vietare o
limitare, in relazione a comprovate esigenze di prevalente
interesse pubblico, la somministrazione di bevande alcoliche;
5. che sia data facoltà al comune di defi nire i requisiti
dei luoghi e le condizioni dove, negli stabilimenti balneari,
è consentito svolgere, congiuntamente o disgiuntamente
all’attività di balneazione, pubblici spettacoli o attività di
intrattenimento, fermo restando il possesso dei requisiti
di sicurezza previsti dalle normative vigenti.
- Ad approvare ed inserire, entro il termine di trenta
giorni, le integrazioni sopracitate nel d.p.g.r. 18/R/2001.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo
4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
2, della medesima legge l.r. 23/2007.
Il Presidente
Roberto Giuseppe Benedetti
I Segretari
Daniela Lastri
Mauro Romanelli
http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a6030000000c000000e0f30000c01b5940000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf

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