Data: 2013-05-30 09:38:45

DPR 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale per le PMI

Finalmente in Gazzetta Ufficiale il testo della norma regolamentare che dà attuazione all'art. 23 del DL 5/2012.

Il DPR 59/2013 reca la disciplinala dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Viene confermato l'importante ruolo del SUAP.


Scarica il testo completo dell'allegato.

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Data: 2013-06-09 16:49:42

Re:DPR 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale per le PMI

D.P.R. n. 59/2013

Non nascondo le mie difficoltà a districarmi all’interno della normativa in questione per quanto concerne l’iter procedimentale ed in particolare dove si richiama la conferenza dei servizi.

L’ art. 4, comma 4, 1° periodo del decreto sancisce :
Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento é fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorità competente adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che, rilascia il titolo.

L’ art. 4, comma 4, 2° periodo del decreto sancisce :
Resta ferma la facoltà di indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

DOMANDA:
La facoltà è affidata al Suap nonostante non sia nominato?  però non è sta nemmeno nominata l’autorità competente come vedremo in seguito.

Comma 4, 3° periodo: La conferenza di servizi é sempre indetta dal SUAP  nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale.

Come si vede richiama la disposizione dell’art. 14, comma 2 della legge 241/1990  che sancisce:
La conferenza di servizi é sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta, o assenzi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro 30 giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. 

La Frase é sempre indetta ( perentoria) non ammette più la facoltà in capo al Suap di indire la conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 7 D.p.r. n. 160/2010, quindi non capisco il 2° periodo del comma 4.

DOMANDA:
Allora se il Suap deve convocare la conferenza dei servizi ( sembrerebbe un obbligo e non più una facoltà), se l’istanza è stata rimessa all’autorità competente e questa non risponde entro 30 giorni, come si concilia questa norma con l’art. 4, comma 4, 1° periodo, considerato che il provvedimento l’autorità competente lo può adottare nel termine di 90 giorni?
Cosa significa che fino a 90 giorni non vi è l’obbligo di convocare la conferenza dei servizi? necessita attendere l'esito finale della delle determinazioni dell'autorità compertente?
Ma quale procedura si applica ?

L’ art. 4, comma 5,  del decreto sancisce :
Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento é superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto previsto al comma 7, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Qui ritorna in ballo la procedura dell’art. 7 del D.p.R 160/2010, ma solo nel caso in cui uno dei termini per la  conclusione del procedimento  è superiore a 90 giorni.

L’ art. 4, comma 7,  del decreto sancisce :
Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione  all'amministrazione competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

DOMANDA:
Da come formulato questo comma sembrerebbe mettere in discussione tutti i commi precedenti con l’eccezione del comma 5.
Infatti sembra che non spetta più al Suap convocare la conferenza dei servizi quando i  termini per la conclusione del procedimento sono inferiori a 90 giorni ma spetta all’autorità competente.

Tra le altre cose non riesco a comprendere la differenza tra i due termini utilizzati da  legislatore “autorità competente” e “amministrazione procedente”.
Quando nel decreto si fa riferimento all’amministrazione procedente deve intendersi il Comune ( in quanto il Suap riceve l’istanza) o il riferimento è all’autorità competente come richiamata all’art. 4 comma 1 e 7, ?

Posso suggerire la possibilità di provare a creare uno specchietto delle competenze Suap per quanto concerne l’iter procedimentale di ogni singola fattispecie richiamata nel Decreto per fare un po’ di chiarezza?
Per il momento è tutto qui,  in seguito chiederò lumi sui tempi del procedimento citati nel decreto, su cui ho già dei dubbi ma questo dopo che mi sono chiarito le idee sulle competenze del Suap.

Cordiali saluti

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Data: 2013-06-10 22:10:13

Re:DPR 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale per le PMI

Come al solito la normativa è scritta in modo complicato.
Butto giù un sunto veloce. Servirà quantomeno come come spunto per ulteriori riflessioni.

1 – presentazione della domanda esclusivamente al SUAP e in modalità telematica

2 – il SUAP trasmette istantaneamente (senza fare verifiche) la domanda all’autorità competente (PROVINCIA se la regione non dispone diversamente) e agli altri enti coinvolti (es. ARPA, ASL, AITecc.)

3 – concordemente con l’autorità competente (quindi il SUAP e la PROVINCIA devono dialogare) il SUAP verifica la correttezza formale

4 – entro 30 giorni deve concludersi sia il riscontro formale sia il riscontro documentale eseguito dall’autorità competente. Entro 30 giorni, cioè, la pratica può essere dichiarata non ricevibile/improcedibile oppure può essere dichiarata ricevibile ma carente di elementi necessari all’istruttoria, ergo, richiesta di integrazioni

5 – decorsi 30 giorni dalla presentazione al SUAP, cioè contando 30 giorni dal giorno successivo a quello di presentazione, senza che siano pervenute comunicazioni al privato (essendo comunicazioni telematiche la data di spedizione e consegna coincidono), la domanda è ok ex lege. Qui si potrebbero innescare responsabilità della PA verso il privato che ha maturato un affidamento, in caso di improcedibilità non dichiarate in tempo.

6 – in caso di richiesta integrazioni, l’autorità competente fissa una sospensione del termine (il termine viene bloccato per poi ripartire da dove era rimasto) fino ad un massimo di 30 gg, salvo casi di proroga su motivata richiesta del privato. In questo lasso di tempo il privato deve produrre la documentazione richiesta, pena l’archiviazione del procedimento (il privato, comunque, potrà ripartire da capo). Giunta la documentazione integrativa (nel momento in cui giunge) si sbloccano i termini.

7 – quando l’AUA sostituisce procedimenti (i 7 indicati + quelli eventuali individuati dalla regione) per i quali la normativa di settore preveda un termine minore o uguale a 90 gg, il termine per il rilascio della AUA è uniformato a 90 giorni (al netto dell’eventuale periodo di sospensione)

8 – fin qui resta comunque salva l’ipotesi di indire, da parte del SUAP, anche su richiesta del privato (in pratica avviene solo su richiesta del privato e quasi mai), una conferenza di servizi quando sia necessario acquisire pronunce di più amministrazioni coinvolte (conferenza facoltativa) ai sensi del primo periodo dell’art. 7, comma 3 del DPR n. 160/2010

9 – il ricorso alla conferenza di servizi da parte del SUAP è obbligatorio solo qualora l’AUA sostituisca il rilascio di titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento sia fissato in misura superiore ai 90 giorni, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010, oltre che nei casi previsti dalla L. 241/1990 e dalle normative regionali e di settore relative ai singoli titoli abilitativi richiesti confluiti nel nuovo procedimento.
Ai sensi dell’art. 14, comma 2 della legge n. 241/1990, infatti, la conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire nulla osta di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta (es. ARPA. Naturalmente qui va chiarito internamente agli Enti coinvolti, “chi fa che cosa e quando”. Un conto sono i pareri di enti terzi che devono giungere in 30 giorni dalla richiesta e un conto è l’atto finale dell’autorità competente di cui sopra). La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.

10 – in caso di conferenza per procedimenti con termine maggiore di 90 giorni, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda (quindi, o chiedere integrazioni o indire la conferenza nello stesso termine), il SUAP deve indire la conferenza di servizi. Entro 120 giorni o 150 se vengono richieste integrazioni o chiarimenti interni alla conferenza (richiesta ulteriore in ambito di conferenza che si può fare ai sensi dell’art. 14-ter, comma 8, della legge n. 241/1990. La sospensione del termine, anche in questo caso è di 30 giorni dopo di che si procede comunque)

11 – il comma 7 dell’art. 4 potrebbe essere correlato con le disposizioni transitorie di cui al successivo art. 10, comma 3 e applicabile solo dopo l’emanazione del decreto lì indicato.

riferimento id:13471

Data: 2013-06-24 19:16:53

Re:DPR 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale per le PMI

Chiedo scusa, ma ho necessità di chiarirmi le idee prima che un'impresa presenti al Suap la richiesta di A.U.A.
 
Il ricorso all’autorizzazione unica ambientale per le imprese interessate riguarda il  rilascio anche di uno solo dei titoli ambientali previsti dal dpr 59/2013, ovvero la vecchia procedura dal 13 giugno ha cessato di esistere?

Chiedo un consiglio: Considerato che con la Provincia di Roma non sono riuscito mai a colloquiare tramite il Suap (non ne ahnno mai voluto sapere nulla)  come potrei investirla della questione considerato che gran parte dei titoli ambientali riportati nel dpr 59/2013 sono di sua competenza? Allo stato attuale se un'impresa presenta al Suap richiesta di rilascio dell'A.U.A. ( peraltro non ho a disposizione nessuna modulistica né sono in grado di indicare gli allegati richiesti da presentare unitamente all'istanza) cosa Le rispondo? Certamente non posso non accettarla, ma come la invio on-line alla Provincia se attualmente non abbiamo alcun rapporto? Cosa potrei scrivere alla Provincia per investirla sulla questione?

Grazie e saluti

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