TAR Piemonte, Sez. I, n. 422, del 5 aprile 2013
Rumore.Legittimità ordinanza per cessazione attività rumorose a danno di un solo cittadino
E' legittima l'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco con la quale si ordina di sospendere con effetto immediato l'attività di essiccazione del mais ed ogni altra lavorazione che comporti emissioni acustiche superiori ai limiti di legge, anche a danno di un solo cittadino. Il potere di ricorrere a siffatto strumento eccezionale deve ritenersi consentito in presenza di fenomeni di inquinamento acustico accertati dall’ARPA, tenuto conto del fatto che siffatto inquinamento viene esplicitamente ritenuto dalla L. 447/95 pericoloso per la salute umana e che né l’Amministrazione né il cittadino esposto all’inquinamento hanno a disposizione alcun diverso strumento al fine di ottenere nel breve termine un abbattimento o la cessazione delle emissioni sonore. La stessa giurisprudenza ha anche ritenuto che le ordinanze di cui all’art. 9 della L. 447/95 si giustifichino anche qualora l’inquinamento accertato non coinvolga l’intera collettività, stante che il concetto di “salute pubblica” non può interpretarsi in senso restrittivo, cioè come riferito alla condizione fisica di tutti i cittadini o di un insieme di essi: chiunque si trovi esposto a situazioni pericolose per la salute deve essere tutelato da parte dello Stato e delle istituzioni che lo rappresentano, e ciò anche in coerenza con il dettato di cui all’art. 32 Cost.. Conseguentemente ai fini di che trattasi per “salute pubblica” deve intendersi non la salute di tutti i cittadini ma la salute di qualunque cittadino. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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