Data: 2013-05-28 20:37:09

raccolta e trasporto materiali ferrosi

Regione Sardegna- dovendo provvedere alla istruttoria di una DUAAP(SCIA)con la quale si intende avviare una attività di commercio su area pubblica in forma itinerante caratterizzata da raccolta e trasporto di materiali ferrosi dismessi o abbandonati ci si è posti il problema se tale attività possa essere effettivamente disciplinata dalle norme sul commercio. I pareri sembrano alquanto discordi, per parte degli esperti delle norme sul commercio tale attività non deve essere annoverata come forma di commercio ma bensì trattasi di gestione di rifiuti e pertanto la competenza e fissata dalla normativa di settore (Dlgs 152/2006) di competenza della provincia. La camera di commercio interpellata in merito ha confermato di procedere all'iscrizione nei propri registri degli operatori che svolgono la predetta attività di commercio su area pubblica(raccolta e trasporto materiali ferrosi in forma itinerante)tutto ciò con apposite direttive emanate a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione. Si precisa che alla DUAAP(SCIA)viene allegato anche la dichiarazione di vendita cose usate(mod.E-2). come procedere? - Commercio ambulante in forma itinerante o gestione di rifiuti?

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Data: 2013-05-29 07:48:51

Re:raccolta e trasporto materiali ferrosi

Cerco di formulare alcune considerazioni sull'argomento perchè diversi  Comuni si trovano ad affrontare la stessa problematica e ritengo utile un confronto. Infatti, pur prendendo atto che oggetto della SCIA( per gli operatori dei Comuni della Sardegna  Duaap come da te citato ) è la dichiarazione di un privato che attesta il possesso di determinati requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di una determinata attività di impresa, cui non segue alcun atto autorizzativo specifico da parte del Comune, ritengo che qualsiasi responsabile del procedimento  non possa esimersi da una valutazione nel  merito su quanto previsto dalla normativa di settore relativa all’attività di commercio, indipendentemente dalle direttive o interpretazioni della Camera di Commercio. Sorgono infatti ragionevoli dubbi circa l’inquadramento della fattispecie dichiarata nel modello B-2, relativa al trasporto ed alla raccolta di materiale ferroso, nella specifica categoria del commercio, così come definita dall’art.4, comma 1, lettera b) del D.lgs 114/98 e dall’art.3, comma 2 della legge regionale Sardegna 18.05.2006, n.5 quale “attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale”. 

Infatti, in questi casi, l'attività oggetto della Duaap pare configurarsi come sostanzialmente diversa da quella di chi acquista e rivende merci al minuto destinate al consumatore finale ma  assimilabile all’esercizio della raccolta in forma ambulante del ferro o altri materiali usati non per essere commercializzati nei confronti di specifici acquirenti, quanto piuttosto con la finalità di conferire i medesimi ai centri di raccolta perché vengano sottoposti ad un procedimento di lavorazione/trasformazione. Il tiolo abilitativo dichiarato può, pertanto,  non ritenersi  idoneo ed appropriato perché finalizzato a svolgere un’attività sostanzialmente diversa, quale quella ipotizzata, relativa alla raccolta del ferro vecchio, rottami, altri prodotti di origine minerale od altri rifiuti prodotti da terzi, volta al conferimento di quanto raccolto e non alla vendita nei confronti di un utente finale.

Anche la normativa di riferimento e alcune sentenze in materia non aiutano a risolvere la questione, considerato che vigeva in passato per gli ambulanti e i raccoglitori di rottami e materiali ferrosi ( cosiddetti “robivecchi”), l’obbligo dell’iscrizione nel registro degli esercenti i mestieri ambulanti previsto dall’articolo 121 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza : “ non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l’autorità di pubblica sicurezza. Questa rilascia  certificato di avvenuta iscrizione”. La disposizione è però stata abrogata  dall’articolo 6 del D.P.R. 28 maggio 2001 n.311, che ha lasciato inalterato solo l’ex comma 3 dell’art.121, riferito nello specifico al divieto dell’esercizio del mestiere di ciarlatano, con la conseguenza che, a seguito dell’abolizione dell’apposito registro dei mestieri girovaghi, non esiste più uno specifico titolo abilitativo per l’esercizio dei mestieri ambulanti come sopra specificati, tra i quali era ricompresa anche l’attività di raccolta e trasporto del ferro vecchio, titolo che non può essere sostituito dalla presentazione di una Duaap per il commercio itinerante in quanto la stessa deve riferirsi, come detto, all’esercizio del commercio come disciplinato dalle disposizioni sopra richiamate e non può essere utilizzato in via analogica per disciplinare fattispecie differenti. Da informazioni rivevute dagli utenti pare che i centri di raccolta stiano inviando degli sms ai soggetti che esercitano l'attività di raccolta e conferimento di questi materiali, invitandoli a rivolgersi agli uffici comunali per richiedere il rilascio di un' "autorizzazione", per il commercio ambulante, da qui la trasmissione delle Duaap citate nell'intervento di Marco.Si pone però il problema di un'eventuale dichiarazione di irricevibilità della Duaap che dovrà risultare adeguatamente motivata e per questo può creare qualche difficoltà.

Inoltre, queste considerazioni, anche a voler ritenere che l’attività descritta risulti  liberalizzata per effetto del vigente quadro normativo, secondo me inducono comunque ad un atteggiamento di prudenza e non esimono tuttavia il dichiarante dal rispetto di specifiche normative di settore che possono prevedere, per l’esercizio dell’attività, il rispetto di particolari cautele in materia ambientale ( che esulano dalle competenze specifiche dell’ufficio attività produttive quale ente terzo competente alla verifica e gestione dei procedimenti di natura commerciale) relative alla tipologia dei materiali trasportati nel caso gli stessi possano ritenersi rifiuti pericolosi o, nel caso sia necessario per l'esercizio dell'attività, l’iscrizione all’albo dei gestori dei rifiuti ambientali.

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Data: 2013-05-30 05:46:41

Re:raccolta e trasporto materiali ferrosi

L’argomento è stato approfondito dal coordinamento regionale SUAP con gli Assessorati alla Difesa dell’Ambiente e al Commercio, ed è stato concordato che il titolo abilitativo ordinario per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti è l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. n° 152/2006. Per tale iscrizione la competenza è in capo alla Camera di Commercio.
L’art. 266, comma 5 dello stesso D.Lgs. n° 152/2006 stabilisce infatti che alcune disposizioni (tra cui quelle del citato art. 212) non si applicano alle “attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”.
Questo non significa che per effettuare qualsiasi forma di commercio ambulante di rifiuti non sia necessaria l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali, ma solo che chi effettua un’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante (il cui oggetto prevalente non è evidentemente quello di commerciare i rifiuti stessi) può effettuare liberamente la raccolta ed il trasporto dei rifiuti prodotti incidentalmente, a “corollario” della propria attività commerciale.
Si ricorda, infatti, che l’attività “commerciale” si può definire tale ove un soggetto acquisti beni e merci in nome e conto proprio, per poi rivederle al pubblico: nelle attività di cui si chiede conto nel quesito, generalmente non si riscontra né l’acquisto (in quanto viene effettuato un ritiro gratuito dei rifiuti), né la successiva rivendita al pubblico (in quanto i rifiuti vengono ceduti esclusivamente ai centri di stoccaggio o trattamento autorizzati), e come tale è esclusa la natura di “commercio ambulante” di tali attività.
Inoltre la deroga concessa ai commercianti “limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio” è concessa perché i suddetti beni non sono qualificabili come rifiuti nel senso proprio del termine, infatti il commerciante ha la licenza per venderli, trasportarli e ritirarli.
In definitiva, per tali attività è necessaria l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. n° 152/2006.

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Data: 2013-05-30 06:25:37

Re:raccolta e trasporto materiali ferrosi

Buongiorno, innanzitutto gradirei conoscere dove sia possibile rintracciare gli approfondimenti che il  coordinamento SUAAP ha fatto con i diversi assessorati regionali e conoscere le motivazioni per cui questi non sono stati resi pubblici.
Secondariamente, faccio notare che il problema non è riconducibile alla presentazione di una DUAAP riguardante la raccolta e trasporto di ferro vecchio, in quanto è fuor di dubbio che in questo caso sia necessaria l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali. Il problema nasce quando al SUAP presentano una pratica per: ”commercio itinerante di prodotti ferrosi”. In questo caso la DUAAP è inattaccabile da un punto di vista formale. Gli unici che possono verificare che quanto dichiarato corrisponda alla situazione reale sono i soggetti deputati al controllo: polizia locale e tutte le forze dell’ordine in generale.

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Data: 2013-05-30 08:51:11

Re:raccolta e trasporto materiali ferrosi

Come ho cercato di spiegare nell'intervento, qui non si tratta di presentare una Duaap per raccolta e trasporto di materiale ferroso, gli utenti si rivolgono al Suap perchè ricevono dai centri di raccolta  indicazioni errate circa la necessità di ottenere un titolo  per tale tipologia di attività ( l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali) che sarebbe sostuitito, a loro dire,  da una Duaap per commercio itinerante di materiale ferroso. Perciò, indipendentemente dal problema relativo all'inattaccabilità formale della Duaap e dalle successive verifiche da parte degli enti preposti ai controlli, o dal fatto che la camera di commercio iscrive i soggetti che esercitano l'attività di trasposto e raccolta di materiali ferrosi a seguito di presentazione di Duaap per commercio irtinerante, è comunque compito del Suap e degli uffici che gestiscono il procedimento fornire informazioni corrette anche in via preliminare alla presentazione delle pratiche.

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Data: 2013-05-30 11:22:38

Re:raccolta e trasporto materiali ferrosi

Le informazioni fornite preliminarmente sono corrette. Chi presenta la pratica non ha tuttavia interesse e convenienza a seguirle per il solo fatto che ha come unico obiettivo eludere la legge; violarne lo spirito rispettandone sostanzialmente la forma.

Quello che sta facendo il nostro ufficio è chiedere, dopo la presentazione della DUAAP, una relazione integrativa nella quale chiediamo di specificare:
1) La tipologia dei prodotti posti in vendita e l’indicazione se si tratti di beni nuovi o usati;
2) Da chi avviene l’approvvigionamento dei prodotti posto in vendita;
3) Chi è il consumatore finale;
4) Una descrizione delle diverse fasi in cui si svolge l’attività produttiva.

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Data: 2013-05-30 16:10:35

Re:raccolta e trasporto materiali ferrosi

Mi inserisco per segnalare alcuni post di approfondimento:

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=11840.msg22575#msg22575
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=1924.msg4613#msg4613
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=452.msg10352#msg10352
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=12837.msg24134#msg24134
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=10847.msg20905#msg20905

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Data: 2013-06-02 05:50:58

Re:raccolta e trasporto materiali ferrosi

Per Stefano: i risultati degli approfondimenti non sono stati resi pubblici, li ho semplicemente sintetizzati io.
Per il resto penso che le verità stia nel mezzo: il SUAP deve fornire una giusta informativa, dopodiché deve accettare le pratiche corrette sul piano formale, astenendosi da eccessivi processi alle intenzioni.
Se l'impresa presenta la DUAAP per eludere la Legge, ne risponderà agli organi di vigilanza!

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Data: 2013-07-31 04:42:56

Re:raccolta e trasporto materiali ferrosi

Una proposta costruttiva per svolgere l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti «in forma ambulante»
http://lexambiente.it/rifiuti/179-dottrina179/9608-rifiuti-una-proposta-costruttiva-per-svolgere-lattivita-di-raccolta-e-trasporto-di-rifiuti-in-forma-ambulante-.html

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Data: 2015-08-09 16:45:20

Re:raccolta e trasporto materiali ferrosi

Commercio ambulante di rottami ferrosi: gli effetti della semplificazione

Cass. pen., 15 luglio 2015, n. 30466

http://buff.ly/1Kc2cs8

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Data: 2015-12-24 19:21:23

Re:raccolta e trasporto materiali ferrosi

Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame - NUOVE NORME

[img width=300 height=240]http://www.casertace.net/wp-content/uploads/2013/11/Rame.jpg[/img]

Art-. 30 del Disegno di legge: S. 1676. - "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2093-B) - APPROVATO DEFINITIVAMENTE - nuove norme in materia

[color=red][b]Art. 30. (Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame).[/b][/color]

      1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5».

[b]TESTO COMPLETO: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31039.0[/b]

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Data: 2016-02-23 13:56:25

Re:raccolta e trasporto materiali ferrosi

Salve, sono qui a chiedere delle informazioni che riguardano l'attività di Raccolta e Commercio di Rottami Ferrosi e non:

Volendo svolgere solo la raccolta, il commercio e il trasporto dei rottami, quali autorizzazioni, requisiti sono necessari?
Il mezzo di trasporto che tipo di caratteristiche deve avere?

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