Parere Ministero dell'interno 27/2/2013
Con una nota una Prefettura ha trasmesso il quesito formulato dal Comune in oggetto indicato concernente la spesa di personale. In particolare è stato rappresentato che quel Comune sta provvedendo, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 19 della legge 135/2012, alla stipula di una convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni di polizia municipale. Poiché dall’adesione alla suddetta convenzione deriveranno per l’Ente maggiori oneri, tenuto conto che attualmente il comune è sprovvisto in organico di agenti di p.m., è stato chiesto di conoscere se detto ente sia tenuto ad osservare la riduzione progressiva della spesa di personale prevista dall’art. 1 comma 557-ter della legge 296/2006 e s.m.i., ovvero se tale riduzione debba essere considerata con riferimento alla somma della spesa di personale dei Comuni convenzionati.
Al riguardo, si fa, preliminarmente, presente che, ai sensi dell’art. 16 comma 31 della legge 148/2011, i comuni con popolazione compresa tra i 1001 e 5000 abitanti sono tenuti dall’anno in corso ad osservare la disciplina sul patto di stabilità interno e, pertanto, sono assoggettati alla normativa relativa alle spese di personale e ai vincoli assunzionali dettata dal citato art. 1 commi 557, 557 bis e 557 ter. (Cfr Corte dei Conti, sez autonomie, n. 6/2012; Corte dei Conti, sez. Veneto, n. 21/2013).
Ciò posto, si evidenzia che, secondo l’orientamento giurisprudenziale contabile formatosi in materia (Corte dei Conti, sez Lombardia n. 513/2012), la gestione associata delle funzioni con convenzione deve svolgersi in modo tale che non venga superata la spesa aggregata complessiva in precedenza destinata a tali funzioni dai singoli comuni convenzionati. Qualora l’ente locale, come nel caso di specie, non abbia registrato una determinata spesa di personale per mancanza di personale interno, con la stipula della convenzione andrà incontro ad una spesa aggiuntiva che, tuttavia, secondo il predetto orientamento, dovrà essere compensata con la minore spesa di personale riferita ad altre funzioni fondamentali da gestire in forma associata.
Infatti, dalla riorganizzazione in forma associata delle funzioni fondamentali, deve necessariamente conseguire una rigorosa razionalizzazione delle strutture burocratiche dei singoli enti, tenuto conto delle attività svolte in convenzione, ciò al fine di evitare la duplicazione degli uffici. Va da sè, difatti, che l’esercizio di funzioni in convenzione richiede una adeguata simmetria tra risorse umane e funzioni esercitate, i cui oneri pro quota restano a carico dei comuni convenzionati, i quali, comunque, devono poter conseguire progressivi risparmi di spesa in materia di personale.
Per completezza di informazione si soggiunge che secondo quanto affermato dalla Corte dei Conti, sezione Autonomie, con la richiamata pronuncia n. 6/2012 i comuni con popolazione compresa tra i 1001 e 5000 ab. “sono suscettibili di incorrere nel divieto di assunzioni previsto dal comma 4 dell’art. 76 della legge 133/2008 e s.m.i. soltanto a decorrere dall’anno 2014, in quanto la valenza sanzionatoria del divieto, ricollegabile all’inosservanza del patto di stabilità, restringe l’ambito soggettivo di operatività della disposizione ai soli enti connotati dall’esistenza di un pregresso vincolo obbligatorio, in forza del quale, gli stessi, possono essere chiamati a rispondere dell’inadempimento ad essi imputabile”.
PERSONALE utilizzato presso altri Enti - chiarimenti Corte dei Conti 20/6/2016
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[color=red][b]CORTE DEI CONTI, SEZ. AUTONOMIE – deliberazione 20 giugno 2016, n. 23.[/b][/color]
Per le esposte considerazioni, si ritiene che la questione interpretativa posta dalla Sezione di controllo per la Regione Piemonte con la deliberazione n. 33/2016/SRCPIE/QMIG vada risolta nel senso che i limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, non trovano applicazione nei casi in cui, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, gli Enti utilizzano l’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, sostituendosi, in tutto o in parte, all’Ente titolare del rapporto di lavoro sul piano economico, organizzativo e funzionale.
Tali condizioni si verificano allorché gli Enti di cui al richiamato comma 557 utilizzano le prestazioni del dipendente in modo contestuale e reciproco ovvero in posizione di comando, secondo tempi, modi, condizioni e limiti definiti nell’atto autorizzativo o in apposita convenzione nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nonché degli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall’art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, a garanzia dell’invarianza della spesa complessivamente considerata.
A tal fine, l’Ente che autorizza l’utilizzo a tempo parziale o in posizione di comando del proprio dipendente a tempo pieno dovrà verificare in concreto che i conseguenti risparmi di spesa non alimentino spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni, computando figurativamente nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 l’importo delle economie realizzate nell’ambito del lavoro flessibile.
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