PREAVVISO DI RIGETTO può non essere necessario: CdS 2/5/2013
La comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10 bis Legge n. 241/90 e' assoggettata alle stesse regole valevoli per la comunicazione di avvio del procedimento
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2.5.2013, n. 2402)
Nel giudizio in esame e' stata, tra l'altro, dedotta violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 per avere il Comune respinto un’istanza della ricorrente senza preavviso delle ragioni di diniego. Il Consiglio di Stato ha ritenuto incondivisibile tale censura, atteso che la comunicazione va considerata quale provvedimento conclusivo di un procedimento ad istanza di parte ma la comunicazione di preavviso di diniego nei procedimenti di tal guisa deve ritenersi assoggettata alle stesse regole valevoli per la comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente superamento del vizio formale in questione nelle ipotesi, come quella di specie, in cui la comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria.
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