Nel caso in cui un soggetto svolga attività di tatuaggio e piercing in un comune (mandando il certificato di iscrizione al corso ai sensi dell'art.13 quarto comma della L.R.28/2004), poi cessa l'attività e successivamente riapre l'attività in un comune limitrofo , vale sempre quella dichiarazione fatta all'altro comune e quindi il discorso del termine dei quattro anni per l'acquisizione della qualifica? Inoltre per l'esercizio dell'attività quali requisiti morali sono richiesti?
grazie per una risposta
Nel caso in cui un soggetto svolga attività di tatuaggio e piercing in un comune (mandando il certificato di iscrizione al corso ai sensi dell'art.13 quarto comma della L.R.28/2004), poi cessa l'attività e successivamente riapre l'attività in un comune limitrofo , vale sempre quella dichiarazione fatta all'altro comune e quindi il discorso del termine dei quattro anni per l'acquisizione della qualifica?
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Il riferimento normativo è la L.R. 31-5-2004 n. 28 - Art. 13 - comma 4. Per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5, coloro che, alla stessa data, esercitano attività di tatuaggio ed attività di piercing senza una specifica qualificazione professionale, possono continuare dette attività trasmettendo, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento regionale, il certificato d'iscrizione al percorso formativo d'interesse al comune competente a ricevere la dichiarazione di inizio attività, cui dovrà seguire, nei quattro anni successivi l'attestazione dell'avvenuta acquisizione della qualifica. A seguito della mancata trasmissione nei termini, previa diffida a provvedere, il comune dispone la cessazione dell'attività".
Tale disposizione detta una disciplina transitoria a favore dei SOGGETTI che hanno determinati requisiti (svolgono già l'attività e si iscrivono ad un corso). La norma, come detto, si riferisce ai SOGGETTI e non all'attività che svolgono e pertanto l'interessato potrà fruire della deroga per tutto il quinquennio anche se cambia attività, sede o cessa per un determinato periodo.[/color]
Inoltre per l'esercizio dell'attività quali requisiti morali sono richiesti?
[color=red]NON sono previsti requisiti morali specifici e quindi valgono solo quelli ANTIMAFIA (non aver procedimenti in corso o aver commesso reati di mafia. Condizione questa ostativa allo svolgimento di qualunque attività. Tali requisiti li si verifica dai carichi pendenti + casellario OVVERO dal certificato antimafia della Prefettura o della CCIAA[/color]