Data: 2013-05-24 13:20:55

Istituzione di NUOVE FARMACIE - competenze comunali e regionali TAR LOMBARDIA

Istituzione di NUOVE FARMACIE - competenze comunali e regionali

TAR LOMBARDIA - BRESCIA, SEZ. II - sentenza 2 maggio 2013 n. 402
Sent. n. 402/2013

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

SEZIONE STACCATA DI BRESCIA
(SEZIONE SECONDA)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da:

Farmacia Venturini Dott. Giovanna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa Cecchi, Danilo Biancospino e Andrea Astolfi, con domicilio eletto presso Danilo Biancospino in Brescia, via Gramsci, 30;

contro

Comune di Bergamo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Gritti e Silvia Mangili, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;

Asl 301 - A.S.L. della Provincia di Bergamo e Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bergamo, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Regione Lombardia e Farmacia Villa del Dr. Villa Carlo & C. Snc, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 89 del 2013, proposto da:

Giovanna Venturini, quale titolare della "Farmacia Venturini Dott. Giovanna", rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Astolfi, Annalisa Cecchi e Danilo Biancospino, con domicilio eletto presso Danilo Biancospino in Brescia, via Gramsci, 30;

contro

Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pio Dario Vivone e Catia Gatto, con domicilio eletto presso Donatella Mento in Brescia, via Cipro, 30;

Comune di Bergamo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Gritti e Silvia Mangili, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;

Asl 301 - A.S.L. della Provincia di Bergamo e Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bergamo, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Farmacia Villa del Dr. Villa Carlo & C. Snc, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 983 del 2012:

- della deliberazione della Giunta comunale di Bergamo n. 133 del 2 maggio 2012, avente ad oggetto "Individuazione di nuove sedi farmaceutiche nel territorio del Comune di Bergamo";

- della proposta di deliberazione n. 141 del 20 aprile 2012, pari oggetto;

- dei seguenti atti endoprocedimentali:

-- nota del Comune prot. n. U0086478 del 21 giugno 2012;

-- nota del Comune prot. n. U0048918 del 12 aprile 2012, di convocazione della conferenza di servizi;

-- nota del Comune prot. n. I0052895 del 18 aprile 2012, recante la proposta di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche;

-- nota del Comune prot. n. U0053339 del 20 aprile 2012, recante la proposta di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche;

nonché, ove occorrer possa:

- del parere dell’ASL della Provincia di Bergamo prot. V0049555/III.11 del 23 aprile 2012;

- del parere dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bergamo, reso con nota prot. 201200648 del 20 aprile 2012 e delle correlate note inviate in data 23 aprile e 18 aprile 2012;

- del verbale della conferenza di servizi del 16 aprile 2012, ove predisposto, in quanto non conosciuto;

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali, connessi e comunque in rapporto di correlazione, anche se il contenuto sia allo stato sconosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;

quanto al ricorso n. 89 del 2013:

- del decreto dirigenziale datato 8 novembre 2012, nr. 9986, con cui la Regione Lombardia ha approvato il bando di concorso straordinario per la predisposizione della graduatoria per l’assegnazione di n. 343 sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare, disponibili per il privato esercizio in Regione Lombardia, nella parte in cui riguarda le tre sedi del Comune di Bergamo, istituite con deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 2 maggio 2012;

- dell’allegato A a tale decreto, nella parte in cui riguarda le tre sedi del Comune di Bergamo, istituite con deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 2 maggio 2012;

- dell’allegato B a tale decreto, nella parte in cui riguarda le tre sedi del Comune di Bergamo, istituite con deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 2 maggio 2012;

- del decreto dirigenziale datato 3 gennaio 2013, nr. 5, con cui la Regione Lombardia ha modificato il precedente bando di concorso, nella parte in cui ha mantenuto la previsione dell’assegnazione delle tre sedi del Comune di Bergamo, istituite con deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 2 maggio 2012;

- nonché, per quanto occorrer possa, degli atti già impugnati con il ricorso sub RG 983/2012.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo e della Regione Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2013 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A seguito dell’entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", che ha modificato il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, il Comune di Bergamo ha ritenuto che ricorressero le condizioni per programmare l’istituzione di tre nuove sedi farmaceutiche.

Pertanto, dopo aver sentito in merito l’ASL della Provincia di Bergamo e l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bergamo, lo stesso ha deliberato l’approvazione della nuova zonizzazione e l’istituzione di tre nuove sedi farmaceutiche, trasmettendo la relativa deliberazione alla Regione in data 7 maggio 2012.

La ricorrente, in quanto titolare di una farmacia ad oggi esistente nel territorio del Comune di Bergamo e collocata nel cuore della zona composta dai quartieri Valverde e Valtesse, ha ritenuto di essere portatrice di un interesse qualificato alla legittimità dell’azione amministrativa ed in ragione di ciò ha impugnato la deliberazione della giunta comunale n. 133 del 2 maggio 2012, nella parte in cui ha previsto l’istituzione di una nuova farmacia nella medesima zona, rappresentando, in punto di fatto, come l’indicazione delle tre nuove sedi sia avvenuta sulla base delle risultanze di uno studio effettuato nel 1998, senza tenere conto dell’evoluzione della realtà nel frattempo intervenuta, in particolare per quanto riguarda la farmacia della ricorrente che - per meglio servire la zona Valtesse - è stata, proprio sulla scorta di quello studio, trasferita, in modo da risultare meno decentrata rispetto a tale abitato. Nella relazione si legge, infatti, che la nuova collocazione della farmacia troverebbe ragion d’essere nella "notevole distanza esistente tra l’ubicazione delle sedi n. 7 e 31, la prima sita al limite nord-ovest della via Ruggeri da Stabello, in prossimità del confine comunale ed al di là della circonvallazione Fabriciano, la seconda sita al limite sud della via Tremana, ambedue ad una distanza media di circa 1 km dall’eventuale nuova localizzazione". La scelta comunale non terrebbe in alcun conto, quindi, l’avvenuto trasferimento, già nel 1999, della farmacia della ricorrente nella zona centrale di Valtesse, come evidenziato dall’Ordine dei Farmacisti che, invece, indicava come zone più rispondenti ai criteri di legge quelle di Grumello del Piano, Trucca e S. Paolo. La scelta sarebbe tanto più illogica, secondo parte ricorrente, ove si consideri che il Comune ha omesso di considerare, nelle proprie scelte, le necessità derivanti dallo spostamento dell’Ospedale.

Peraltro, lo stesso Comune di Bergamo ha riconosciuto l’esistenza di un errore nell’indicazione della collocazione della farmacia dell’odierna ricorrente (cfr nota prot. n. U0086478 del 21 giugno 2012), ma il dirigente comunale della struttura preposta non ha ritenuto di sottoporre alla Giunta la valutazione dell’opportunità della previsione della nuova farmacia alla luce del reale posizionamento di quella già esistente, limitandosi ad affermare che la relazione deve essere letta escludendo l’inciso "in prossimità del confine comunale ed al di là della circonvallazione Fabriciano".

Conseguentemente, la ricorrente ha impugnato tutti gli atti, deducendo:

1. incompetenza della Giunta, in quanto il potere di "zonizzazione" attribuito dall’art. 11 della legge n. 27/2012 al Comune rientrerebbe nella competenza pianificatoria del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 267/2000;

2. violazione dell’artt. 11, comma 2 e comma 9 del d. l. 1/2012, come convertiti della legge n. 27/2012, in ragione del fatto che il Comune non avrebbe minimamente considerato le reali esigenze del territorio, in specie laddove ha totalmente omesso di valorizzare quelle che avevano portato all’avvio di una procedura di decentramento relativa al trasferimento di una farmacia esistente in zona Trucca, interessata dall’apertura del nuovo ospedale; rispetto a queste particolari procedure il Ministero aveva dato indicazioni affinchè le esigenze sottese fossero soddisfatte con i nuovi insediamenti. Nemmeno sarebbero state considerate le ragioni evidenziate dall’Ordine dei Farmacisti in relazione ad una diversa distribuzione delle nuove sedi dallo stesso suggerite. In particolare, l’Ordine aveva evidenziato le esigenze del quartiere San Paolo, caratterizzato da una forte concentrazione di abitanti non adeguatamente serviti;

3. violazione degli artt. 11, comma 2 e comma 9 del d. l. 1/2012, come convertiti della legge n. 27/2012 sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione. Tali vizi scaturirebbero dalla semplice constatazione della mancata esternazione di qualsivoglia motivazione rispetto alla mancata considerazione delle esigenze rappresentate dall’Ordine dei farmacisti rispetto alle zone Trucca, Santa Lucia (interessata dallo spostamento dell’ospedale) e San Paolo e, quindi, dalla localizzazione di una farmacia in una zona, come quella in cui si trova quella della ricorrente e che, quindi, non ha reali necessità di apertura di una nuova sede (tanto più che la nuova farmacia è stata ipotizzata nella stessa posizione in cui si trovava quella della ricorrente sino al 1999), trascurando altre densamente popolate e prive di farmacia. Tutto ciò sarebbe sintomatico della dedotta carenza istruttoria, mentre la carenza di motivazione sarebbe desumibile dal fatto che numerose altre zone del Comune hanno avuto un incremento di popolazione superiore a quello della zona Valtesse, che tale zona è collocata solo al nono posto (su 33) per concentrazione di anziani, che altre zone appaiono completamente prive di farmacia (come la zona San Paolo e Santa Lucia, dopo il trasferimento dell’ospedale). Né nella deliberazione impugnata risulta addotta la motivazione della presenza della circonvallazione come barriera fisica, rappresentata solo il 21 giugno e, peraltro, dopo che lo stesso Comune ha dato atto della presenza di numerosi attraversamenti, per cui deve ritenersi che l’accessibilità non sia inferiore a quella di altre zone, come San Paolo, che ha una farmacia solo nel centro commerciale Auchan, il raggiungere il quale comporta l’attraversamento di una strada a quattro corsie e di buona parte del parcheggio.

Si è costituito in giudizio il Comune.

In vista della pubblica udienza la ricorrente ha depositato documenti e una memoria nella quale ha evidenziato che, nelle more del giudizio, la Regione ha bandito il concorso straordinario per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche, con provvedimento dalla stessa impugnato con ricorso sub R.G. 89/2013, di cui è stata chiesta la riunione con quello in esame. Essa ha, altresì ribadito, con riferimento al ricorso in esame:

- la fondatezza della censura correlata al preteso difetto di competenza in capo alla Giunta (richiamando all’uopo alcuni recenti pronunce del giudice di primo grado) derivante dal fatto che la nuova disciplina ha attribuito al Comune una competenza propria alla programmazione delle sedi farmaceutiche;

- la mancata valutazione di zone effettivamente bisognose di assistenza, inspiegabilmente non considerate dal Comune;

- l’esistenza di molteplici errori in sede istruttoria.

Ha replicato il Comune, che, unendosi alla richiesta di riunione dei due ricorsi, ha puntualizzato che:

- l’individuazione delle sedi farmaceutiche non rientrerebbe tra gli atti pianificatori espressamente riservati dall’art. 42 del T.U.E.L. al Consiglio comunale, anche in considerazione del fatto che gli indirizzi sono già stati dettati dal legislatore;

- le scelte operate sarebbero adeguatamente supportate da esigenze di razionalizzazione della distribuzione delle sedi farmaceutiche;

- non sarebbero ravvisabili gli asseriti difetti di motivazione e illogicità della scelta dell’ubicazione, in quanto la "deliberazione impugnata, dà conto della previsione delle nuove tre sedi in altrettanti quartieri periferici (identificati con i bollini verdi nella planimetria allegata) ed esplicita il peso insediativo per ciascun ambito". Essa sarebbe il frutto dell’analisi di una pluralità di dati di fatto relativi alla suddivisione della pianta organica e dislocazione delle sedi, alla verifica del rapporto fra parametro di legge e popolazione, alle previsioni più significative del vigente Piano di Governo del Territorio, in particolare per quanto attiene allo sviluppo residenziale, oltre che a quello produttivo e del terziario. I parametri di legge sarebbero, dunque, stati rispettati;

- Ordine dei Farmacisti e ASL, sono stati regolarmente "sentiti", come previsto dalla legge e precisato nelle premesse della deliberazione impugnata. Tale prescrizione esonerava dalla necessità di motivare il superamento del parere negativo dell’Ordine;

- nell’individuazione delle nuove zone sono state utilizzate generiche linee di confine, come richiesto dalla Regione, in particolare individuando i quartieri periferici necessitanti dell’insediamento di nuove farmacie. Ciononostante, dal combinato disposto della deliberazione e dei suoi allegati e la sovrapposizione in mappa, è ben possibile desumere i limiti territoriali delle future nuove sedi;

- la ricorrente, dunque, non avrebbe dimostrato l’evidente incongruenza o la palese irragionevolezza delle scelte necessaria al fine di legittimare l’intervento censorio del giudice amministrativo in relazione ad atti di natura prettamente discrezionale.

Con il successivo ricorso sub R.G. 89/2013, cui già si è fatto cenno, la sig. Venturini ha impugnato i provvedimenti con cui la Regione Lombardia, preso atto delle nuove sedi disponibili, ha bandito una procedura concorsuale per la loro copertura, comprendendovi anche le tre sedi individuate dal Comune di Bergamo e la scelta della collocazione delle quali è stata censurata con il precedente ricorso.

Nel ricorso sono stati dedotti i seguenti vizi:

2.1. violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, avendo la Regione acriticamente preso atto delle scelte operate dal Comune (nonostante l’avvenuta notifica del ricorso originario anche alla Regione), nonché invalidità derivata per effetto degli stessi vizi riscontrabili in relazione all’atto presupposto di competenza comunale. Secondo parte ricorrente non potrebbe ritenersi che la nuova normativa abbia fatto venir meno qualsiasi potere di sindacato delle scelte comunali da parte della Regione, in quanto trattasi di materia di competenza concorrente Stato-Regioni, che imporrebbe l’obbligo per la Regione di sindacare l’operato degli enti comunali e in ragione dell’attribuzione alla Regione stessa della competenza alla gestione della relativa gara di assegnazione sulle sedi individuate;

2.2. incompetenza della Giunta comunale, la quale inficerebbe la legittimità del provvedimento regionale basato sulle scelte di un organo comunale incompetente;

2.3. violazione di legge per invalidità derivata dalle stesse violazioni che sono state dedotte in relazione alla deliberazione del Comune di Bergamo, recepita dalla Regione;

2.4. violazione di legge per invalidità derivata dalle stesse violazioni che sono state dedotte in relazione alla deliberazione del Comune di Bergamo, recepita dalla Regione, in ragione dell’insufficienza dell’istruttoria condotta e della motivazione espressa.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Bergamo e la Regione.

In vista dell’udienza pubblica, quest’ultima ha eccepito l’infondatezza del ricorso, evidenziando come la deduzione dell’obbligo di motivazione con riferimento ad un bando di concorso apparirebbe quantomeno non congruente, in ragione della sua natura di "atto generale", ma soprattutto come il potere di individuazione delle nuove farmacie sia stato, dalla nuova normativa, attribuito alla competenza esclusiva dei Comuni (cfr. TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2313/2012).

In punto di competenza all’adozione del provvedimento di individuazione delle nuove sedi, la Regione ha richiamato la pronuncia del Consiglio di Stato n. 5952/2012, che ha riconosciuto quella della Giunta comunale. Infine, nel merito della scelta operata dal Comune, la Regione ha affermato che dal contenuto circostanziato dell’atto comunale non parrebbero emergere illogicità manifeste.

Il Comune di Bergamo, dal canto suo, con una prima memoria e la successiva replica ha insistito per il rigetto del ricorso, in quanto infondato alla luce delle seguenti considerazioni: il provvedimento regionale impugnato così come quello comunale presupposto non potrebbero esser affetti da carenza di istruttoria e motivazione, atteso che trattasi di attività che si limitano a dare applicazione a specifici parametri di legge; non sarebbe ravvisabile neanche il dedotto vizio di incompetenza e le scelte operate, di natura prettamente discrezionale, sarebbero comunque supportate da adeguate motivazioni di interesse pubblico.

Nella propria replica, parte ricorrente ha ribadito, ancora una volta, la lamentata carenza di istruttoria e motivazione delle scelte operate a livello comunale.

Alla pubblica udienza del 17 aprile 2013 le cause, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, sono state trattenute in decisione.

DIRITTO

Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati atteso il rapporto consequenziale intercorrente tra gli atti con essi impugnati e la coincidenza dei soggetti che costituiscono le parti del giudizio.

Ciò premesso, il ricorso sub R.G. 983/2012 non può trovare positivo apprezzamento.

Con riferimento alla competenza alla pianificazione il Collegio ritiene di poter aderire all’orientamento giurisprudenziale (di cui alla sentenza T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 14-03-2013, n. 1489, che richiama Consiglio di Stato sentenza 5925/2012 del 26 ottobre 2012) secondo il quale competente all'adozione di siffatta tipologia di atti sarebbe l'organo esecutivo dell'ente locale.

Nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 267 del 2000 la Giunta ha competenza residuale per gli atti di amministrazione non riservati espressamente al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Presidente della Provincia, degli Organi di decentramento, del Segretario o dei Funzionari dirigenti.

Innovando rispetto al passato, in materia di pianificazione delle sedi farmaceutiche, l'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, convertito in L. n. 27 del 2012, ha attribuito al Comune il potere di individuare le sedi farmaceutiche da istituire, lasciando alla Regione solo la possibilità di intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia dell'Ente locale

La modifica normativa, però, ha obiettivamente semplificato le procedure di scelta in subiecta materia, ancorandole ad uno stretto criterio demografico, indirettamente così attribuendogli natura gestionale e privandolo di quei caratteri di natura programmatica e previsionale che, in astratto, avrebbero indotto a ravvisare una competenza del Consiglio in materia.

L’assenza di potestà pianificatoria in capo al Comune, peraltro, è comprovata dalla stessa nota, priva di protocollo, ma acquisita al protocollo del Comune di Treviolo in data 30 marzo 2012, indirizzata, tra gli altri, al Comune di Bergamo, in cui la Regione, nell’allegare l’elenco dei Comuni interessati all’aumento delle sedi farmaceutiche in base al numero di abitanti, ha invitato i "Comuni a formalizzare, sentiti ASL e Ordine di competenza, con delibera comunale, le proposte delle zone in cui ritengono utile debbano stabilirsi le nuove farmacie. La proposta delle nuove sedi dovrà contenere l’indicazione delle zone, individuate, descritte mediante linee di confine generiche. Ove entro i previsti termini di legge non fossero pervenute le proposte, la Regione provvederà all’identificazione delle nuove zone, così come previsto dal comma 9 dell’art. 11 della legge norma".

In ordine alla collocazione delle nuove sedi, l’art. 2 della legge 27/2012 richiede lo svolgimento di un’istruttoria ai fini di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate". Contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, tale obbiettivo può ritenersi raggiunto, nel caso di specie, in cui il Comune ha tenuto conto dell’importante sviluppo urbano, di consistenti insediamenti di natura residenziale e della forte commistione tra residenzialità e insediamenti produttivi e terziari: anche tali aspetti risultano rilevanti, essendo l’altra faccia della stessa medaglia, in ordine al rispetto dei parametri di legge.

In particolare, va dato atto che, dall’allegato alla deliberazione impugnata, si desume che la localizzazione delle nuove tre sedi è avvenuta in altrettanti quartieri periferici, tenendo conto del peso insediativo per ciascun ambito.

Peraltro, si deve considerare che le scelte operate tendono all’implementazione della concorrenza e della distribuzione e miglior fruizione del servizio e parte ricorrente non è riuscita a dimostrare la loro incongruenza o palese irragionevolezza, anche in considerazione del fatto che la nuova normativa rapporta la nuova apertura di sedi farmaceutiche al solo parametro della popolazione e correla la collocazione delle stesse al solo rispetto dei parametri numerici e della distanza, nel rispetto della ratio della maggiore accessibilità al servizio ed equa distribuzione sul territorio.

Tutte le condizioni suddette appaiono rispettate nel caso di specie.

In ordine al superamento della pianta organica per la programmazione delle sedi farmaceutiche, infine, va preliminarmente chiarito che le pronunce richiamate sono state adottate ben prima dell’entrata in vigore della nuova normativa. In ogni caso, il Comune risulta essersi attenuto agli obblighi specificamente imposti dalla norma e dalle successive circolari esplicative (e in particolare quella della Regione), anche per quanto attiene ai pareri espressi dall’Ordine dei Farmacisti e dall’ASL, che sono stati ritualmente sentiti.

Per quanto concerne il secondo ricorso, si ritiene opportuno precisare che esso ha introdotto due ordini di censure: nel primo vi rientra il primo motivo di ricorso, con cui è stata dedotta una censura di invalidità propria dei provvedimenti regionali, mentre al secondo sono ascrivibili le successive tre censure volte a far valere l’invalidità derivata degli atti regionali, in quanto fondati su illegittimi atti comunali.

Ciò chiarito, con riferimento al primo ordine di censure il Collegio ritiene condivisibile la tesi della Regione secondo cui il potere di individuazione dei fabbisogni farmaceutici e della conseguente istituzione di nuove sedi sia stato devoluto alla competenza esclusiva del Comune, riservando alla Regione, per ragioni di evidente economicità dell’azione amministrativa, la sola gestione delle procedure di copertura delle sedi con un unico concorso a livello regionale.

Conseguentemente, se ne deve dedurre che l’attività di controllo rimessa alla Regione riguardi esclusivamente gli aspetti formali degli atti necessari.

Nessun particolare controllo in ordine al merito delle scelte operate a livello comunale, né, conseguentemente, nessun obbligo di motivazione della loro assunzione ad atto presupposto deve, quindi, ritenersi sussistere in relazione alla particolare fattispecie dedotta.

L’indizione del concorso non necessitava, dunque, di alcuna verifica regionale che andasse oltre a quella del rispetto formale degli adempimenti posti in capo al Comune (positivamente accertati nel caso di specie) e, quindi, nessuna motivazione doveva essere esplicitata rispetto al recepimento delle indicazioni delle sedi individuate dal Comune nel rispetto dell’iter di legge.

Anche le censure di cui al secondo ordine devono ritenersi infondate, in quanto già rigettate con riferimento agli stessi motivi dedotti nel primo ricorso e, quindi, con riferimento all’atto presupposto, con la conseguenza che non può configurarsi alcuna ipotesi di invalidità derivata.

Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti, in ragione della particolarità e della novità della questione, fatto salvo il contributo unificato per cui deve trovare applicazione l’ordinaria regola secondo cui lo stesso deve rimanere a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

- ne dispone la riunione;

- li respinge entrambi;

- dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 02/05/2013.

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Data: 2013-11-10 13:35:15

Re:Istituzione di NUOVE FARMACIE - competenze comunali e regionali TAR LOMBARDIA

Bur Lombardia, Serie Ordinaria - Martedì 01 ottobre 2013

Direzione centrale aa legale, legislativo, istituzionale e controlli
Aa01 - avvocatura
(relatore il Presidente Maroni)
721 - costituzione nel ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato per l’annullamento, della sentenza n 402/13 Tar Lombardia – sede di Brescia, riguardante assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare, disponibili per il privato esercizio in Regione Lombardia. Nomina dei difensori regionali avvti Catia Gatto e Pio Dario Vivone dell’avvocatura regionale (rif 2013/0607).

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